IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e delle finanze, recante «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno  2016,  n.
140; 
  Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto individuale  di  lavoro,
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  21  giugno
2006, n. 142, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 29 ottobre 2004  «Note  AIFA  2004
(revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2004,  n.  259,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del  7  luglio  2006,  n.  156,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326  (prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 29 settembre 2006, n.  227,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione n. 446/2018 del 19 marzo  2018,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 aprile 2018,
n. 80, relativa alla classificazione del medicinale «Enbrel» ai sensi
dell'art. 12, comma 5, della  legge  8  novembre  2012,  n.  189,  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Vista la domanda presentata in data 10 novembre 2017 con  la  quale
la societa' «Pfizer Limited» ha chiesto  la  riclassificazione  delle
confezioni con A.I.C. n. 034675227/E e A.I.C. n. 034675239/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 17-19 gennaio 2018; 
  Vista la comunicazione dell'azienda del 12 febbraio 2019 con cui e'
stata  sottomessa  formale  rinuncia   al   proseguimento   dell'iter
negoziale, con contestuale richiesta di collocamento  delle  suddette
confezioni in fascia «C»; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 15-17 aprile 2019; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  ENBREL   nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    indicazioni terapeutiche: 
      «Artrite reumatoide - "Enbrel" in associazione con  metotrexato
e' indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide in fase attiva
da moderata a grave  negli  adulti  quando  la  risposta  ai  farmaci
antireumatici modificanti la malattia, metotrexato  incluso  (a  meno
che controindicato) e' risultata inadeguata. 
  "Enbrel"  puo'  essere  utilizzato  in  monoterapia  in   caso   di
intolleranza al metotrexato o quando il trattamento continuo  con  il
metotrexato e' inappropriato. 
  "Enbrel" e' indicato anche nel trattamento dell'artrite  reumatoide
grave, attiva e progressiva negli adulti non trattati precedentemente
con metotrexato. 
  "Enbrel", da solo o in associazione con metotrexato, ha  dimostrato
di ridurre il tasso di progressione del  danno  delle  articolazioni,
come misurato radiograficamente, e di migliorare la funzione fisica. 
  Artrite  idiopatica  giovanile  -  Trattamento  della   poliartrite
(positiva o  negativa  al  fattore  reumatoide)  e  dell'oligoartrite
estesa in bambini e adolescenti a partire dai  due  anni  d'eta'  che
hanno  mostrato  una  risposta  inadeguata,  o  che  sono   risultati
intolleranti, al metotrexato. 
  Trattamento dell'artrite psoriasica in adolescenti  a  partire  dai
dodici anni di eta' che hanno mostrato una risposta inadeguata, o che
sono risultati intolleranti, al metotrexato. 
  Trattamento dell'artrite correlata ad  entesite  in  adolescenti  a
partire dai dodici anni di  eta'  che  hanno  mostrato  una  risposta
inadeguata,  o  che  sono  risultati   intolleranti,   alla   terapia
convenzionale. 
  "Enbrel" non e' stato studiato su bambini di eta' inferiore ai  due
anni. 
  Artrite psoriasica - Trattamento dell'artrite  psoriasica  in  fase
attiva e progressiva negli adulti,  quando  la  risposta  ai  farmaci
antireumatici  modificanti  la  malattia  e'  risultata   inadeguata.
"Enbrel" ha dimostrato di migliorare la funzione fisica  in  pazienti
con artrite psoriasica, e di ridurre il  tasso  di  progressione  del
danno periferico alle articolazioni come da rilevazioni ai raggi X in
pazienti con sottotipi simmetrici poliarticolari della malattia. 
  Spondiloartrite assiale. 
  Spondilite  anchilosante  (SA)  -  Trattamento   della   spondilite
anchilosante grave in fase attiva negli adulti che  hanno  avuto  una
risposta inadeguata alla terapia convenzionale. 
  Spondiloartrite  assiale  non  radiografica  -  Trattamento   della
spondiloartrite assiale non radiografica grave, con  segni  obiettivi
di infiammazione come  indicato  da  valori  elevati  di  proteina  C
reattiva (PCR) e/o evidenza  alla  risonanza  magnetica  (RM),  negli
adulti  che  hanno  avuto  una   risposta   inadeguata   ai   farmaci
anti-infiammatori non steroidei (FANS). 
  Psoriasi a placche  -  Trattamento  della  psoriasi  a  placche  da
moderata a grave negli adulti che non hanno  risposto,  o  presentano
una  controindicazione,  o  sono  intolleranti   ad   altre   terapie
sistemiche, inclusi ciclosporina,  metotrexato  o  psoralene  e  luce
ultravioletta A (PUVA). 
  Psoriasi pediatrica  a  placche  -  Trattamento  della  psoriasi  a
placche cronica grave nei bambini ed adolescenti a partire da 6  anni
di eta' che non sono controllati in maniera adeguata da altre terapie
sistemiche o fototerapie o che sono intolleranti ad esse». 
  Confezioni: 
    «25 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) in  penna  preriempita  (Myclic)  -  0,5  ml  (50
mg/ml)» 4 penne preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcol»; A.I.C. n.
034675227/E (in base 10); classe di rimborsabilita' «C»; 
    «25 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa
preriempita (vetro) in  penna  preriempita  (Myclic)  -  0,5  ml  (50
mg/ml)» 8 penne preriempite + 8 tamponi imbevuti di alcol»; A.I.C. n.
034675239/E (in base 10); classe di rimborsabilita' «C». 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1,  ultimo
periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Enbrel» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma  5,
del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive  modificazioni,
denominata classe «C (nn)».