Art. 5 
 
                 Attestazione del periodo di arresto 
 
  1.  Entro  quarantacinque   giorni   decorrenti   dalla   data   di
acquisizione dell'integrazione alla manifestazione  di  interesse  di
cui all'allegato 2 del presente decreto, l'Autorita' marittima  nella
cui giurisdizione e' stata effettuata l'interruzione, trasmette  alla
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a  mezzo
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it (l'oggetto della mail  dovra',
obbligatoriamente, iniziare con al  seguente  dicitura  DDTEMP2018  e
riportare nome M/P numero UE e Matricola)  per  ciascuna  unita',  la
seguente documentazione: 
    la manifestazione di interesse ricevuta ai sensi della  circolare
n. 17283 del 6 agosto 2018 corredata dal documento di  identita'  del
sottoscrittore in corso di validita' e dagli eventuali allegati; 
    l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato 2
del presente decreto corredata dagli eventuali allegati trasmessi dal
beneficiario; 
    un'attestazione, predisposta secondo lo  schema  in  allegato  al
presente  decreto  (Allegato  3),  che  certifichi  il  deposito  dei
documenti di bordo nei termini  indicati  all'art.  2,  comma  7  del
decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e successive modificazioni ed
integrazioni, l'effettivo rispetto dei requisiti di  cui  all'art.  4
del  presente   decreto,   nonche'   i   controlli   effettuati   per
l'accertamento degli stessi. 
  2. All'attestazione di cui allegato 3 del presente  decreto  dovra'
essere  allegata,  a  cura  dell'Autorita'  marittima,  la   seguente
documentazione: 
    copia della licenza di pesca o attestazione provvisoria in  corso
di  validita'   alla   data   di   inizio   dell'arresto   temporaneo
obbligatorio; 
    certificato di iscrizione al RIP; 
    estratto dei RR.NN.MM e GG. o delle matricole che riporti le date
di nomina di armamento e di proprieta' dell'imbarcazione alla data di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.  Qualora  alla  data  di
compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e
alla  proprieta'  avessero  subito  cambiamenti,  l'estratto   dovra'
riportare anche le date di chiusura; 
    copia  della  comunicazione  scritta   presentata   all'Autorita'
marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia
stata effettuata in compartimenti diversi  da  quelli  di  iscrizione
(art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 20 luglio 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni); 
    copia della documentazione trasmessa dal beneficiario  attestante
i centoventi giorni di attivita' di pesca nel caso di unita' con  LFT
inferiore ai 10 metri.