(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                  RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2019/514 
                ELENCO MATERIALI D'ARMAMENTO ED. 2019 
 
Introduzione. 
    Il presente elenco comprende «materiali di armamento/prodotti per
la difesa e relative tecnologie» ai sensi della legge 9 luglio  1990,
n. 185, e recepisce le modifiche recate dalla direttiva (UE) 2019/514
all'elenco  dei  prodotti  per  la  difesa  allegato  alla  direttiva
2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre,  la  concretizzazione  tecnica
degli accordi internazionali, in particolare dell'intesa di Wassenaar
sul controllo dell'armamento convenzionale,  nonche'  dei  regimi  di
controllo Missile Technology Control Regime (MTCR) e Australia  Group
(AG), e inerenti rispettivamente la non  proliferazione  nei  settori
missilistico e chimico/biologico. 
    L'elenco e' suddiviso in categorie, paragrafi,  sottoparagrafi  e
note in conformita' alla lista militare dell'intesa di  Wassenaar.  I
materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo
sono riconoscibili  dalla  simbologia  di  seguito  specificata,  con
l'indicazione in parentesi dell'intesa multilaterale di riferimento: 
      «#» non proliferazione nel settore missilistico (MTCR); 
      «*» non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG). 
    Tutti i riferimenti all'elenco UE dei  prodotti  e  tecnologie  a
duplice uso sono da intendersi fatti al regolamento (CE) n.  428/2009
del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche. 
    I materiali di armamento specificati nell'art. 2, comma  2  della
legge, sono di seguito riportati con l'indicazione  a  margine  delle
categorie in cui sono ricompresi: 
      a)  armi  nucleari,  biologiche,  chimiche  ed   elettriche   -
categorie 7 e 21; 
      b) armi  da  fuoco  automatiche  e  relativo  munizionamento  -
categorie 1, 3, 16 e 21; 
      c) armi ed armamenti di  medio  e  grosso  calibro  e  relativo
munizionamento - categorie 2, 3, 16 e 21; 
      d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri -  categorie
4, 16 e 21; 
      e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso  militare  -
categorie 6, 16 e 21; 
      f) navi e relativi equipaggiamenti  appositamente  costruiti  -
categorie 9 e 21 per uso militare; 
      g)  aeromobili  ed  elicotteri   e   relativi   equipaggiamenti
appositamente costruiti per uso militare - categorie 10, 16 e 21; 
      h) polveri, esplosivi, propellenti - categorie 8 e 21; 
      i) sistemi o apparati elettronici, elettroottici e  fotografici
appositamente costruiti per uso militare - categorie 5, 11, 15, 18  e
21; 
      j) materiali speciali blindati appositamente costruiti per  uso
militare - categorie 13 e 21; 
      k) materiali specifici per l'addestramento militare - categorie
14 e 21; 
      l) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite  per  la
fabbricazione, il  collaudo  ed  il  controllo  delle  armi  e  delle
munizioni - categorie 18, 21, 22; 
      m) equipaggiamenti speciali  appositamente  costruiti  per  uso
militare - categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 
 
                    ELENCO MATERIALI D'ARMAMENTO 
 
    Nota 1 - I termini tra «virgolette»  sono  termini  definiti.  Si
rimanda alla sezione «Definizione  dei  termini  usati  nel  presente
elenco» allegata al presente elenco. 
    Nota 2 - In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il
nome e il numero CAS. L'elenco  si  applica  alle  sostanze  chimiche
aventi  la  stessa  formula   strutturale   (compresi   gli   idrati)
indipendentemente dal nome o  dal  numero  CAS.  I  numeri  CAS  sono
indicati come  ausilio  per  identificare  una  particolare  sostanza
chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non
possono essere utilizzati come identificatori unici,  poiche'  alcune
forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari  numeri  CAS  e  le
miscele contenenti una di tali sostanze hanno  anch'esse  numeri  CAS
diversi. 
Categoria 1. 
    Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre  armi  e
«armi automatiche» di calibro uguale o inferiore a 12,7  mm  (calibro
0,50  pollici)  e  accessori,   come   segue,   e   loro   componenti
appositamente progettati: 
    Nota - La categoria (cat.) 1 non si applica a: 
      a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve
e incapaci di scaricare un proiettile; 
      b. armi da fuoco appositamente  progettate  per  il  lancio  di
proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza  link  di
comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m; 
      c. armi che utilizzano cartucce  non  a  percussione  centrale,
purche' non completamente automatiche; 
      d. «armi da fuoco disattivate». 
    a. Fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole
mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna; 
    Nota - La cat. 1.a. non si applica: 
      a. ai fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938; 
      b. alle  riproduzioni  di  fucili  e  fucili  combinati  i  cui
originali sono stati fabbricati prima del 1890; 
      c. alle armi corte,  alle  armi  da  fuoco  pluricanna  e  alle
mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni; 
      d.  ai  fucili  o  armi  corte,  appositamente  progettati  per
scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO2. 
    b. Armi ad anima liscia, come segue: 
      1. armi ad anima liscia appositamente  progettate  per  impiego
militare; 
      2. altre armi ad anima liscia, come segue: 
        a. completamente automatiche; 
        b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa. 
    Nota - La cat. 1.b.2. non  si  applica  alle  armi  appositamente
progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa
o CO2 . 
    Nota - La cat. 1.b. non si applica: 
      a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938; 
      b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i  cui  originali
sono stati fabbricati prima del 1890; 
      c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a  fini
sportivi. Tali armi non devono essere  appositamente  progettate  per
impiego militare e non devono essere completamente automatiche; 
      d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate  per  uno
dei seguenti fini: 
        1. macellazione di animali domestici; 
        2. sedazione di animali; 
        3. test sismici; 
        4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o 
        5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED); 
    N.B.: per gli inibitori cfr. la  categoria  4  e  la  voce  1A006
dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie  a  duplice
uso. 
    c. Armi che impiegano munizioni senza bossolo. 
    d. Accessori progettati per le armi di cui alle cat.  1.a.,  cat.
1.b. o cat. 1c. come segue: 
      1. caricatori staccabili; 
      2. soppressori o attenuatori di rumore; 
      3. affusti speciali; 
      4. soppressori di bagliore; 
      5.  congegni  di  mira  ottici  con   trattamento   elettronico
dell'immagine; 
      6. congegni di mira ottici  appositamente  progettati  per  uso
militare. 
Categoria 2. 
    Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre
armi o armamenti  di  calibro  superiore  a  12,7  mm  (calibro  0,50
pollici), lanciatori e  accessori,  come  segue,  e  loro  componenti
appositamente progettati: 
    a. Bocche da  fuoco,  obici,  cannoni,  mortai,  armi  anticarro,
lanciaproiettili,  lanciafiamme  militari,  fucili,   cannoni   senza
rinculo, armi ad anima liscia e  loro  dispositivi  di  riduzione  di
vampa; 
    Nota 1 - La cat. 2.a. include iniettori, dispositivi  di  misura,
serbatoi di stoccaggio ed altri componenti  appositamente  progettati
per essere utilizzati con cariche propulsive  liquide  per  qualunque
materiale di cui al medesimo punto. 
    Nota 2 - La cat. 2.a. non si applica alle armi come segue: 
      a. fucili, armi ad anima liscia e fucili  combinati  fabbricati
prima del 1938; 
      b. riproduzioni di  fucili,  armi  ad  anima  liscia  e  fucili
combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890; 
      c. bocche da fuoco, obici, cannoni e  mortai  fabbricati  prima
del 1890; 
      d. armi ad anima liscia utilizzate  per  la  caccia  o  a  fini
sportivi. Tali armi non devono essere  appositamente  progettate  per
impiego militare e non devono essere completamente automatiche; 
      e. armi ad anima liscia appositamente progettate  per  uno  dei
seguenti fini: 
        1. macellazione di animali domestici; 
        2. sedazione di animali; 
        3. test sismici; 
        4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o 
        5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED); 
    N.B.: per gli inibitori cfr. la  categoria  4  e  la  voce  1A006
dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
      f. lanciatori portatili appositamente progettati per il  lancio
di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e  senza  link
di comunicazione, aventi una gittata pari o inferiore a 500 metri; 
    b. Lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali  pirotecnici,
appositamente progettati o modificati per uso militare; 
    Nota - La cat. 2.b. non si applica alle pistole da segnalazione. 
    c. Congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte
le caratteristiche seguenti: 
      1. appositamente progettati per uso militare; e 
      2. appositamente progettati per le armi di cui alla cat. 2.a.; 
    d. Supporti e caricatori staccabili appositamente progettati  per
le armi di cui alla cat. 2.a. 
Categoria 3. 
    Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e
loro componenti appositamente progettati: 
      a. munizioni per le armi di cui alle categorie 1, 2 o 12; 
      b.  dispositivi  di  graduazione  di   spolette   appositamente
progettati per le munizioni di cui alla cat. 3.a. 
    Nota 1 -  I  componenti  appositamente  progettati  di  cui  alla
categoria 3 comprendono: 
      a.  prodotti  in  metallo  o  in  plastica  quali  inneschi   a
percussione,  nastri  per  cartucce,  caricatori,  cinture/corone  di
forzamento ed elementi metallici di munizioni; 
      b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e
dispositivi d'innesco; 
      c. dispositivi di alimentazione a  elevata  potenza  di  uscita
funzionanti una sola volta; 
      d. bossoli combustibili per cariche esplosive; 
      e.  submunizioni  comprese  le  bombette,   mine   di   ridotte
dimensioni e proiettili a guida terminale. 
    Nota 2 - La cat. 3.a. non si applica: 
      a. alle munizioni a salve  crimpate  (con  chiusura  a  stella)
prive di proiettile; 
      b. alle munizioni per esercitazione con bossolo forato; 
      c. ad altre munizioni a salve  e  per  esercitazione,  che  non
contengono componenti progettati per munizioni attive; o 
      d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve
o per esercitazione, di cui alla presente nota, lettere a., b. o c. 
    Nota 3 - La cat. 3.a. non si applica alle cartucce  appositamente
progettate per uno dei seguenti fini: 
      a. segnalazione; 
      b. allontanamento volatili; o 
      c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi. 
Categoria 4. 
    Bombe, siluri, razzi, #missili,  altri  dispositivi  esplosivi  e
cariche, nonche' relative apparecchiature e accessori, come segue,  e
loro componenti appositamente progettati: 
    N.B. 1: per le  apparecchiature  di  guida  e  navigazione,  cfr.
categoria 11; 
    N.B. 2: per i sistemi di protezione  degli  aeromobili  contro  i
missili cfr. cat. 4c. 
    a.  Bombe,  siluri,  granate,  contenitori  fumogeni  (fumogeni),
razzi,  mine,  #missili,   cariche   di   profondita',   cariche   di
demolizione,  dispositivi   e   kit   di   demolizione,   dispositivi
«pirotecnici»,  cartucce  e  simulatori  (ossia  apparecchiature  che
simulano le caratteristiche di uno di questi materiali) appositamente
progettati per uso militare; 
    Nota - La cat. 4.a. comprende: 
      a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe  incendiarie  e
dispositivi esplosivi; 
      b. #ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di
rientro. 
    b. Apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
      1. appositamente progettate per uso militare; e 
      2. appositamente progettate per «attivita'» relative  a  quanto
segue: 
        a. i prodotti di cui alla cat. 4.a.; o 
        b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED). 
