Art. 28 
 
                 Poteri d'intervento e provvedimento 
                   di divieto di nuove operazioni 
 
  1. Nei casi in cui, nell'ambito dell'attivita' di controllo,  venga
accertato il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi
previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di
attuazione, la Banca  d'Italia  -  fatte  salve  le  disposizioni  in
materia di  sanzioni  pecuniarie  amministrative  -  puo'  richiedere
all'operatore l'adozione di misure correttive, la  cui  tipologia  e'
correlata alla natura delle criticita' riscontrate. 
  2. La Banca d'Italia puo': 
    convocare i componenti degli organi di gestione e di controllo  e
il personale degli operatori; 
    ordinare la convocazione o, in caso d'inottemperanza  all'ordine,
convocare direttamente  gli  organi  di  gestione  e  controllo  (ove
esistente)  degli  operatori,  fissandone  l'ordine  del   giorno   e
proponendo l'assunzione di specifiche decisioni. 
  3. Nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, la  Banca  d'Italia
puo' adottare - anche in via d'urgenza - il provvedimento di  divieto
di nuove operazioni previsto dall'art. 7, comma 2,  lettera  d),  del
decreto antiriciclaggio. 
  4. Responsabile del procedimento e' il Capo del  Servizio  gestione
circolazione monetaria.