Art. 27 
 
                   Controlli della Banca d'Italia 
 
  1. La Banca d'Italia esercita i poteri di controllo, di  intervento
e sanzionatori a essa attribuiti  dall'ordinamento,  con  particolare
riferimento  a  quelli  previsti  dall'art.  8,  commi  7  e  10  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   350,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, e dagli articoli
7 e 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  e  relative
disposizioni di attuazione. 
  2. Ai sensi dell'art.  7  del  decreto  antiriciclaggio,  la  Banca
d'Italia, in qualita' di Autorita' di vigilanza di settore,  verifica
il rispetto da parte degli  operatori  degli  obblighi  previsti  dal
ripetuto decreto e dalle relative disposizioni di attuazione, nonche'
l'adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e procedurali. A tal
fine, la  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  e  richiedere
l'esibizione o la  trasmissione  di  documenti,  atti  e  ogni  altra
informazione utile. 
  3. Tutte le informazioni rilevanti a fini antiriciclaggio acquisite
dalla Banca d'Italia in qualita' di Autorita' di vigilanza di settore
sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'art.  12,  comma  8,
del decreto antiriciclaggio. 
  4.  Gli  ispettori,  nell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali
attribuite dalla legge alla Banca d'Italia in  materia  di  controllo
sugli operatori, ricoprono la  qualifica  di  pubblici  ufficiali  ai
sensi dell'art. 357 del codice penale. 
  5.  Nel  corso  degli  accertamenti   ispettivi,   gli   incaricati
verificano: 
    l'assetto organizzativo adottato, ivi compresa  la  funzionalita'
dei controlli interni e  la  capacita'  di  governo  del  rischio  di
riciclaggio; 
    il rispetto degli obblighi previsti dal decreto  antiriciclaggio,
in particolare quelli di adeguata verifica, conservazione  dei  dati,
segnalazione delle operazioni sospette e astensione; 
    la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.