    Nota tecnica - Ai fini della cat. 4.b.2. il  termine  «attivita'»
si applica al maneggio, al lancio, posizionamento, al  controllo,  al
disinnesco, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per
una  sola  missione  operativa,  all'inganno,  all'interferenza,   al
dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione. 
    Nota 1 - La cat. 4.b. comprende: 
      a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in  grado
di produrre 1.000 kg o piu' al giorno di gas sotto forma liquida; 
      b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il  dragaggio  di
mine magnetiche. 
    Nota 2 - La cat. 4.b non  si  applica  ai  dispositivi  portatili
progettati per essere impiegati  unicamente  per  la  rilevazione  di
oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri  oggetti
metallici. 
    c. Sistemi  di  protezione  degli  aeromobili  contro  i  missili
(Aircraft Missile Protection Systems, AMPS). 
    Nota - La cat. 4c. non si  applica  agli  AMPS  aventi  tutte  le
caratteristiche seguenti: 
      a. sensori antimissile dei tipi seguenti: 
        1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100
e 400 nm; o 
        2. sensori attivi ad impulsi Doppler; 
      b. sistemi di contromisure; 
      c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura  infrarossa  per
ingannare missili terra-aria; e 
      d. installati su «aeromobile civile» e aventi tutte le seguenti
caratteristiche: 
        1. l'AMPS e' utilizzabile solo  nello  specifico  «aeromobile
civile» nel quale e' installato e per il quale e' stato rilasciato: 
          a.  un  certificato  di  omologazione   di   tipo   civile,
rilasciato dalle autorita' per l'aviazione civile di uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea o degli Stati partecipanti  all'intesa  di
Wassenaar; o 
          b.     un      documento      equivalente      riconosciuto
dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO); 
        2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso
non autorizzato ai «software»; e 
        3. l'AMPS e' dotato di un meccanismo attivo che impedisce  al
sistema di funzionare in caso di rimozione dall» «aeromobile  civile»
in cui e' installato. 
Categoria 5. 
    Apparecchiature  per   la   direzione   del   tiro   e   relative
apparecchiature d'allarme e  di  allertamento,  e  relativi  sistemi,
apparecchiature di prova, di allineamento  e  di  contromisura,  come
segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e
accessori appositamente progettati: 
      a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati
di puntamento e sistemi per il controllo delle armi; 
      b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria,  di
sorveglianza  o  inseguimento  del  bersaglio;   apparecchiature   di
rilevazione,  fusione  dati,  riconoscimento  o   identificazione   e
apparecchiature per l'integrazione dei sensori; 
      c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui  alla
cat. 5.a. o cat. 5.b.; 
    Nota  -  Ai  fini  della  cat.  5.c.,   le   apparecchiature   di
contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione. 
      d. apparecchiature  di  prova  sul  campo  o  di  allineamento,
appositamente progettate per i materiali di cui alla cat. 5.a. , cat.
5.b. o cat. 5c. 
Categoria 6. 
    Veicoli terrestri e loro componenti, come segue: 
    N.B.: per le apparecchiature  di  guida  e  navigazione  cfr.  la
categoria 11. 
    a. Veicoli terrestri e loro componenti, appositamente  progettati
o modificati per uso militare; 
    Nota tecnica: ai fini della  cat.  6.a.,  l'espressione  «veicoli
terrestri» comprende anche i rimorchi. 
    b. Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue: 
      1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
        a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti  atti
a fornire protezione balistica fino  al  livello  III  (NIJ  0108.01,
settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore; 
        b.  trasmissione  con   trazione   simultanea   anteriore   e
posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a  fini  di
sostegno del carico, con o senza trazione; 
        c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR)  superiore  a  4.500
kg; e 
        d. progettati o modificati come fuoristrada; 
      2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
        a. appositamente progettati per i veicoli di  cui  alla  cat.
6.b.1; e 
        b. atti a fornire protezione balistica fino  al  livello  III
(NIJ 0108.01,  settembre  1985,  o  norma  nazionale  comparabile)  o
superiore. 
    N.B.: cfr. anche la cat. 13.a. 
    Nota 1 - La cat. 6.a. comprende: 
      a. carri armati e  altri  veicoli  militari  armati  e  veicoli
militari equipaggiati con supporti per armi  o  equipaggiati  per  la
posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate categoria 4; 
      b. veicoli corazzati; 
      c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde; 
      d. veicoli  di  soccorso  e  veicoli  per  il  rimorchio  o  il
trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari  per
movimentare carichi. 
    Nota 2 - La modifica per uso militare di un veicolo terrestre  di
cui alla cat. 6.a.  comporta  una  variante  di  natura  strutturale,
elettrica  o  meccanica  che  interessa   uno   o   piu'   componenti
appositamente  progettati   per   uso   militare.   Tali   componenti
comprendono: 
      a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente  progettato  a
prova di proiettile; 
      b. protezioni corazzate  per  parti  vitali  (ad  esempio,  per
serbatoi di carburante o per cabine di guida); 
      c. speciali rinforzi o supporti o assemblaggi per armi; 
      d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione. 
    Nota 3 -  La  categoria  6  non  si  applica  ai  veicoli  civili
progettati o modificati per il trasporto di valori. 
    Nota 4 - La categoria 6 non si applica ai veicoli aventi tutte le
caratteristiche seguenti: 
      a. sono stati costruiti prima del 1946; 
      b. non posseggono i prodotti di cui di  cui  all'elenco  comune
delle attrezzature militari dell'Unione europea e costruiti  dopo  il
1945, ad eccezione  delle  riproduzioni  di  componenti  o  accessori
originali per il veicolo in questione; e 
      c. non incorporano le armi di cui alla categoria 1, categoria 2
o categoria 4, a meno che le stesse siano inutilizzabili  e  incapaci
di scaricare un proiettile. 
Categoria 7. 
    Agenti  chimici,  «agenti  biologici»,   «agenti   antisommossa»,
materiali  radioattivi,  relative   apparecchiature,   componenti   e
materiali, come segue: 
    a. «agenti biologici»  o  materiali  radioattivi,  selezionati  o
modificati per accrescerne l'efficacia nel  causare  vittime  tra  la
popolazione o agli animali, degradare attrezzature o  danneggiare  le
colture o l'ambiente; 
    b. agenti per la guerra chimica, comprendenti: 
      1. agenti nervini per guerra chimica: 
        a.  O-alchil  (uguale  o  inferiore  a  C10  ,   incluso   il
cicloalchil)  alchil  (metil,   etil,   n-propil   o   isopropil)   -
fosfonofluorurati,      quali:      Sarin      (GB):      O-isopropil
metilfosfonofluorurato (CAS  107-44-8);  e  Soman  (GD):  O-pinacolil
metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0); 
        b.  O-alchil  (uguale  o  inferiore  a  C10  ,   incluso   il
cicloalchil)  N,N-dialchil  (metil,  etil,  n-propil   o   isopropil)
fosforamidocianurati,    quali:     Tabun     (GA):     O-etil     N,
N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6); 
        c. O-alchil (H o uguale  o  inferiore  a  C10  ,  incluso  il
cicloalchil)     S-2-dialchil     (metil,     etil,     npropil     o
isopropil)-aminoetil  alchil  (metil,  etil,  n-propil  o  isopropil)
fosfonotiolati e loro  corrispondenti  sali  alchilati  e  protonati,
quali: VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato  (CAS
50782-69-9); 
      2. agenti vescicanti per guerra chimica: 
        a. ipriti allo zolfo, quali: 
          1.  solfuro  di  2-cloroetile   e   di   clorometile   (CAS
2625-76-5); 
          2. solfuro di bis (2-cloroetile) - (CAS 505-60-2); 
          3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6); 
          4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8); 
          5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2); 
          6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7); 
          7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8); 
          8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1); 
          9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8); 
        b. lewisiti, quali: 
          1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3); 
          2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1); 
          3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8); 
        c. ipriti all'azoto, quali: 
          1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8); 
          2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2); 
          3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1); 
      3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali: 
        a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) - (CAS 6581-06-2); 
      4. agenti defolianti per guerra chimica, quali: 
        a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF); 
        b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato
con acido 2,4 diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) - (agente arancione
- CAS 39277-47-9); 
        c. precursori  binari  e  precursori  chiave  per  la  guerra
chimica come segue: 
          1. alchil (metil,  etil,  n-propil  o  isopropil)  fosforil
difluoruri, quali: DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3); 
          2. O-alchil (H o uguale o inferiore  a  C10  ,  incluso  il
cicloalchil)    O-2-dialchil     (metil,     etil,     n-propil     o
isopropil)-aminoetil  alchil  (metil,  etil,  n-propil  o  isopropil)
fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati  e  protonati,  quali:
QL:   O-etil-O-2-di   -   isopropilamminoetil   metilfosfonato   (CAS
57856-11-8); 
          3.  Clorosarin:  O-isopropil   metilfosfonoclorurato   (CAS
1445-76-7); 
          4.  Clorosoman:  O-pinacolil   metilfosfonoclorurato   (CAS
7040-57-5); 
      d. «agenti antisommossa», sostanze chimiche attive  e  relative
combinazioni, comprendenti: 
        1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro  di  bromobenzile)  -
(CA) - (CAS 5798-79-8); 
        2.      [(2-Clorofenil)      metilene]      propanedinitrile,
(o-clorobenzilidenemalononitrile) - (CS) - (CAS 2698-41-1); 
        3.         2-Cloro-1-feniletanone,         fenil-acil-cloruro
(ω-cloroacetofenone) - (CN) - (CAS 532-27-4); 
        4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina, (CR) - (CAS 257-07-8); 
        5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina, (cloruro di fenarsazina),
(adamsite), (DM) - (CAS 578-94-9); 
        6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) - (CAS 5299-64-9); 
    Nota 1 - La cat. 7.d. non si applica agli  «agenti  antisommossa»
singolarmente confezionati per difesa personale. 
    Nota 2 - La cat. 7.d.  non  si  applica  alle  sostanze  chimiche
attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate  per  la
produzione alimentare e per scopi sanitari. 
      e. apparecchiature appositamente progettate  o  modificate  per
uso militare, progettate  o  modificate  per  la  disseminazione  dei
seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati: 
        1. materiali o agenti di cui alla cat. 7.a., la cat.  7.b.  o
la cat. 7.d.; o 
        2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori  di
cui alla cat. 7.c.; 
      f.   equipaggiamenti   di   protezione    e    decontaminazione
appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti  e
miscele chimiche, come segue: 
        1. equipaggiamenti progettati  o  modificati  per  difendersi
contro i materiali di cui alla cat. 7.a., alla cat. 7.b. o alla  cat.
7.d. e loro componenti appositamente progettati; 
        2.   equipaggiamenti   progettati   o   modificati   per   la
decontaminazione di oggetti contaminati dai  materiali  di  cui  alla
cat. 7.a. o la cat. 7.b. e loro componenti appositamente progettati; 
        3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per
la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di  cui  ala
cat. 7.a. o alla cat. 7.b.; 
    Nota - La cat. 7.f.1. comprende: 
      a.  i  condizionatori   d'aria   appositamente   progettati   o
modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico; 
      b. gli indumenti protettivi. 
    N.B.: per le maschere civili antigas  e  gli  equipaggiamenti  di
protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce  1A004  dell'elenco
dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
      g. equipaggiamenti appositamente progettati  o  modificati  per
uso militare, progettati o modificati per individuare o  identificare
i materiali di cui alla cat. 7.a., la cat. 7.b. o la cat. 7.d. e loro
componenti appositamente progettati; 
    Nota - La cat. 7.g. non si applica ai dosimetri personali per  il
controllo delle radiazioni. 
    N.B.: cfr. anche la voce 1A004  dell'elenco  dell'Unione  europea
dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
      h.  «biopolimeri  appositamente  progettati  o   trattati   per
l'individuazione o l'identificazione degli agenti di  guerra  chimica
di cui alla cat. 7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate  per
la loro produzione; 
      i. «biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione
di agenti per la guerra  chimica,  e  loro  sistemi  biologici,  come
segue: 
        1.  «biocatalizzatori»  appositamente   progettati   per   la
decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica
di cui alla cat. 7.b., e risultanti da una appropriata  selezione  di
laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici; 
        2.  sistemi  biologici  contenenti  l'informazione   genetica
specifica per la produzione dei «biocatalizzatori» di cui  alla  cat.
7.i.1, come segue: 
          a. «vettori di espressione»; 
          b. virus; 
          c. colture di cellule. 
    Nota 1 - Le cat. 7.b. e cat. 7.d. non si applicano alle  seguenti
sostanze: 
      a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. la voce  1C450.a.5
dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti  e  delle  tecnologie  a
duplice uso; 
      b. acido cianidrico (CAS 74-90-8); 
      c. cloro (CAS 7782-50-5); 
      d. cloruro di carbonile (fosgene) - (CAS 75-44-5). Cfr. la voce
1C450.a.4  dell'elenco  dell'Unione  europea  dei  prodotti  e  delle
tecnologie a duplice uso; 
      e.  difosgene  (cloroformiato  di   tricloro-metile)   -   (CAS
503-38-8); 
      f. non utilizzato dal 2004; 
      g.  bromuro  di  xilile,  orto-  (CAS  89-92-9),   meta-   (CAS
620-13-3), para- butacene (CAS 104-81-4); 
      h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0); 
      i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3); 
      j. bromo acetone (CAS 598-31-2); 
      k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3); 
      l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0); 
      m. cloro-acetone (CAS 78-95-5); 
      n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3); 
      o. iodoacetone (CAS 3019-04-3); 
      p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7  dell'elenco
dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. 
    Nota 2 - Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui  alle
cat. 7.h. e cat. 7.i.2.  sono  esclusivi  per  la  guerra  chimica  e
pertanto i medesimi non  si  applicano  alle  cellule  o  ai  sistemi
biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici,  sanitari,
veterinari,  ambientali,  trattamento   dei   rifiuti   o   industria
alimentare). 
Categoria 8. 
    «Materiali energetici» e relative sostanze, come segue: 
    N.B. 1: cfr. anche la voce 1C011 dell'elenco dell'Unione  europea
dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. 
    N.B. 2: per le cariche e i dispositivi, cfr. la categoria 4 e  la
voce 1A008 dell'elenco  dell'Unione  europea  dei  prodotti  e  delle
tecnologie a duplice uso. 
    Note tecniche: 
      1. ai fini della categoria 8, eccetto la cat. 8.c.11. o la cat.
8.c.12., il termine «miscela» si riferisce a una composizione di  due
o piu' sostanze di cui almeno una e' elencata nelle  sottovoci  della
categoria 8; 
      2. ogni sostanza elencata nelle sottovoci della categoria 8  e'
oggetto del presente elenco, anche se utilizzata  in  un'applicazione
diversa da  quella  indicata  (ad  esempio,  il  TAGN  e'  utilizzato
prevalentemente come esplosivo, ma puo' essere utilizzato anche  come
combustibile o ossidante); 
      3. ai fini della categoria 8, per dimensione  delle  particelle
si intende il diametro medio delle particelle in base al  peso  o  al
volume. Per il campionamento e  la  determinazione  delle  dimensioni
delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o  nazionali
equivalenti; 
    a. «esplosivi», come segue, e relative «miscele»: 
      1.      ADNBF       (ammino       dinitrobenzo-furoxano       o
7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) - (CAS 97096-78-1); 
      2.   BNCP   [perclorato   di    cis-bis    (5-nitrotetrazolato)
tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9); 
      3.      CL-14      (diammino       dinitrobenzofuroxano       o
5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) - (CAS 117907-74-1); 
      4.  CL-20   (HNIW   o   esanitroesaaziosowurtzitano)   -   (CAS
135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci cat. 8.g.3.  e  cat.
8.g.4. per i relativi precursori»); 
      5.  CP  [perclorato  di   2-(5-cianotetrazolato)   penta-ammina
cobalto (III)] (CAS 70247-32-4); 
      6.  DADE   (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene,   FOX7)   -   (CAS
145250-81-3); 
      7. DATB (diamminotrinitrobenzene) - (CAS 1630-08-6); 
      8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina); 
      9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) - (CAS
194486-77-6); 
      10.  DIPAM   (3,3ƍ-diammino-2,2ƍ,4,4ƍ,6,6ƍ-esanitrobifenolo   o
dipicrammide) - (CAS 17215-44-0); 
      11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) - (CAS 55510-04-8); 
      12. Furazani, come segue: 
        a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano); 
        b. DAAzF (diamminoazofurazano) - (CAS 78644-90-3); 
      13. HMX e derivati (cfr. anche la cat. 8.g.5.  per  i  relativi
precursori ), come segue: 
        a.          HMX           (ciclotetrametilentetranitroammina,
ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina,               1,3,5,7-
tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen  o  octogene)  -  (CAS
2691-41-0); 
        b. difluoroamminati analoghi di HMX; 
        c.      K-55       (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciclo
[3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) -
(CAS 130256-72-3); 
      14. HNAD (esanitroadamantano) - (CAS 143850-71-9); 
      15. HNS (esanitrostilbene) - (CAS 20062-22-0); 
      16. Imidazoli, come segue: 
        a.                                                      BNNII
(ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo); 
        b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) - (CAS 5213-49-0); 
        c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo); 
        d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo); 
        e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo); 
      17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina); 
      18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) - (CAS 932-64-9); 
      19. Polinitrocubani con piu' di quattro gruppi nitro; 
      20.  PYX  (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina)  -   (CAS
38082-89-2); 
      21. RDX e derivati, come segue: 
        a.   RDX   (ciclotrimetilenetrinitrammina,   ciclonite,   T4,
esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina,
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o  hexogene)  -  (CAS
121-82-4); 
        b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone)
- (CAS 115029-35-1); 
      22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) - (CAS 4000-16-2); 
      23. TATB (triamminotrinitrobenzene) - (CAS 3058-38-6)  -  (cfr.
anche la cat. 8.g.7. per i relativi «precursori»); 
      24.           TEDDZ           (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina)
ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina); 
      25. Tetrazoli, come segue: 
        a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo); 
        b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo); 
      26. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) - (CAS 479-45-8); 
      27. TNAD  (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina)  -  (CAS
135877-16-6)  -  (vedi  anche  la  cat.   8.g.6.   per   i   relativi
«precursori»); 
      28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) - (CAS 97645-24-4)  -  (vedi
anche la cat. 8.g.2. per i relativi «precursori»); 
      29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) - (CAS 55510-03-7); 
      30.  TNP  (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]  piridazina)  -
(CAS 229176-04-9); 
      31. Triazine, come segue: 
        a.   DNAM   (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina)   -    (CAS
19899-80-0); 
        b.   NNHT   (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina)    -
(CAS130400-13-4); 
      32. Triazoli, come segue: 
        a. 5-azido-2-nitrotriazolo; 
        b.       ADHTDN       (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo
dinitrammide) - (CAS 1614-08-0); 
        c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo); 
        d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo] ammina); 
        e.   DBT    (3,3ƍ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo)    -    (CAS
30003-46-4); 
        f. DNBT (dinitrobistriazolo) - (CAS 70890-46-9); 
        g. non utilizzato dal 2010; 
        h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo); 
        i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo); 
        j.  TACOT   (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo)   -   (CAS
25243-36-1); 
      33. Esplosivi non elencati altrove nella cat. 8.a. e aventi una
delle caratteristiche seguenti: 
        a. una velocita' di detonazione  superiore  a  8  700  m/s  a
densita' massima; o 
        b. una pressione di  detonazione  superiore  a  34  GPa  (340
Kbar); 
      34. non utilizzato dal 2013; 
      35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) - (CAS 119-27-7); 
      36.                                                         TEX
(4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano); 
      37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5); 
      38. Tetrazine, come segue: 
        a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina); 
        b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido); 
      39. materiali energetici  ionici  con  temperatura  di  fusione
compresa tra 343  K  (70°  C)  e  373  K  (100°  C)  e  velocita'  di
detonazione  superiore  a  6  800  m/s  o  pressione  di  detonazione
superiore a 18 GPa (180 kbar); 
      40.    BTNEN     [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina]     (CAS
19836-28-3); 
      41. FTDO (5,6(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido); 
      42. EDNA (Etilenedinitrammina) - (CAS 505-71-5). 
    Nota - La cat. 8.a. comprende i «co-cristalli esplosivi». 
    Nota tecnica: un «co-cristallo esplosivo» e' un materiale  solido
costituito da una distribuzione ordinata  tridimensionale  di  due  o
piu' molecole esplosive, almeno una delle quali e' specificata  nella
cat. 8.a. 
    b. «propellenti», come segue: 
      1. qualsiasi «propellente» solido  avente  un  impulso  teorico
specifico (in condizioni standard) maggiore di: 
        a. 240 secondi per  i  «propellenti»  non  metallizzati,  non
alogenizzati; 
        b.  250  secondi  per  i  «propellenti»   non   metallizzati,
alogenizzati; o 
        c. 260 secondi per i «propellenti» metallizzati; 
      2. non utilizzato dal 2013; 
      3. «propellenti» dotati di forza costante  superiore  a  1  200
Kjoule/kg; 
      4. «propellenti» che possono  mantenere  un  tasso  lineare  di
combustione costante superiore a 38 mm/s in  condizioni  standard  di
pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89
Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21° C); 
      5. «propellenti» basati  su  elastomeri  modificati  su  doppia
fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5%  a
233 K (-40° C); 
      6. qualsiasi «propellente» che contenga sostanze  di  cui  alla
cat. 8.a.; 
      7. «propellenti», non contemplati  altrove  nell'elenco  comune
delle  attrezzature  militari  dell'Unione   europea,   appositamente
progettati per uso militare; 
    c. materiali «pirotecnici»,  combustibili  e  relative  sostanze,
come segue, e loro miscele: 
      1. combustibili per «aeromobili»  appositamente  concepiti  per
uso militare; 
    Nota 1 - La cat. 8.c.1. non si applica ai  seguenti  combustibili
«per aeromobili»: LP-4, JP-5 e JP-8. 
