IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  e,  in  particolare,  l'art.
21-ter inerente l'esecutorieta' dei provvedimenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27  febbraio
2013, n. 105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma
10-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme
di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38  in  materia  di  pesca
marittima»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  2004,  n.  154,  recante
«Modernizzazione del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto lo statuto della Regione  Siciliana,  approvato  con  decreto
legislativo  15  maggio  1946,  n.  455,   convertito   nella   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.  2  e  le  relative  disposizioni
attuative; 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  che  ha
approvato lo statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e
le relative disposizioni attuative; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14  luglio
1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in
particolare l'art. 98; 
  Visto il reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre  2006
relativo alle misure di  gestione  per  lo  sfruttamento  sostenibile
delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo; 
  Visto il reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre  2009
che istituisce un regime di controllo comunitario  per  garantire  il
rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  della
politica comune della pesca; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  concernente  le
misure per il riassetto della normativa in  materia  di  pesca  e  di
acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4  giugno  2010,
n. 96; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017,  recante
modalita', termini e procedure  per  l'applicazione  del  sistema  di
punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca. 
  Visto il reg. (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio; 
  Visto il reg. (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
Fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca; 
  Visto il reg.  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca; 
  Visto  il  programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art. 17,  del  citato  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
approvato con decisione della Commissione CCI 2014IT14MFOP001 del  25
novembre 2015; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione n  C(2018)  6576
dell'11 ottobre 2018 che modifica la decisione di esecuzione  C(2015)
8452  recante  approvazione  del   programma   operativo   «Programma
operativo FEAMP Italia 2014-2020» per il sostegno da parte del  Fondo
europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca  in   Italia   CCI
2014IT14MFOP001; 
  Considerato che nel citato programma operativo sono stati assegnati
alla Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto  il  profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. (UE) n.
508/14, complessivamente euro 105.711.970,00; 
  Visto il decreto direttoriale n. 22823 del 22 novembre 2018 recante
rimodulazione  piano  finanziario  PO  FEAMP   2014/2020   registrato
all'Ufficio centrale di bilancio al n. 672 in data 3 dicembre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 24611 del 6 dicembre 2018  recante
riallocazione per il cofinanziamento della misura Arresto  temporaneo
obbligatorio dell'attivita' di pesca - art. 33 del  regolamento  (UE)
n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio  2014  della  somma  di  euro
14.400.000,00; 
  Visto il decreto ministeriale n. 7110 del 25  luglio  2018  con  il
quale e' designato in qualita' di Autorita' di gestione del Programma
operativo FEAMP 2014/2020 il direttore pro  tempore  della  Direzione
generale della pesca  marittima  e  dell'acquacoltura  del  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto il decreto direttoriale  del  30  gennaio  2018  che  dispone
l'adozione dei Piani di gestione nazionali relativi  alle  flotte  di
pesca per la cattura delle risorse demersali  nell'ambito  della  GSA
9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10  (Mar  Tirreno
centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia)
GSA 17 e 18 (Mar  Adriatico  centro-settentrionale  e  Mar  Adriatico
meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale); 
  Vista la corrispondenza con la Commissione europea  con  cui  viene
richiesta l'integrazione dei Piani  di  gestione  nazionali  relativi
alle  flotte  di  pesca  per  la  cattura  delle  risorse   demersali
nell'ambito della GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno centro-settentrionale);
GSA 10 (Mar Tirreno centrale e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA  16
(Stretto di Sicilia) GSA 17 e 18 (Mar Adriatico centro-settentrionale
e Mar Adriatico meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio occidentale) al fine
di allinearli ai principi della politica comune della pesca; 
  Visto il decreto direttoriale del 28 dicembre  2018  n.  26510  che
modifica i Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di  pesca
per la cattura delle risorse demersali nell'ambito della GSA  9  (Mar
Ligure e Tirreno centro-settentrionale); GSA 10 (Mar Tirreno centrale
e meridionale) GSA 11 (Sardegna) GSA 16 (Stretto di Sicilia) GSA 17 e
18 (Mar Adriatico centro-settentrionale e Mar Adriatico  meridionale)
e GSA 19 (Mar Ionio occidentale); 
  Vista la nota della Commissione europea n. Ares  (2019)1271318  del
25 febbraio 2019 con la quale la Commissione comunica  l'approvazione
dei Piani di gestione; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  6908  del  20  luglio  2018  che
dispone le interruzioni temporanee obbligatorie  delle  attivita'  di
pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema
strascico comprendenti  i  seguenti  attrezzi:  reti  a  strascico  a
divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti  gemelle   a   divergenti   per
l'annualita' 2018; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  7565  del  3  agosto  2018  che
modifica il comma 3 dell'art. 2 e i commi da 2 a 4  dell'art.  5  del
decreto ministeriale n. 6908 del 20 luglio 2018; 
  Vista la circolare n. 17283 del 6  agosto  2018  con  la  quale  la
Direzione  generale  della  pesca   marittima   e   dell'acquacoltura
trasmette la manifestazione di  interesse ai  fini  del  rispetto  di
quanto previsto dall'art. 65, comma 6 del reg. (UE) n. 1303/2013; 
  Visto il decreto  n.  2420/decA/48  del  12  settembre  2018  della
Regione Sardegna recante «Misure  per  migliorare  la  sostenibilita'
della pesca marittima nelle acque prospicienti  il  territorio  della
Sardegna: arresto temporaneo per le  unita'  abilitate  all'esercizio
dell'attivita' di pesca con i seguenti attrezzi: reti a  strascico  a
divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti  gemelle  a  divergenti  -   ad
esclusione delle unita' abilitate alla  pesca  oceanica  che  operano
oltre gli stretti - per l'anno 2018». 
  Visto il d.a. n. 61/Gab. della Regione Siciliana del 6 agosto  2018
recante  disposizioni   in   materia   di   interruzione   temporanea
obbligatoria dell'attivita' di pesca per l'anno 2018; 
  Ritenuto di dare  attuazione  all'art.  1,  comma  3  del  suddetto
decreto del 20 luglio 2018 che rinvia ad un successivo  provvedimento
ministeriale  l'individuazione  delle  risorse  ed  i   criteri   per
l'erogazione  degli  aiuti  alle  imprese  di  pesca  che  effettuano
l'interruzione  temporanea   obbligatoria   ai   sensi   del   citato
provvedimento; 
  Considerato che ai sensi del citato Programma operativo l'aiuto  in
favore delle imprese di pesca, deve essere  determinato  in  funzione
della stazza dell'imbarcazione e  del  numero  dei  giorni  di  pesca
effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati  nel  rispetto
dei massimali della tabella ivi previsti; 
  Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di  cui  al
citato regolamento FEAMP n. 508/2014  per  il  cofinanziamento  della
misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca - art.
33 del regolamento (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Aiuto alle imprese 
 
  1.   Per   le   imprese   di   pesca,   autorizzate   all'esercizio
dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti
a strascico a divergenti, le sfogliare  rapidi,  le  reti  gemelle  a
divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto
ministeriale  del  20  luglio  2018  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e ai decreti della Regione Sardegna e Regione  Siciliana
e rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31  dicembre
2018 e' erogato un aiuto  con  le  modalita'  indicate  nel  presente
articolo. 
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  della  misura  di  fermo
obbligatorio di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  fino  a
concorrenza massima di euro 8.000.000,00, fatta salva  l'assegnazione
di  ulteriori  risorse  resesi  disponibili  dalle   economie   delle
annualita' precedenti, si provvede  con  le  specifiche  assegnazioni
della Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il  profilo
ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva
e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del  regolamento
(UE) n. 508/2014. 
  3. Gli aiuti di cui  al  comma  1  sono  concessi  in  applicazione
dell'art. 33,  paragrafo  1,  lettera  c)  del  regolamento  (UE)  n.
508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del  15  maggio  2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. 
  4. Gli aiuti di cui al presente  articolo  sono  corrisposti  nella
misura indicata nella  tabella  allegata  (allegato  1)  al  presente
decreto, e sono calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo
effettuati, riferiti ai primi trenta giorni  consecutivi  di  arresto
temporaneo obbligatorio, ricadenti nei periodi stabiliti dall'art.  2
del  decreto  del  20  luglio  2018  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in conformita'  al  disposto  del  Programma  operativo
dell'intervento  comunitario  del  Fondo  europeo  per   gli   affari
marittimi e della pesca in Italia per il  periodo  di  programmazione
2014-2020; 
  5. Non accedono  agli  aiuti  previsti  dal  presente  articolo  le
imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche effettuate alla
data  del  31  dicembre  2018  e/o  che  abbiano  sbarcato  personale
imbarcato  alla   data   di   inizio   dell'interruzione   temporanea
obbligatoria, fatti salvi i casi di  malattia,  infortunio  o  sbarco
volontario  del  lavoratore  ovvero  per  motivi  non  imputabili  al
beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avra'
diritto all'aiuto; 
  6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65,  comma  6,
del regolamento (UE) n. 1303/2013,  l'impresa  di  pesca  autorizzata
all'esercizio dell'attivita' di  pesca  con  il  sistema  «strascico»
includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi,  le
reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui  al
decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed
integrazioni per la corresponsione  dell'aiuto  di  cui  al  presente
articolo, deve aver presentato, entro e non oltre la fine del periodo
di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche e comunque entro
e non oltre il 31 dicembre 2018, apposita manifestazione di interesse
di cui all'allegato della circolare n. 17283 del 6  agosto  2018.  In
caso di proprietario non  coincidente  con  l'impresa  di  pesca,  lo
stesso e' tenuto a  sottoscrivere  l'apposita  sezione  del  predetto
allegato; 
  7. L'aiuto previsto dal presente  articolo  non  sara'  corrisposto
alle imprese che rientrano nelle fattispecie  previste  dall'art.  10
del regolamento  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo regolamento delegato (UE)
n. 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2015; 
  8.  Gli  eventuali  aiuti  concessi  alle  imprese  di  pesca   che
effettuano  l'interruzione  temporanea,  disposta  con  provvedimento
regionale ai sensi dell'art. 7 del  decreto  del  20  luglio  2018  e
successive modificazioni ed integrazioni, gravano  in  via  esclusiva
sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della  normativa  vigente
in materia di aiuti di stato.