Art. 27 Controlli della Banca d'Italia 1. La Banca d'Italia esercita i poteri di controllo, di intervento e sanzionatori a essa attribuiti dall'ordinamento, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 8, commi 7 e 10 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dagli articoli 7 e 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e relative disposizioni di attuazione. 2. Ai sensi dell'art. 7 del decreto antiriciclaggio, la Banca d'Italia, in qualita' di Autorita' di vigilanza di settore, verifica il rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal ripetuto decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, nonche' l'adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e procedurali. A tal fine, la Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione o la trasmissione di documenti, atti e ogni altra informazione utile. 3. Tutte le informazioni rilevanti a fini antiriciclaggio acquisite dalla Banca d'Italia in qualita' di Autorita' di vigilanza di settore sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 12, comma 8, del decreto antiriciclaggio. 4. Gli ispettori, nell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in materia di controllo sugli operatori, ricoprono la qualifica di pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale. 5. Nel corso degli accertamenti ispettivi, gli incaricati verificano: l'assetto organizzativo adottato, ivi compresa la funzionalita' dei controlli interni e la capacita' di governo del rischio di riciclaggio; il rispetto degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio, in particolare quelli di adeguata verifica, conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette e astensione; la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.