Art. 6 Requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali 1. I componenti dell'organo di gestione, il direttore generale e il direttore tecnico devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 134 T.U.L.P.S. e dalle relative disposizioni di attuazione. I medesimi requisiti sono richiesti anche al titolare dell'impresa nel caso in cui l'attivita' venga svolta nella forma di impresa individuale. Non possono far parte dell'organo di controllo, e se gia' in carica decadono, i soggetti nei cui confronti ricorrono le circostanze indicate nell'allegato 1. 2. Fermi restando i requisiti di professionalita' previsti per il conseguimento della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., i componenti dell'organo di gestione con deleghe al trattamento del contante, il direttore generale e il direttore tecnico devono possedere i requisiti di professionalita' di cui all'allegato 2. 3. La verifica del possesso dei requisiti di cui al presente articolo e' condotta, in occasione della nomina e del rinnovo, dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale sulla base della documentazione indicata nell'allegato 3. Per il direttore generale e il direttore tecnico la verifica e' condotta dall'organo di gestione. 4. Nel caso di organi monocratici, il possesso e' attestato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il soggetto interessato conferma la sussistenza dei requisiti richiesti. La dichiarazione sostitutiva acquisita a tal fine e' conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione. 5. Nel caso di valutazione condotta da un organo collegiale, la verifica deve essere effettuata in un'apposita riunione nel corso della quale l'esame e' condotto individualmente per ciascuno dei soggetti interessati, i quali hanno l'obbligo di astenersi dall'esame della propria posizione. La delibera contiene, con riferimento a ciascun soggetto, l'indicazione dei documenti sulla base dei quali e' stata accertata la sussistenza dei requisiti. La documentazione acquisita a tal fine e' conservata presso l'operatore per un periodo di dieci anni dalla data della delibera. 6. Gli operatori trasmettono alla Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla nomina, copia della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 4 o del verbale della delibera di cui al comma 5. La Banca d'Italia puo' chiedere l'esibizione della documentazione esaminata per la verifica dei requisiti. 7. Se noti all'interessato, nel verbale o nella dichiarazione sostitutiva devono essere menzionati eventuali procedimenti in corso per reati che potrebbero incidere sul possesso dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 1. 8. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo viene valutato dalla Banca d'Italia, anche in relazione alle dimensioni, all'operativita' e alla complessita' organizzativa dell'operatore, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del decreto antiriciclaggio.