    Nota 2 - I combustibili per aeromobili di cui  alla  cat.  8.c.1.
sono i prodotti finiti e non i loro costituenti. 
    2. alano (ibrido di alluminio) - (CAS 7784-21-6); 
    3. borani, come segue e relativi derivati: 
      a. carborani; 
      b. omologhi del borano, come segue: 
        1. decaborano (14) - (CAS 17702-41-9); 
        2. pentaborano (9) - (CAS 19624-22-7); 
        3. pentaborano (11) - (CAS 18433-84-6); 
        4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche la cat. 8.d.8.
e la cat. 8.d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina): 
          a. idrazina  (CAS  302-01-2)  in  concentrazioni  uguali  o
superiori al 70%; 
          b. monometilidrazina (CAS 60-34-4); 
          c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8); 
          d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); 
    Nota - La cat. 8.c.4.a. non si applica alle «miscele» di idrazina
formulate appositamente per il controllo della corrosione. 
      5. combustibili metallici, «miscele» di combustibili o «miscele
pirotecniche»,  sotto  forma  di  particelle  sferiche,   atomizzate,
sferoidali, in  fiocchi  o  polverizzate,  fabbricati  con  materiali
aventi tenore uguale o  superiore  al  99%  di  uno  qualsiasi  degli
elementi seguenti: 
        a. metalli, come segue, e relative «miscele»: 
          1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle
inferiori a 60 µm; 
          2. polvere di  ferro  (CAS  7439-89-6)  con  particelle  di
dimensioni  uguali  o  inferiori  a  3  µm  prodotte  per   riduzione
dell'ossido di ferro con l'idrogeno; 
        b. «miscele» contenenti uno degli elementi seguenti: 
          1. zirconio (CAS 7440-67-7),  magnesio  (CAS  7439-95-4)  o
leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o 
          2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8)  o  al  carburo  di
boro (CAS 12069-32-8)  con  purezza  uguale  o  superiore  all'85%  e
dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; 
    Nota 1 - La cat.  8.  c.5.  si  applica  agli  «esplosivi»  e  ai
combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli  o  le  leghe
siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio. 
    Nota  2  -  La  cat.  8.c.5.b.  si  applica   esclusivamente   ai
combustibili  metallici  sotto  forma  di  particelle   quando   sono
miscelati con altre sostanze per formare una «miscele» formulata  per
uso militare, quali «propellenti» ad impasto  liquido,  «propellenti»
solidi o «miscele pirotecniche». 
    Nota 3 - La cat. 8.c.5.b.2. non si applica al boro e  al  carburo
di boro  arricchito  con  boro-10  (contenuto  di  boro-10  uguale  o
superiore al 20%). 
      6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti
idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei  lanciafiamme
o delle  munizioni  incendiarie,  come  gli  stearati  metallici  (ad
esempio Octal - CAS 637-12-7) o i palmitati; 
      7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo
o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico; 
      8. polvere di alluminio (CAS  7429-90-5)  di  forma  sferica  o
sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o  inferiori  a  60
µm, fabbricate con materiali aventi  tenore  in  alluminio  uguale  o
superiore al 99%; 
      9. sub-idruri di titanio (TiHn ) con stechiometria  equivalente
a n = 0,65-1,68; 
      10. combustibili  liquidi  ad  alta  densita'  di  energia  non
contemplati alla cat. 8.c.1., come segue: 
        a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi
che liquidi (ad  esempio  l'impasto  di  boro),  aventi  densita'  di
energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg; 
        b. altri combustibili e  additivi  di  combustibili  ad  alta
densita' di energia (ad  esempio  cubano,  soluzioni  ioniche,  JP-7,
JP-10) aventi  densita'  di  energia  in  base  al  volume  uguale  o
superiore a 37,5 GJ per metro cubo,  misurata  a  293  K  (20°  C)  e
pressione di un'atmosfera (101,325 kPa); 
    Nota - La cat. 8.c.10.b. non si applica ai  combustibili  fossili
raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori  omologati
per l'uso nell'aviazione civile. 
    11. materiali «pirotecnici» e piroforici, come segue: 
      a. materiali «pirotecnici» o piroforici appositamente formulati
per migliorare o controllare la produzione di  energia  irradiata  in
una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR); 
      b.  miscele  di  magnesio,  politetrafluoroetilene   (PTFE)   e
copolimero di difluoruro-esafluoropropilene di vinilidene (ad esempio
MTV); 
    12. miscele di combustibili, miscele «pirotecniche»  o  materiali
energetici, non contemplati altrove nella categoria 8,  aventi  tutte
le caratteristiche seguenti: 
      a. contenenti piu' dello 0,5% di particelle  di  uno  qualunque
dei seguenti: 
        1. alluminio; 
        2. berillio; 
        3. boro; 
        4. zirconio; 
        5. magnesio; o 
        6. titanio; 
      b.  particelle  di  cui  alla  cat.  8.c.12.a.  con  dimensione
inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e 
      c. particelle di cui alla cat. 8.c.12.a. con tenore in  metallo
pari o superiore al 60%; 
      d. ossidanti, come segue, e relative «miscele»: 
        1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) - (CAS 140456-78-6); 
        2. AP (perclorato di ammonio) - (CAS 7790-98-9); 
        3.  composti  costituiti  da  fluoro  e  uno  degli  elementi
seguenti: 
          a. altri alogeni; 
          b. ossigeno; o 
          c. azoto; 
    Nota 1 - La cat. 8.d.3. non si applica al  trifluoruro  di  cloro
(CAS 7790-91-2). 
    Nota 2 - La cat. 8.d.3. non si applica al  trifluoruro  di  azoto
(CAS 7783-54-2) allo stato gassoso. 
      4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) - (CAS 78246-06-7); 
      5. HAN (nitrato di idrossiammonio) - (CAS 13465-08-2); 
      6. HAP (perclorato di idrossiammonio) - (CAS 15588-62-2); 
      7. HNF (nitroformiato di idrazinio) - (CAS 20773-28-8); 
      8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4); 
      9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7); 
      10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido  nitrico
fumante rosso inibito (IRFNA) - (CAS 8007- 58-7); 
    Nota - La cat. 8.d.10. non si applica all'acido  nitrico  fumante
non inibito. 
      e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue: 
        1. AMMO (azidometilmetilossetano  e  suoi  polimeri)  -  (CAS
90683-29-7)  -  (cfr.  anche  la   cat.   8.g.1.   per   i   relativi
«precursori»); 
        2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) -  (CAS
17607-20-4)  -  (cfr.  anche  la   cat.   8.g.1.   per   i   relativi
«precursori»); 
        3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil)  di  aldeide  acetica]  (CAS
5108-69-0); 
        4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil)  di  aldeide  formica]  (CAS
5917-61-3); 
        5. BTTN (trinitrato di butantriolo) - (CAS 6659-60-5) - (cfr.
anche la cat. 8.g.8. per i relativi «precursori»); 
        6.   monomeri   energetici,   plastificanti    o    polimeri,
appositamente progettati per uso  militare  e  contenenti  uno  degli
elementi seguenti: 
          a. gruppi nitrici; 
          b. nitruri; 
          c. nitrati; 
          d. gruppi nitrazo; o 
          e. difluoroammino; 
        7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e  suoi
polimeri; 
        8.    FEFO    [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal]     (CAS
17003-79-1); 
        9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol  formal)
- (CAS 376-90-9); 
        10.                                                     FPF-3
(poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-dio
l formal); 
        11.  GAP  (polimero  di  azoturo   di   glicidile)   -   (CAS
143178-24-9) e suoi derivati; 
        12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici  terminali),
avente funzionalita' ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e  uguale  o
inferiore  a  2,4,  valore  ossidrilico  inferiore  a  0,77  meq/g  e
viscosita' a 30° C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5); 
        13. alcool  funzionalizzati,  poli(epicloroidrina)  con  peso
molecolare inferiore a 10 000, come segue: 
          a. poli(epicloroidrindiolo); 
          b. poli(epicloroidrintriolo); 
        14.  NENA  (composti   di   nitratoetilnitrammina)   -   (CAS
17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 8248682-6 e 85954-06-9); 
        15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato  o  poli(nitratometil
ossirano) - (CAS 27814-48-8); 
        16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano),  poli-NMMO  o
poli(3-nitratometil-3-metilossetano) - (CAS 84051-81-0); 
        17. polinitroortocarbonati; 
        18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi]  propano
o tris vinossi propano addotto) - (CAS 53159-39-0); 
        19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR); 
        20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano); 
        21. TMETN (Trimetiloletano trinitrato) - (CAS 3032-55-1); 
      f. «additivi», come segue: 
        1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9); 
        2.   BHEGA   (bis-(2-idrossietil)   glicolammide)   -    (CAS
17409-41-5); 
        3. BNO (nitrileossido di butadiene); 
        4. derivati del ferrocene, come segue: 
          a. butacene (CAS 125856-62-4); 
          b.  catocene  (propano  2,2-bis-etilferrocenile)   -   (CAS
37206-42-l); 
          c. acidi carbossilici del ferrocene e  esteri  degli  acidi
carbossilici del ferrocene; 
          d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7); 
          e.  altri  polimeri  addotti  derivati  dal  ferrocene  non
contemplati altrove al punto ML8.f.4.; 
          f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8); 
          g. propil-ferrocene; 
          h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6); 
          i. diciclopentil-ferrocene; 
          j. dicicloesil-ferrocene; 
          k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8); 
          l. dipropil-ferrocene; 
          m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4); 
          n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8); 
          o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1´-diacetil-ferrocene
(CAS 1273-94-5); 
        5.   betaresorcilato   di   piombo   (CAS    20936-32-7)    o
betaresorcilato di rame (CAS 70983-44-7); 
        6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3); 
        7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati  o  salicilati
(CAS 68411-07-4); 
        8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6); 
        9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9); 
        10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6); 
        11. MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido)  -  (CAS
57-39-6);  BOBBA  8  (ossido  di  fosfina   bis(2-metil   aziridinil)
2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO; 
        12. metil  BAPO  (ossido  di  fosfina  bis(2-metilaziridinil)
metilammino) - (CAS 85068-72-0); 
        13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2); 
        14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9); 
        15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue: 
          a.  neopentil  [diallile]  ossi,  tris  [diottile]  fosfato
titanato  (CAS  103850-22-2);  chiamato  anche  titanio  IV,  2,2[bis
2-propenolato-metil,  butanolato,  tris  (diottile)   fosfato]   (CAS
110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2); 
          b.       titanio       IV,        [(2-propenolato-1)-metil,
n-propanolatometil]  butanolato-1,  tris  (diottile)  pirofosfato   o
KR3538; 
          c.       titanio       IV,        [(2-propenolato-1)-metil,
n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato; 
        16. policianodifluoramminoetilenossido; 
        17. agenti leganti come segue: 
          a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) - (HX-868, BITA)
- (CAS 7722-73-8); 
          b. ammidi di  aziridina  polifunzionali  con  strutture  di
rinforzo isoftaliche, trimesiche,  isocianuriche  o  trimetiladipiche
aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina; 
    Nota - La cat. 8.f.17.b. comprende: 
      a.  1,1H-Isoftaloile-bis  (2-metilaziridina)  (HX-752)  -  (CAS
7652-64-4); 
      b.  2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina  (HX-874)  -
(CAS 18924-91-9); 
      c. 1,1ƍ-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) - (HX-877) -  (CAS
71463-62-2). 
