Art. 2 
 
          Modalita' di prestazione di lavoro straordinario 
 
  1. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario  da  parte
del personale in servizio presso la Struttura commissariale  centrale
e' autorizzato dal dirigente responsabile del relativo settore, sulla
base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. 
  La liquidazione dei relativi  compensi  e'  effettuata  sulla  base
delle  prestazioni  effettivamente  svolte,   quali   attestate   dai
rispettivi dirigenti, a valere sulla contabilita' speciale  intestata
al Commissario straordinario, ai sensi  dell'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni. 
  2. Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario  da  parte
del  personale  in  servizio  presso  gli  Uffici  speciali  per   la
ricostruzione e' autorizzato dal direttore di ciascun  Ufficio  sulla
base delle effettive esigenze organizzative e di servizio. 
  La liquidazione dei relativi  compensi  e'  effettuata  sulla  base
delle  prestazioni  effettivamente  svolte,   quali   attestate   dai
direttori dei predetti Uffici, a valere sulle  contabilita'  speciali
intestata al Commissario straordinario, ai sensi dell'art.  4,  comma
3,  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189   e   successive
modificazioni.