Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre  2000,  n.  410  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  forestali  e   del
turismo. 
  2.  I  soggetti  immessi  nel  sistema  di  controllo   della   DOP
«Murazzano» appartenenti alla categoria  «caseifici»,  nella  filiera
«formaggi» individuata dall'art. 4  del  decreto  12  aprile  2000  e
successive modificazioni e integrazioni recante disposizioni generali
relative ai requisiti di rappresentativita' dei  Consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine protette  (DOP)  e  delle  indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  consorzio
di tutela.