Art. 3 
 
          Modalita' per la restituzione dell'anticipazione 
 
  1. L'anticipazione ricevuta dall'ente richiedente, e' restituita in
dieci anni, decorrenti dall'anno successivo a  quello  in  cui  viene
erogata l'anticipazione, con rate annuali di pari importo. 
  2. L'importo della rata annuale di rimborso dell'anticipazione deve
essere previsto nel bilancio di previsione dell'ente beneficiario. 
  3. La restituzione dell'anticipazione e'  effettuata  entro  il  31
marzo di ciascun anno, mediante operazione di girofondi sull'apposita
contabilita' speciale relativa al fondo di rotazione di cui  all'art.
243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. In caso di mancata  restituzione  delle  rate  annuali  entro  i
termini previsti, una  pari  somma  e'  recuperata  dalle  risorse  a
qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno. 
  5. La restituzione dell'anticipazione e' imputata contabilmente tra
i rimborsi di prestiti (codice Siope 3311 «Rimborso mutui e  prestiti
ad enti del settore pubblico»). 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 maggio 2019 
 
                                         Il Capo Dipartimento         
                                per gli affari interni e territoriali 
                                               Belgiorno              
Il Ragioniere generale dello Stato 
             Mazzotta