Art. 4 Reclutamento del personale mediante scorrimento della graduatoria l. Le assunzioni del contingente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), sono effettuate a copertura delle vacanze attuali e di quelle che si determineranno nel corso del triennio 2019-2021. Lo scorrimento previsto dalla predetta disposizione e' disposto, sino al termine di validita' della graduatoria di cui all'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con uno o piu' provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero.