IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. l, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4, secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di ispezione straordinaria disposta
nei  confronti  della  societa'   cooperativa   «L'Adelfia   societa'
cooperativa sociale» con sede  in  Alessano  (LE)  -  codice  fiscale
00950700757 - conclusa in data 19 dicembre 2018 con  la  proposta  di
adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui  all'art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Considerato che la cooperativa era stata diffidata a  sanare  entro
il termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede  di
rilevazione, conclusa in data 29  agosto  2018,  e  che  in  sede  di
accertamento  concluso  in  data   19   dicembre   2018   le   citate
irregolarita' non risultavano sanate; 
  Considerato  che  dalle  citate  risultanze  ispettive  risultavano
permanere le seguenti irregolarita':  1.  Sussistenza  di  una  forte
conflittualita' all'interno dell'organo gestorio  della  cooperativa,
che ha portato ad una fase di stallo che rischia di compromettere  la
continuita' aziendale dell'ente. Tale  criticita',  evidenziata  gia'
nella prima fase dell'ispezione, si e' manifestata in  tutta  la  sua
complessita' anche nel corso delle assemblee convocate per  adempiere
ai punti di diffida. Al riguardo gli ispettori hanno constatato che i
consiglieri non si presentano come un organo collegiale  ma  come  un
organo disaggregato, che non risulta in grado di presentare  ai  soci
una proposta di sintesi  delle  decisioni  da  adottare;  2.  Mancato
adempimento alla diffida degli ispettori in ordine alla  approvazione
del mansionario, previsto dal regolamento regionale 13 gennaio  2005,
n. 3 («Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture
sanitarie»), che espressamente prevede l'adozione di un documento  in
cui e' esplicitata l'organizzazione  interna  generale,  per  singolo
presidio e articolazione funzionale, circostanza che potrebbe portare
alla revoca da parte della Regione Puglia  dell'accreditamento  delle
strutture   con   conseguente   ricaduta   negativa    sui    livelli
occupazionali; 
  Preso atto che le suddette irregolarita' esprimono i fondati indizi
di crisi che, a norma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile,
giustificano l'adozione del  decreto  di  gestione  commissariale  da
parte di questa Autorita' di vigilanza; 
  Vista la nota n. 40195 trasmessa via Pec in data 19  febbraio  2018
con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Viste le controdeduzioni della  cooperativa  pervenute  in  data  5
marzo 2019 ed acquisite con il protocollo n.  51494,  ove  l'ente  ha
sostenuto che non vi sarebbero i presupposti  per  la  nomina  di  un
commissario  governativo  ai  sensi   del   primo   comma   dell'art.
2545-sexiesdecies del codice civile, bensi' quelli della nomina di un
commissario ad acta ai sensi  del  quarto  comma  del  medesimo  art.
2545-sexiesdecies del codice civile per la redazione del  mansionario
come proposto dagli ispettori in sede di ispezione straordinaria; 
  Considerato  che  questa  autorita'  di  vigilanza  considera   non
condivisibili le argomentazioni formulate dalla  cooperativa  con  le
proprie controdeduzioni e ritiene piu' opportuno,  anziche'  nominare
un commissario ad acta che lasci  immutate  composizione  e  funzioni
dell'attuale consiglio di amministrazione,  proporre  l'adozione  del
provvedimento di gestione commissariale  ai  sensi  del  primo  comma
dell'art.  2545-sexiesdecies  del  codice  civile,  ai  fini  di  una
definitiva regolarizzazione dell'ente sub specie, in particolare,  di
eliminazione della forte conflittualita' tra i soci  accertata  anche
in sede ispettiva; 
  Considerato, altresi', che la nomina di un commissario  governativo
e'  stata  successivamente  auspicata  proprio  dal  presidente   del
consiglio di amministrazione della cooperativa con la nota  pervenuta
a questa Autorita' di vigilanza in data 2 aprile  2018  ed  acquisita
con il protocollo n. 75082; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990  e  garantita  la  piena  partecipazione   al   procedimento
amministrativo alla rappresentante legale dell'ente  ed  ai  soggetti
interessati; 
  Ritenuto non opportuno dare corso alle istanze  alcuni  soci  della
cooperativa, acquisite all'istruttoria del procedimento, con le quali
si rappresenta che tali soci, anziche' vedere l'ente commissariato ai
sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile con la nomina  da
parte di questa Autorita' di vigilanza di un commissario governativo,
intenderebbero procedere autonomamente alla nomina di un  «consulente
esterno», eletto dall'assemblea dei soci con un mandato di  sei  mesi
al  fine  di  risanare  i  fondati  indizi  di  crisi  (quanto   meno
democratica) dell'ente, da ritenersi proprio con le predette  istanze
dei soci, espressamente conclamati; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative in data 17 aprile 2019; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae dell'avv. Fernando Bianco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  consiglio  di  amministrazione   della   societa'   cooperativa
«L'Adelfia societa' cooperativa sociale», con sede in Alessano (LE) -
codice fiscale 00950700757, costituita in data 25  gennaio  1982,  e'
revocato.