        18. propilenimmina (2-metilaziridina) - (CAS 75-55-8); 
        19. ossido ferrico sopraffino (Fe2 O3  )  -  (CAS  1317-60-8)
avente una superficie specifica superiore a 250 m²/g e una dimensione
media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm; 
        20.  TEPAN   (tetraetilenepentamminaacrilonitrile)   -   (CAS
68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali; 
        21. TEPANOL  (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile)  -
(CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate  addotte  con  glicidolo  e
loro sali; 
        22. TPB (trifenilbismuto) - (CAS 603-33-8); 
        23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) - (CAS 90591-48-3); 
      g. «precursori», come segue: 
    N.B.: nella cat. 8.g. i  riferimenti  sono  fatti  ai  «materiali
energetici«ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti. 
        1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) - (CAS 78-71-7) - (cfr.
anche la cat. 8.e.1. e la cat. 8.e.2.); 
        2. sali di tert-butil-dinitroazotidina  (CAS  125735-38-8)  -
(cfr..anche la cat. 8.a.28.); 
    3.    derivati    dell'esaazaisowurtzitano    tra    cui     HBIW
(esabenzilesaazaisowurtzitano) - (CAS 124782-156) -  (cfr.  anche  la
cat. 8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano)  -  (CAS
182763-60-6) (cfr. anche la cat. 8.a.4.); 
        4. non utilizzato dal 2013; 
    5. TAT  (1,3,5,7  tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza  ciclo-ottano)  -
(CAS 41378-98-7) - (cfr. anche la cat. 8.a.13.); 
        6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) - (cfr. anche la
cat. 8.a.27.); 
        7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) - (cfr. anche la cat.
8.a.23.); 
        8.  1,2,4   triidrossibutano   (1,2,4-butantriolo)   -   (CAS
3068-00-6) - (cfr. anche la cat. 8.e.5.); 
        9.     DADN      (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1,      3,      5,
7-tetraaza-cicloottano) - (cfr. anche la cat. 8.a.13.); 
      h. polveri e forme di «materiale reattivo» come segue: 
        1. polveri di  uno  qualsiasi  dei  materiali  seguenti,  con
dimensioni delle particelle inferiori a 250 µm in qualsiasi direzione
e non altrove specificate dalla cat. 8: 
          a. alluminio; 
          b. niobio; 
          c. boro; 
          d. zirconio; 
          e. magnesio; 
          f. titanio; 
          g. tantalio; 
          h. tungsteno; 
          i. molibdeno; o 
          j. afnio; 
        2. forme, non specificate dalle cat. 3, cat.  4,  cat.  12  o
cat. 16, fabbricate da polveri specificate dalla cat. 8.h.1. 
    Note tecniche: 
      1. i «materiali reattivi»  sono  progettati  per  produrre  una
reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da  usare
per rivestimento o involucro di testate belliche; 
      2.  le  polveri  di  «materiali  reattivi»  sono  ottenute,  ad
esempio, mediante un processo di macinatura con  mulino  a  sfere  ad
alta energia; 
      3. le forme di «materiale reattivo» sono prodotte, ad  esempio,
mediante sinterizzazione laser selettiva. 
    Nota 1 - La cat. 8 non si applica alle sostanze seguenti, a  meno
che siano composte o miscelate con i «materiali  energetici»  di  cui
alla cat. 8.a. o con le polveri di metallo di cui alla cat. 8.c.: 
      a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8); 
      b. polvere nera; 
      c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7); 
      d. difluoroammina (CAS 10405-27-3); 
      e. nitroamido (CAS 9056-38-6); 
      f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1); 
      g. tetranitronaftalina; 
      h. trinitroanisolo; 
      i. trinitronaftalina; 
      j. trinitrossilene; 
      k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4); 
      l. diottimaleato (CAS 142-16-5); 
      m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7); 
      n. trietilalluminio (TEA) -  (CAS  97-93-8),  trimetilalluminio
(TMA) - (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili
di litio, sodio, magnesio, zinco e boro; 
      o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0); 
      p.    nitroglicerina    (o     trinitrato     di     glicerina,
trinitroglicerina) - (NG) - (CAS 55-63-0); 
      q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) - (CAS 118-96-7); 
      r. etilendiamminodinitrato (EDDN) - (CAS 20829-66-7); 
      s. pentaeritritetetranitrato (PETN) - (CAS 78-11-5); 
      t. azoturo di piombo  (CAS  13424-46-9),  stifnato  normale  di
piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS  12403-82-6)
ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti  azoturi  o
complessi di azoturi; 
      u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) - (CAS 111-22-8); 
      v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) - (CAS 82-71-3); 
      w. dietildifenilurea  (CAS  85-98-3);  dimetildifenilurea  (CAS
611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti]; 
      x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) - (CAS 603-54-3); 
      y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica  di  metile);
(CAS 13114-72-2); 
      z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica  di  etile)  -
(CAS 64544-71-4); 
      aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) - (CAS 119-75-5); 
      bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) - (CAS 836-30-6); 
      cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5); 
      dd.  nitroguanidina  (CAS  556-88-7)  -  (cfr.  voce   1C011.d.
dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie  a  duplice
uso). 
    Nota 2 - La cat. 8 non si applica a perclorato di  ammonio  (cat.
8.d.2.), NTO cat. 8.a.18.) o catocene (cat. 8.f.4.b.),  aventi  tutte
le caratteristiche seguenti: 
      a. appositamente formulati per dispositivi per  la  generazione
di gas per uso civile; 
      b.  composti  o   miscelati   con   leganti   o   plastificanti
termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g; 
      c. aventi un massimo dell'80% di perclorato  di  ammonio  (cat.
8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo; 
      d. aventi un contenuto di NTO (cat. 8.a.18.) inferiore o uguale
a 4 g; e 
      e. aventi un contenuto di catocene (cat. 8.f.4.b.) inferiore  o
uguale a 1 g. 
Categoria 9. 
    Navi da guerra (di superficie o subacquee),  attrezzature  navali
speciali, accessori, componenti e  altre  navi  di  superficie,  come
segue: 
    N.B.:  per  le  apparecchiature  di  guida  e  navigazione   cfr.
categoria 11. 
      a. Navi e componenti, come segue: 
        1. navi (di superficie o subacquee) appositamente  progettate
o modificate per  uso  militare,  qualunque  sia  il  loro  stato  di
riparazione o la loro  condizione  operativa,  e  dotate  o  meno  di
sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o  parti  di  scafi,  e
loro componenti appositamente progettati per uso militare; 
        2. navi di superficie, diverse da quelle  di  cui  alla  cat.
9.a.1, aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave: 
          a. armi automatiche di cui al punto cat. 1 o armi di cui ai
punti cat. 2, cat. 4, cat. 12 o cat. 19, o «supporti» o rinforzi  per
armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm; 
    Nota tecnica - Il termine «supporti» si riferisce ai supporti per
armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi. 
          b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5; 
          c. aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
          1. «protezione di tipo chimico,  biologico,  radiologico  e
nucleare (CBRN)»; e 
          2.  «sistema  di  prelavaggio  o  di  lavaggio   a   fondo»
progettato ai fini di decontaminazione; o 
    Note tecniche: 
      1. la «protezione CBRN» e'  uno  spazio  interno  autonomo  con
caratteristiche quali sovrapressurizzazione, isolamento  dei  sistemi
di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN  e
punti di accesso  del  personale  limitati  dotati  di  serrande  per
l'aria; 
      2. il «sistema di prelavaggio o di  lavaggio  a  fondo»  e'  un
sistema di nebulizzazione di  acqua  di  mare  in  grado  di  bagnare
simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti  esterni  di  una
nave. 
      d. sistemi attivi di contromisura per  armi  di  cui  ai  punti
ML4.b, ML5.c o ML11.a e aventi una delle seguenti caratteristiche: 
        1. «protezione CBRN»; 
        2.  scafo  e  sovrastruttura  appositamente  progettati   per
ridurre la superficie radar equivalente; 
        3. dispositivi di  riduzione  della  segnatura  termica,  (ad
esempio un sistema di raffreddamento dei  gas  di  scarico),  esclusi
quelli   appositamente   progettati   per   aumentare    l'efficienza
complessiva  dell'impianto  di  energia/propulsione  o  per   ridurre
l'impatto ambientale; o 
        4. un  sistema  di  compensazione  magnetica  progettato  per
ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave. 
      b. Motori e sistemi di propulsione, come  segue,  appositamente
progettati  per  uso  militare  e   loro   componenti   appositamente
progettati per uso militare: 
        1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini; 
        2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini,
aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
          a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp); 
          b. inversione rapida; 
          c. raffreddati a liquido; e 
          d. totalmente ermetici; 
        3. motori diesel amagnetici aventi tutte  le  caratteristiche
seguenti: 
          a. potenza all'asse pari o superiore a 37,3 KW (50 hp); e 
          b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della
massa totale; 
        4.   sistemi   di   «propulsione   indipendenti    dall'aria»
appositamente progettati per sottomarini; 
    Nota tecnica: la «propulsione indipendente dall'aria» consente al
sottomarino  in  immersione  di  far   funzionare   il   sistema   di
propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per  una  durata
superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini  del
punto ML9.b.4, la  propulsione  indipendente  dall'aria  non  include
l'energia nucleare. 
      c.  Apparecchiature  di   scoperta   subacquea,   appositamente
progettate per  uso  militare,  loro  sistemi  di  controllo  e  loro
componenti appositamente progettati per uso militare; 
      d.  Reti  antisommergibile  e  reti  antisiluri,  appositamente
progettate per uso militare; 
      e. Non utilizzato dal 2003; 
      f. Passaggi a scafo e connettori appositamente  progettati  per
uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne
alla  nave  e  loro  componenti  appositamente  progettati  per   uso
militare; 
    Nota - Il punto ML9.f. include i  connettori  per  uso  navale  a
conduttore singolo, multiplo,  coassiale  o  a  guida  d'onda,  ed  i
passaggi a scafo, in grado di  rimanere  stagni  e  di  mantenere  le
caratteristiche richieste a profondita'  superiori  a  100  m;  ed  i
connettori a fibre ottiche e  i  passaggi  a  scafo  di  tipo  ottico
appositamente progettati per  la  trasmissione  di  fasci  «laser»  a
qualsiasi profondita'. Il punto ML9.f.  non  si  applica  ai  normali
passaggi a scafo per  gli  assi  di  propulsione  ne'  agli  assi  di
controllo delle superfici idrodinamiche. 
      g.   Cuscinetti   silenziosi   aventi    almeno    una    delle
caratteristiche  seguenti,  loro  componenti  e  apparecchiature  che
contengono  tali  cuscinetti,  appositamente   progettati   per   uso
militare: 
        1. sospensioni a gas o magnetiche; 
        2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o 
        3. controlli per la soppressione delle vibrazioni. 
Categoria 10. 
    «Aeromobili», «veicoli piu' leggeri dell'aria»,  «velivoli  senza
pilota»   («UAV»),   motori   aeronautici   e   apparecchiature   per
«aeromobili», relative apparecchiature  e  componenti,  appositamente
progettati o modificati per uso militare, come segue: 
    N.B.:  per  le  apparecchiature  di  guida  e  navigazione   cfr.
categoria 11. 
      a.  «aeromobili»  e  «veicoli  piu'  leggeri   dell'aria»   con
equipaggio e loro componenti appositamente progettati; 
      b. non utilizzato dal 2011; 
      c. aeromobili senza pilota e veicoli piu' leggeri  dell'aria  e
relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente
progettati: 
        1.  «UAV»,  veicoli  con  guida  a  distanza  (RPV),  veicoli
autonomi programmabili  e  «veicoli  piu'  leggeri  dell'aria»  senza
equipaggio; 
        2. lanciatori, apparecchiature di recupero e  apparecchiature
e assiemi di supporto a terra; 
        3. attrezzature progettate per il comando o il controllo; 
        d.  motori  aeronautici  a  propulsione  e  loro   componenti
appositamente progettati; 
        e. attrezzature per il rifornimento  in  volo,  appositamente
progettate  o  modificate  per  quanto  segue,  e   loro   componenti
appositamente progettati: 
          1. «aeromobili» di cui alla cat. 0.a.; o 
          2. aeromobili senza pilota di cui alla cat. 10.c.; 
        f. «apparecchiature a terra»  specificamente  progettate  per
gli aeromobili di cui alla cat. 10.a. o i motori aeronautici  di  cui
alla cat. 10.d.; 
    Nota  tecnica:  le  «apparecchiature  a  terra»  comprendono   le
apparecchiature  per   il   rifornimento   sotto   pressione   e   le
apparecchiature progettate per facilitare il  funzionamento  in  aree
circoscritte. 
        g.  apparecchiature  per  la  sopravvivenza  dell'equipaggio,
apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri  dispositivi
di eiezione di emergenza, non contemplate alla cat. 10.a., progettate
per gli «aeromobili» di cui alla cat. 10.a.; 
    Nota - La cat. 10.g. non sottopone ad autorizzazione gli  elmetti
per l'equipaggio  che  non  incorporano  le  apparecchiature  di  cui
all'elenco comune delle attrezzature  militari  dell'Unione  europea,
ne' hanno supporti o accessori ad esse destinati. 
    N.B.: per gli elmetti cfr. anche la cat. 13c. 
        h.    paracadute,    paracadute    frenanti    e     relative
apparecchiature,  come  segue,  e   loro   componenti   appositamente
progettati: 
          1. paracadute non contemplati  altrove  nell'elenco  comune
delle attrezzature militari dell'Unione europea; 
          2. paracadute frenanti; 
          3.    apparecchiature    appositamente    progettate    per
paracadutisti di alta  quota  (per  esempio  tute,  caschi  speciali,
sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione); 
        i.  apparecchiature  per  apertura  controllata   o   sistemi
automatici di guida, progettati per carichi paracadutati. 
    Nota 1 - La cat. 10.a non  si  applica  agli  «aeromobili»  e  ai
«veicoli piu' leggeri dell'aria» o  varianti  di  tali  «aeromobili»,
appositamente  progettati  per  uso  militare  e  aventi   tutte   le
caratteristiche seguenti: 
      a. non sono «aeromobili» da combattimento; 
      b. non configurati per uso  militare  e  non  equipaggiati  con
apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati  per
uso militare; e 
      c. certificati per uso civile dalle autorita'  per  l'aviazione
civile di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o di uno o piu'
Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. 
    Nota 2 - La cat. 10.d non si applica a: 
      a. motori aeronautici progettati o modificati per uso  militare
certificati  per  essere  utilizzati  su  aeromobili   civili   dalle
autorita'  per  l'aviazione  civile  di  uno  o  piu'  Stati   membri
dell'Unione europea o di uno o piu' Stati partecipanti all'intesa  di
Wassenaar o loro componenti appositamente progettati; 
      b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati,
eccetto quelli appositamente progettati per «UAV». 
    Nota 3 - Ai fini delle  cat.  10.a.  e  cat.  10.d.,  per  quanto
attiene  ai  componenti  appositamente  progettati  e  alle  relative
apparecchiature per aeromobili  o  motori  aeronautici  non  militari
modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari
e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica  per
uso militare. 
    Nota 4 - Ai fini della  cat.  10.a.,  l'uso  militare  comprende:
combattimento,   ricognizione   militare,   attacco,    addestramento
militare, supporto logistico, trasporto  e  lancio  di  truppe  o  di
equipaggiamenti militari. 
    Nota 5 - La cat. 10.a. non  si  applica  agli  aeromobili  aventi
tutte le caratteristiche seguenti: 
      a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946; 
      b. non  incorporano  prodotti  specificati  nell'elenco  comune
delle  attrezzature  militari  dell'Unione  europea,  a  meno  che  i
prodotti siano necessari per  soddisfare  norme  di  sicurezza  o  di
aeronavigabilita' fissate dalle autorita' per l'aviazione  civile  di
uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o di  uno  o  piu'  Stati
partecipanti all'intesa di Wassenaar; e 
      c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle
attrezzature militari dell'Unione europea, a meno che le stesse siano
inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione. 
Categoria 11. 
    Apparecchiature   elettroniche,   «veicoli   spaziali»   e   loro
componenti, non indicati  in  altre  voci  dell'elenco  comune  delle
attrezzature militari dell'Unione europea, come segue: 
      a. Apparecchiature elettroniche  appositamente  progettate  per
uso militare, e loro componenti appositamente progettati; 
    Nota - La cat. 11.a. comprende: 
      a.  apparati   di   contromisura   elettronica   (ECM)   e   di
contro-contromisura elettronica (ECCM) - (cioe', apparati  progettati
per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei  ricevitori
di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la
ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori  elettronici
avversari, compresi i loro  apparati  di  contromisura),  incluse  le
apparecchiature di disturbo e di contro-disturbo; 
      b. tubi ad agilita' di frequenza; 
      c.   sistemi   elettronici   o   apparecchiature   elettroniche
progettati per la  sorveglianza  ed  il  monitoraggio  dello  spettro
elettromagnetico a fini di intelligence o di  sicurezza  militare,  o
per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio; 
      d.  apparecchiature   di   contromisura   subacquee,   compresi
ingannatori e  disturbatori  acustici  e  magnetici,  progettate  per
introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar; 
      e. apparecchiature di sicurezza per il  trattamento  dei  dati,
apparecchiature per la  sicurezza  dei  dati  ed  apparecchiature  di
sicurezza per linee di trasmissione e  di  segnalazione,  utilizzanti
procedimenti di cifratura; 
      f. apparecchiature per l'identificazione,  l'autenticazione  ed
il caricamento di chiavi crittografiche  ed  apparecchiature  per  la
gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche; 
      g. apparecchiature di guida e navigazione; 
      h. apparecchiatura per la trasmissione di  comunicazioni  radio
digitali a diffusione troposferica; 
      i. demodulatori digitali appositamente progettati per  messaggi
di intelligence; 
      j. sistemi automatizzati di comando e di controllo. 
    N.B.: per il software associato al  sistema  radio  definito  dal
software (SDR), cfr. la cat. 21. 
      b.  Apparecchiature  di  disturbo  dei   sistemi   globali   di
navigazione  satellitare  (GNSS)  e  loro  componenti   appositamente
progettati; 
      c. Veicoli spaziali appositamente progettati o  modificati  per
uso  militare,  e  componenti  di  veicoli   spaziali   appositamente
progettati per uso militare. 
Categoria 12. 
    Sistemi d'arma a energia cinetica ad alta  velocita'  e  relative
apparecchiature,  come  segue,  e   loro   componenti   appositamente
progettati: 
      a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente  progettati
per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
      b. impianti di collaudo e valutazione appositamente  progettati
e modelli di collaudo, inclusi  la  strumentazione  diagnostica  e  i
bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia
cinetica. 
    N.B.: per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite  da
sottocalibri o che utilizzano solo propulsione  chimica,  e  relativo
munizionamento, cfr. cat. da 1 a 4. 
    Nota 1 - La cat.  12  comprende  quanto  segue  se  appositamente
progettato per sistemi d'arma a energia cinetica: 
      a. sistemi di lancio-propulsione in grado di  accelerare  masse
superiori a 0,1 g a velocita' maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o
rapido; 
      b. apparecchiature  di  produzione  di  potenza  immediatamente
disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia
(ad esempio  condensatori  con  elevata  capacita'  di  immagazzinare
energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione
o di manipolazione del  combustibile;  e  interfacce  elettriche  tra
l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando
elettrico della torretta; 
    N.B.: cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'Unione  europea
dei prodotti e tecnologie  a  duplice  uso  per  i  condensatori  con
elevata capacita' di immagazzinare energia. 
      c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio,  di
controllo del tiro e di valutazione del danno; 
      d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida  o  di  propulsione
deviata (accelerazione laterale) per proiettili. 
    Nota 2 - La cat. 12 si applica ai sistemi d'arma  che  utilizzano
uno dei seguenti metodi di propulsione: 
      a. elettromagnetico; 
      b. elettrotermico; 
      c. a plasma; 
      d. a gas leggero; o 
      e. chimico (se usato  in  combinazione  con  uno  dei  suddetti
metodi). 
Categoria 13. 
    Corazzature o  equipaggiamenti  di  protezione  e  costruzioni  e
componenti, come segue: 
      a. piastre corazzate metalliche o  non  metalliche  aventi  una
delle caratteristiche seguenti: 
        1. costruite per ottemperare a uno standard o  una  specifica
militare; o 
        2. impiegabili per uso militare; 
    N.B.: per le piastre antibalistiche, cfr. la cat. 13.d.2. 
      b.  costruzioni  di  materiali  metallici  o  non  metallici  o
relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione
balistica per  sistemi  militari,  e  loro  componenti  appositamente
progettati; 
      c. elmetti  fabbricati  in  accordo  a  standard  o  specifiche
militari, o a standard nazionali  equiparabili,  e  gusci,  cuffie  e
imbottiture di conforto degli elmetti appositamente progettati; 
    N.B.: per altri componenti o accessori di elmetti militari,  cfr.
la relativa categoria dell'elenco comune delle attrezzature  militari
dell'Unione europea. 
      d. giubbetti  antibalistici  o  indumenti  protettivi,  e  loro
componenti, come segue: 
        1. giubbetti antibalistici o  indumenti  protettivi  leggeri,
fabbricati in accordo con standard  o  specifiche  militari,  o  loro
equivalenti, e loro componenti appositamente progettati; 
    Nota - Ai fini della cat. 13.d.1., gli standard o  le  specifiche
militari includono almeno  le  specifiche  per  la  protezione  dalla
frammentazione. 
        2. piastre per giubbetti antibalistici  pesanti  che  offrono
protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ  0101.06,
luglio 2008) o equivalenti nazionali. 
    Nota 1 - La cat. 13.b. include materiali appositamente progettati
per realizzare blindature reattive  all'esplosione  o  per  costruire
shelter militari. 
    Nota 2 - La cat. 13.c. non si applica agli elmetti di acciaio  di
tipo  convenzionale  che  non  siano   equipaggiati,   modificati   o
progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio. 
