Art. 36 ter 
 
 
Proroga del termine per la garanzia  dello  Stato  su  passivita'  di
                           nuova emissione 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 2019,  n.  16,  le
parole: «fino al 30 giugno  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 dicembre 2019». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto-legge  8  gennaio  2019,  n.  1,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 8  marzo  2019,  n.  16  (Misure
          urgenti a sostegno della Banca Carige  S.p.a.  -  Cassa  di
          risparmio di  Genova  e  Imperia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 1 (Garanzia dello Stato su passivita' di  nuova
          emissione). - 1. Al fine di evitare o porre rimedio  a  una
          grave   perturbazione   dell'economia   e   preservare   la
          stabilita' finanziaria, ai sensi dell'art. 18  del  decreto
          legislativo 16  novembre  2015,  n.  180  e  dell'art.  18,
          paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)  n.  806/2014
          del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio  2014,
          il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato,
          fino al 31 dicembre 2019, a  concedere  la  garanzia  dello
          Stato su passivita' di nuova emissione di Banca  Carige  in
          conformita' di quanto previsto dal  presente  Capo  I,  nel
          rispetto della disciplina europea in materia  di  aiuti  di
          Stato, fino a un valore nominale di 3.000 milioni di euro. 
                (Omissis).».