Art. 6 
 
            Requisiti di onorabilita' e professionalita' 
                      degli esponenti aziendali 
 
  1. I componenti dell'organo di gestione, il direttore generale e il
direttore tecnico devono essere in possesso  dei  requisiti  previsti
dall'art. 134 T.U.L.P.S. e dalle relative disposizioni di attuazione.
I medesimi requisiti sono richiesti anche  al  titolare  dell'impresa
nel caso in cui l'attivita'  venga  svolta  nella  forma  di  impresa
individuale. Non possono far parte dell'organo  di  controllo,  e  se
gia' in carica decadono, i soggetti nei cui  confronti  ricorrono  le
circostanze indicate nell'allegato 1. 
  2. Fermi restando i requisiti di professionalita' previsti  per  il
conseguimento  della  licenza  di  cui  all'art.  134  T.U.L.P.S.,  i
componenti dell'organo di gestione con  deleghe  al  trattamento  del
contante,  il  direttore  generale  e  il  direttore  tecnico  devono
possedere i requisiti di professionalita' di cui all'allegato 2. 
  3. La verifica del  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  presente
articolo e' condotta,  in  occasione  della  nomina  e  del  rinnovo,
dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale sulla base della
documentazione indicata nell'allegato 3. Per il direttore generale  e
il direttore tecnico la verifica e' condotta dall'organo di gestione. 
  4. Nel caso di organi monocratici, il possesso e' attestato da  una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi  dell'art.
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, con la quale il soggetto interessato conferma la sussistenza dei
requisiti richiesti. La dichiarazione  sostitutiva  acquisita  a  tal
fine e' conservata presso l'operatore per un periodo  di  dieci  anni
dalla data di sottoscrizione. 
  5. Nel caso di valutazione condotta da  un  organo  collegiale,  la
verifica deve essere effettuata in  un'apposita  riunione  nel  corso
della quale l'esame e'  condotto  individualmente  per  ciascuno  dei
soggetti interessati, i quali hanno l'obbligo di astenersi dall'esame
della propria posizione. La  delibera  contiene,  con  riferimento  a
ciascun soggetto, l'indicazione dei documenti sulla base dei quali e'
stata accertata  la  sussistenza  dei  requisiti.  La  documentazione
acquisita a tal fine e' conservata presso l'operatore per un  periodo
di dieci anni dalla data della delibera. 
  6. Gli operatori trasmettono  alla  Banca  d'Italia,  entro  trenta
giorni dalla nomina, copia della dichiarazione sostitutiva di cui  al
comma 4 o del verbale della delibera di cui  al  comma  5.  La  Banca
d'Italia puo' chiedere l'esibizione  della  documentazione  esaminata
per la verifica dei requisiti. 
  7. Se noti  all'interessato,  nel  verbale  o  nella  dichiarazione
sostitutiva devono essere menzionati eventuali procedimenti in  corso
per reati che potrebbero  incidere  sul  possesso  dei  requisiti  di
onorabilita' di cui al comma 1. 
  8. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo
viene  valutato  dalla  Banca  d'Italia,  anche  in  relazione   alle
dimensioni,  all'operativita'  e  alla   complessita'   organizzativa
dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui  all'art.  7
del decreto antiriciclaggio.