    Nota 3 - Le cat.  13.c.  e  cat.  13.d.  non  si  applicano  agli
elmetti, ne' ai giubbetti antibalistici ne' agli indumenti protettivi
se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale. 
    Nota 4 -  Gli  unici  elmetti  appositamente  progettati  per  il
personale addetto  alla  bonifica  di  ordigni  esplosivi  ad  essere
sottoposti ad autorizzazione dalla cat. 13 sono quelli  appositamente
progettati per uso militare. 
    N.B. 1: cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'Unione europea dei
prodotti e tecnologie a duplice uso. 
    N.B. 2: per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la
fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce  1C010
dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie  a  duplice
uso. 
Categoria 14. 
    Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» o per
la  simulazione  di  scenari   militari,   simulatori   appositamente
progettati per l'addestramento all'uso delle armi  o  delle  armi  da
fuoco di cui alla cat. 1 o cat. 2, e  loro  componenti  ed  accessori
appositamente progettati. 
    Nota  tecnica:  il  termine  apparecchiature  specializzate   per
l'addestramento militare comprende modelli militari  di  addestratori
d'attacco, di  simulatori  di  volo  operativo,  di  addestratori  al
bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di  apparecchiature
di  addestramento  al   tiro,   di   addestratori   per   la   guerra
antisommergibile, di simulatori  di  volo  (comprese  le  centrifughe
previste  per  l'uomo,  destinate  alla  formazione  di   piloti   ed
astronauti), di addestratori radar, di simulatori  di  volo  IFR,  di
simulatori di navigazione, di simulatori di  lancio  di  missili,  di
materiali per bersagli, di aeromobili  teleguidati,  di  addestratori
d'armamento, di addestratori per la guida di aeromobili  teleguidati,
di  unita'  di  addestramento  mobili   e   di   apparecchiature   di
addestramento per operazioni militari terrestri. 
    Nota 1 - La  cat.  14  comprende  i  sistemi  di  generazione  di
immagine  e   sistemi   interattivi   di   scenari   per   simulatori
appositamente progettati o modificati per uso militare. 
    Nota  2  -  La  cat.  14  non  si  applica  alle  apparecchiature
appositamente progettate  per  l'addestramento  all'uso  di  armi  da
caccia o armi sportive. 
Categoria 15. 
    Apparecchiature per la visione di  immagini  o  di  contromisura,
come  segue,  appositamente  progettate  per  uso  militare,  e  loro
componenti e accessori appositamente progettati: 
      a. registratori e  apparecchiature  per  il  trattamento  delle
immagini; 
      b.  apparecchi  da  ripresa,  apparecchiature  fotografiche   e
apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; 
      c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini; 
      d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica; 
      e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar; 
      f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per
le apparecchiature di cui ai alla cat. da 15.a. alla cat. 15.e. 
    Nota - La  cat.  15.f.  comprende  apparecchiature  appositamente
progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia  dei  sistemi
militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione. 
    Nota - La cat. 15 non si  applica  ai  «tubi  intensificatori  di
immagine di prima generazione» o alle  apparecchiature  appositamente
progettate per incorporarli. 
    N.B.: per la classificazione dei congegni  di  mira  incorporanti
«tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. cat. 1,
cat. 2 e cat. 5.a. 
    N.B.:  cfr.  anche  voci  6A002.a.2.   e   6A002.b.   dell'elenco
dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
Categoria 16. 
    Forgiati, fusioni ed altri prodotti  semilavorati,  appositamente
progettati per i materiali di cui alle cat. 1 alla cat.  4,  cat.  6,
cat. 9, cat. 10, cat. 12 o cat. 19. 
    Nota - La cat. 16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono
identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o  dalla
funzione. 
Categoria 17. 
    Apparecchiature varie, materiali e «librerie» come segue, e  loro
componenti appositamente progettati: 
      a.  apparecchiature  per  il  nuoto  subacqueo,   appositamente
progettate o modificate per uso militare, come segue: 
        1.   autorespiratori   subacquei   a   rigenerazione   d'aria
(rebreather), a circuito chiuso e semichiuso; 
        2.  apparecchiature  per  il  nuoto  subacqueo  appositamente
progettate per l'uso con le apparecchiature  subacquee  di  cui  alla
cat. 17.a.1.; 
    N.B.: cfr. anche voce 8A002.q.  dell'elenco  dell'Unione  europea
dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
      b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate  per
uso militare; 
      c. accessori, rivestimenti e trattamenti  per  la  soppressione
delle segnature, appositamente progettati per uso militare; 
      d.  apparecchiature  per   l'assistenza   tecnica   sul   campo
appositamente  progettate  per   essere   utilizzate   in   zona   di
combattimento; 
      e. «robot», unita' di comando  di  «robot»  e  «dispositivi  di
estremita'» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti: 
        1. appositamente progettati per uso militare; 
        2. dotati di mezzi di protezione dei  collegamenti  idraulici
contro  perforazioni  prodotte  dall'esterno  causate  da   frammenti
balistici (ad esempio sistemi  di  autosigillatura  dei  collegamenti
idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici  con  punto  di
infiammabilita' superiore a 839 K (566° C); o 
        3. appositamente progettati o predisposti per  funzionare  in
ambiente sottoposto a impulsi elettromagnetici (EMP); 
    Nota tecnica: l'espressione  «impulsi  elettromagnetici»  non  si
riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle  radiazioni
elettromagnetiche provenienti da materiale  situato  nelle  vicinanze
(ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici)  o  da
un fulmine. 
        f. «librerie» appositamente progettate o modificate  per  uso
militare  con  sistemi,  apparecchiature  o  componenti   contemplati
dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; 
        g. apparecchiature nucleari per la generazione di  energia  o
apparecchiature per la propulsione, compresi i  «reattori  nucleari»,
appositamente  progettate  per  uso  militare   e   loro   componenti
appositamente progettati o «modificati» per uso militare; 
        h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati  per  la
soppressione  della  segnatura,  appositamente  progettati  per   uso
militare, diversi da quelli di cui ad altre voci  dell'elenco  comune
delle attrezzature militari dell'Unione europea; 
        i.  simulatori  appositamente  progettati  per  i   «reattori
nucleari» militari; 
        j. officine mobili appositamente  progettate  o  «modificate»
per la manutenzione di apparecchiature militari; 
        k.   generatori   da   campo   appositamente   progettati   o
«modificati» per uso militare; 
        l. containers intermodali ISO o carrozzerie amovibili  (ossia
casse mobili) appositamente progettati o modificati per uso militare; 
        m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle
attrezzature  militari  dell'Unione   europea,   ponti   e   pontoni,
appositamente progettati per uso militare; 
        n.  modelli  di  collaudo  appositamente  progettati  per  lo
sviluppo dei prodotti di cui alle cat. 4, cat. 6, cat. 9 o cat. 10; 
        o.  apparecchiature  di  protezione  «laser»   (ad   esempio,
protezione degli occhi o dei sensori)  appositamente  progettate  per
uso militare; 
        p. celle a combustibile diverse da quelle  di  cui  ad  altre
voci  dell'elenco  comune  delle  attrezzature  militari  dell'Unione
europea, appositamente progettate o modificate per uso militare. 
    Note tecniche: 
      1. non utilizzato dal 2014; 
      2. ai fini della cat. 17, per  modificatosi  intende  qualsiasi
cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro  genere  che
conferisce a un prodotto non militare capacita' equivalenti a  quelle
di un prodotto appositamente progettato per uso militare. 
Categoria 18. 
    Apparecchiature  di  «produzione»  e  relativi  componenti,  come
segue: 
      a. apparecchiature di  produzione  appositamente  progettate  o
modificate per la produzione dei prodotti di  cui  all'elenco  comune
delle attrezzature militari dell'Unione  europea  e  loro  componenti
appositamente progettati; 
      b. impianti appositamente progettati per  prove  ambientali,  e
loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione,
la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco  comune
delle attrezzature militari dell'Unione europea. 
    Nota tecnica: ai fini  della  cat.  18  il  termine  «produzione»
comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo. 
    Nota  -  Le  cat.  18.a.  e  cat.  18.b.comprendono  le  seguenti
apparecchiature: 
      a. nitratori di tipo continuo; 
      b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la  forza
centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti: 
        1. azionati da uno o piu' motori di potenza  nominale  totale
superiore a 298 kW (400 hp); 
        2. in grado di sopportare un carico utile uguale o  superiore
a 113 kg; o 
        3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga  uguale
o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg; 
      c. presse per disidratazione; 
      d. estrusori a vite appositamente progettati o  modificati  per
l'estrusione di esplosivi militari; 
      e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi; 
      f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi
una capacita' di prodotto superiore a 227 kg; 
      g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi; 
      h. mole idrauliche per frantumare o  macinare  gli  ingredienti
degli «esplosivi» militari; 
      i.  apparecchiature  per  ottenere  sia   la   sfericita'   che
l'uniformita' delle particelle della polvere metallica  di  cui  alla
cat. 8.c.8.; 
      j. convertitori di corrente di convezione  per  la  conversione
delle sostanze di cui alla cat. 8.c.3. 
Categoria 19. 
    Sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature associate o  di
contromisura e modelli di collaudo, come  segue,  e  loro  componenti
appositamente progettati: 
      a. sistemi a «laser» appositamente progettati  per  distruggere
un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
      b. sistemi a fascio di particelle in grado  di  distruggere  un
bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
      c. sistemi a radio frequenza ad elevata  potenza  in  grado  di
distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
      d.     apparecchiature     appositamente     progettate     per
l'individuazione o l'identificazione dei  sistemi  dalla  cat.  19.a.
alla cat. 19.c., o per la difesa contro tali sistemi; 
      e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature
e i componenti di cui alla cat. 19; 
      f. sistemi «laser» appositamente progettati per causare cecita'
permanente alla visione non corretta, cioe' alla visione a  occhio  o
alla visione con dispositivi di correzione visiva. 
    Nota 1 - I  sistemi  d'arma  ad  energia  diretta  sottoposti  ad
autorizzazione dalla cat. 19 includono i sistemi le cui  possibilita'
derivano dall'applicazione controllata di: 
      a.  «laser»  di  potenza   sufficiente   per   effettuare   una
distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali; 
      b. acceleratori di  particelle  che  proiettano  un  fascio  di
particelle cariche o neutre con potenza distruttiva; 
      c. trasmettitori a fascio di onde a radiofrequenza  di  elevata
potenza impulsiva o di elevata potenza media, in  grado  di  produrre
campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili  i  circuiti
elettronici di un bersaglio distante. 
    Nota 2 -  La  cat.  19  include  quanto  segue  se  appositamente
progettato per sistemi d'arma a energia diretta: 
      a. apparecchiature  di  produzione  di  potenza  immediatamente
disponibile, di immagazzinamento o di  commutazione  di  energia,  di
condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile; 
      b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio; 
      c. sistemi in grado di valutare i danni causati  al  bersaglio,
la distruzione o il fallimento della missione del medesimo; 
      d. apparecchiature di gestione, di propagazione o di puntamento
del fascio; 
      e.  apparecchiature  a  scansione  rapida  del  fascio  per  le
operazioni rapide contro bersagli multipli; 
      f.   apparecchiature   ottico-adattive   e    dispositivi    di
coniugazione di fase; 
      g.  iniettori  di  corrente  per  fasci  di  ioni  negativi  di
idrogeno; 
      h.  componenti  di  acceleratore   «qualificati   per   impiego
spaziale»; 
      i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi; 
      j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio
di ioni ad alta energia; 
      k.  nastri  «qualificati   per   impiego   spaziale»   per   la
neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi. 
