Art. 2 Modalita' di prestazione di lavoro straordinario 1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso la Struttura commissariale centrale e' autorizzato dal dirigente responsabile del relativo settore, sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi e' effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni. 2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e' autorizzato dal direttore di ciascun Ufficio sulla base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. La liquidazione dei relativi compensi e' effettuata sulla base delle prestazioni effettivamente svolte, quali attestate dai direttori dei predetti Uffici, a valere sulle contabilita' speciali intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni.