Art. 3 Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse 1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca marittima con il sistema strascico, il quale comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma per il tramite dell'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 deve trasmettere, entro il 30 aprile 2019, per il tramite della stessa Autorita' marittima, l'integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all'allegato 2 del presente decreto. 2. L'integrazione alla manifestazione di interesse dovra' essere trasmessa al termine del periodo di arresto temporaneo obbligatorio ovvero delle misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e dovra' contenere: a) l'indicazione delle coordinate bancarie intestate al beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; b) copia della comunicazione scritta presentata all'Autorita' marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia stata effettuata in compartimenti diversi da quelli di iscrizione (art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed integrazioni); c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea documentazione, quale ad esempio documentazione fiscale, documentazione di trasporto, libretto carburante, note di vendita, che dimostri l'effettiva attivita' di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. 3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse di cui all'allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018, se depositate all'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio, ovvero delle misure tecniche e comunque oltre il termine del 31 dicembre 2018.