Art. 28 Poteri d'intervento e provvedimento di divieto di nuove operazioni 1. Nei casi in cui, nell'ambito dell'attivita' di controllo, venga accertato il mancato rispetto da parte degli operatori degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle relative disposizioni di attuazione, la Banca d'Italia - fatte salve le disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie amministrative - puo' richiedere all'operatore l'adozione di misure correttive, la cui tipologia e' correlata alla natura delle criticita' riscontrate. 2. La Banca d'Italia puo': convocare i componenti degli organi di gestione e di controllo e il personale degli operatori; ordinare la convocazione o, in caso d'inottemperanza all'ordine, convocare direttamente gli organi di gestione e controllo (ove esistente) degli operatori, fissandone l'ordine del giorno e proponendo l'assunzione di specifiche decisioni. 3. Nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni, la Banca d'Italia puo' adottare - anche in via d'urgenza - il provvedimento di divieto di nuove operazioni previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto antiriciclaggio. 4. Responsabile del procedimento e' il Capo del Servizio gestione circolazione monetaria.