Art. 3 
 
     Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse 
 
  1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca  marittima  con
il sistema strascico, il  quale  comprende  le  reti  a  strascico  a
divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha
aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2  del
decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed
integrazioni  e  che  ha  presentato,  previa  autorizzazione   del/i
proprietario/i dell'unita', al  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali - Direzione generale della pesca  marittima  e
dell'acquacoltura - PEMAC IV - via XX Settembre n. 20, 00187 Roma per
il tramite dell'Autorita' marittima nella cui giurisdizione e'  stata
effettuata l'interruzione, apposita manifestazione  di  interesse  di
cui all'allegato della circolare n. 17283  del  6  agosto  2018  deve
trasmettere, entro il 30 aprile 2019, per  il  tramite  della  stessa
Autorita' marittima, l'integrazione alla manifestazione di  interesse
redatta sulla base del modello di cui  all'allegato  2  del  presente
decreto. 
  2. L'integrazione alla manifestazione di  interesse  dovra'  essere
trasmessa al termine del periodo di arresto  temporaneo  obbligatorio
ovvero delle misure tecniche effettuate alla  data  del  31  dicembre
2018 e dovra' contenere: 
    a)  l'indicazione  delle   coordinate   bancarie   intestate   al
beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; 
    b) copia della  comunicazione  scritta  presentata  all'Autorita'
marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia
stata effettuata in compartimenti diversi  da  quelli  di  iscrizione
(art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni); 
    c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri  f.t.  idonea
documentazione,   quale   ad    esempio    documentazione    fiscale,
documentazione di trasporto, libretto carburante,  note  di  vendita,
che  dimostri  l'effettiva   attivita'   di   pesca   in   mare   per
almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti  la
data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio. 
  3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse  di
cui all'allegato della circolare n.  17283  del  6  agosto  2018,  se
depositate all'Autorita' marittima nella cui giurisdizione  e'  stata
effettuata l'interruzione  oltre  la  fine  del  periodo  di  arresto
obbligatorio, ovvero  delle  misure  tecniche  e  comunque  oltre  il
termine del 31 dicembre 2018.