Categoria 20. 
    Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue,  e
loro componenti e accessori appositamente progettati: 
      a. apparecchiature appositamente progettate o  configurate  per
essere installate  a  bordo  di  veicoli  per  applicazioni  militari
terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in  grado  di  funzionare
durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103
K (-170° C); 
    Nota - La  cat.  20.a  include  i  sistemi  mobili  contenenti  o
utilizzanti accessori  o  componenti  fabbricati  con  materiali  non
metallici o non conduttori di elettricita', come le materie plastiche
o i materiali impregnati di resine epossidiche. 
      b. apparecchiature  elettriche  a  «superconduttori»  (macchine
rotanti o trasformatori), appositamente progettate o configurate  per
essere installate  a  bordo  di  veicoli  per  applicazioni  militari
terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di  funzionare
durante il moto. 
    Nota - La cat. 20.b.  non  si  applica  ai  generatori  omopolari
ibridi di corrente continua con armature  metalliche  normali  ad  un
solo polo ruotante  in  un  campo  magnetico  prodotto  dalle  bobine
superconduttrici, a condizione che  queste  bobine  rappresentino  il
solo elemento superconduttore del generatore. 
Categoria 21. 
    #«Software», come segue: 
      a. «software» appositamente progettato o modificato per uno dei
seguenti fini: 
        1. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione  di
apparecchiature contemplate  dall'elenco  comune  delle  attrezzature
militari dell'Unione europea; 
        2.  «sviluppo»  o  «produzione»  di   materiali   contemplati
dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; o 
        3. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione  di
«software» contemplato dall'elenco comune delle attrezzature militari
dell'Unione europea; 
      b. «software» specifico, diverso da quello  di  cui  alla  cat.
21.a, come segue: 
        1. «software» appositamente progettato  per  uso  militare  e
appositamente progettato per modellare, simulare o  valutare  sistemi
d'arma militari; 
        2. «software» appositamente progettato  per  uso  militare  e
appositamente progettato per modellare o simulare  scenari  operativi
militari; 
        3.  «software»  per   determinare   gli   effetti   di   armi
convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche; 
        4. «software» appositamente progettato  per  uso  militare  e
appositamente progettato  per  applicazioni  di  comando,  controllo,
comunicazioni  e  informazioni  (C3I)  o  applicazioni  di   comando,
controllo, comunicazioni, computer e informazioni (C4I); 
      c. «software», non indicato nelle cat.  ML21.a.  o  cat.  21.b.
appositamente   progettato   o   modificato   per   consentire   alle
apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature
militari dell'Unione europea di espletare le funzioni militari  delle
apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature  militari
dell'Unione europea. 
Categoria 22. 
    «Tecnologia», come segue: 
      a. tecnologia, diversa dalla tecnologia di cui alla cat. 22.b.,
necessaria  allo  sviluppo,  alla   produzione,   al   funzionamento,
all'installazione, alla manutenzione  (verifica),  alla  riparazione,
alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui  all'elenco
comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; 
      b. «tecnologia», come segue: 
        1. «tecnologia necessaria» per la progettazione  di  impianti
completi di produzione, per  l'assemblaggio  di  componenti  in  tali
impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione  di
detti impianti per i prodotti contemplati  dall'elenco  comune  delle
attrezzature militari dell'Unione  europea,  anche  se  i  componenti
medesimi non sono contemplati; 
        2.   «tecnologia   necessaria»   allo   «sviluppo»   e   alla
«produzione»  di  armi  portatili,  anche  se   utilizzata   per   la
riproduzione di armi portatili antiche; 
        3. non utilizzato dal 2013; 
    N.B.: cfr. la  cat.  22.a.  per  la  «tecnologia»  in  precedenza
contemplata alla cat. 22.b.3. 
        4. non utilizzato dal 2013; 
    N.B.: cfr. la  cat.  22.a.  per  la  «tecnologia»  in  precedenza
contemplata alla cat. 22.b.4. 
        5.     «tecnologia     necessaria»     esclusivamente     per
l'incorporazione dei «biocatalizzatori», di cui alla cat. 7.i.1.,  in
sostanze vettori militari o materiali militari. 
    Nota 1 - La tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione,
al funzionamento, all'installazione,  alla  manutenzione  (verifica),
alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei  prodotti
di cui all'elenco  comune  delle  attrezzature  militari  dell'Unione
europea rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile
per prodotti non contemplati dall'elenco  comune  delle  attrezzature
militari dell'Unione europea. 
    Nota 2 - La cat. 22 non si applica a: 
      a. alla «tecnologia» minima necessaria per l'installazione,  il
funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione,  di  quei
prodotti  che  non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione  o  la   cui
esportazione sia stata autorizzata; 
      b. alla  «tecnologia»  di  «pubblico  dominio»,  alla  «ricerca
scientifica di base» e alle informazioni  minime  necessarie  per  la
richiesta di brevetti; 
      c.  alla  «tecnologia»  per  l'induzione   magnetica   per   la
propulsione continua di dispositivi di trasporto civile. 
 
                    DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI 
                         NEL PRESENTE ELENCO 
 
    Le definizioni dei termini usati nel presente elenco,  in  ordine
alfabetico, sono le seguenti: 
    Nota 1  -  Le  definizioni  si  applicano  a  tutto  l'elenco.  I
riferimenti  sono  puramente   indicativi   e   non   hanno   effetto
sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco. 
    Nota 2 - Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco
di definizioni assumono il  significato  definito  solo  quando  sono
riportati «tra virgolette doppie».  Le  definizioni  di  termini  tra
«virgolette singole» saranno riportate in una nota tecnica: che segue
la pertinente voce. Negli altri casi le espressioni e i termini hanno
il significato comunemente accettato (dizionario). 
    Cat. 8 «Additivi»: sostanze impiegate nella  formulazione  di  un
esplosivo per migliorarne la qualita'. 
    Cat. 8, 10, 14 «Aeromobile»: veicolo aereo ad ala  fissa,  ala  a
geometria variabile, ala rotante (elicottero),  rotore  basculante  o
ala basculante. 
    Cat. 10 «Dirigibile»: veicolo aereo a motore mantenuto in aria da
gas piu' leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in  precedenza  anche
l'idrogeno. 
    Cat. 11  «Sistemi  automatizzati  di  comando  e  di  controllo»:
sistemi elettronici mediante i quali  sono  introdotte,  elaborate  e
trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza  operativa  del
gruppo,  della  formazione  principale,  della  formazione   tattica,
dell'unita', della nave, della sottounita' o delle armi  soggette  al
comando. Cio' si  realizza  tramite  l'uso  di  calcolatori  o  altro
hardware specializzato  progettato  per  sostenere  un'organizzazione
militare di comando e controllo nelle  sue  funzioni.  Le  principali
funzioni di un sistema automatizzato di comando e di  controllo  sono
le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed  elaborazione
automatizzate  efficaci  delle  informazioni;  visualizzazione  della
situazione e delle circostanze che influiscono sulla  preparazione  e
sulla condotta di operazioni di combattimento;  calcoli  operativi  e
tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o  gli
elementi dell'ordine operativo di battaglia o  dello  spiegamento  di
battaglia in funzione della missione o  della  fase  dell'operazione;
preparazione di dati per la valutazione della situazione e  la  presa
di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della  battaglia;
simulazione delle operazioni tramite calcolatore. 
    Cat. 22 «Ricerca scientifica  di  base»:  lavori  sperimentali  o
teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze  dei
principi  fondamentali  di  fenomeni  o  di  fatti  osservabili,  non
principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici. 
    Cat. 7, 22 «Biocatalizzatori»:  enzimi  per  specifiche  reazioni
chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano  agli
agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione. 
    Nota tecnica: per enzimi  si  intendono  i  biocatalizzatori  per
specifiche reazioni chimiche o biochimiche. 
    Cat. 7 «Agenti biologici»:  patogeni  o  tossine,  selezionati  o
modificati (in modo da alterare la purezza, la durata di  inutilizzo,
la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai
raggi UV) al fine  di  causare  vittime  tra  la  popolazione  o  gli
animali, degradare  le  attrezzature,  o  danneggiare  i  raccolti  o
l'ambiente. 
    Cat. 7 «Biopolimeri»: macromolecole biologiche come segue: 
      a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche; 
      b. «anticorpi monoclonali», «policlonali» o «anti-idiotipici»; 
      c. «recettori» appositamente progettati o trattati. 
    Note tecniche: 
      1. per «anticorpi anti-idiotipici» si intendono  gli  anticorpi
che si fissano agli specifici siti del legame antigene  specifico  di
altri anticorpi; 
      2. per «anticorpi monoclonali» si intendono le proteine che  si
fissano al sito antigenico e sono prodotte da  un  singolo  clone  di
cellule; 
      3.  per  «anticorpi  policlonali»  si  intende  un  insieme  di
proteine che si fissa ad un antigene specifico e e' prodotto da  piu'
di un clone di cellule; 
      4. per «recettori» si intendono  le  strutture  macromolecolari
biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto
sulle funzioni fisiologiche. 
    Cat. 4, 10 «Aeromobile civile»:  gli  «aeromobili»  elencati  per
designazione   nelle   liste   pubbliche   di    certificazione    di
aeronavigabilita' stilate dalle autorita' per l'aviazione  civile  di
uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o di  uno  o  piu'  Stati
partecipanti all'intesa di Wassenaar  per  rotte  commerciali  civili
nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o  di
affari. 
    Cat. 1 «Arma da fuoco disattivata»: arma  da  fuoco  resa  inerte
(non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle
autorita' nazionali degli Stati membri dell'Unione  europea  o  degli
Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi  modificano
in modo permanente le parti essenziali dell'arma da fuoco.  Ai  sensi
delle   legislazioni   e   delle   regolamentazioni   nazionali    la
disattivazione  dell'arma  da  fuoco  puo'  essere  attestata  da  un
certificato rilasciato  da  un'autorita'  competente  e  puo'  essere
indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma. 
    Cat. 17, 21, 22 «Sviluppo»: e' relativo a  tutti  gli  stadi  che
precedono la produzione di serie, quali:  progettazione,  ricerca  di
progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto,  assemblaggio
e  collaudo  di  prototipi,  piani  di  produzione  pilota,  dati  di
progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in  un
prodotto,   progettazione   di   configurazione,   progettazione   di
integrazione, rappresentazioni grafiche. 
    Cat. 17 «Dispositivi di  estremita'»:  pinze,  unita'  attive  di
lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla  piastra  terminale
del braccio di manipolazione del robot. 
    Nota tecnica: «Unita' attiva  di  lavorazione»:  dispositivo  per
l'applicazione di potenza motrice, di energia  di  lavorazione  o  di
sensibilita' al pezzo da lavorare. 
    Cat. 8 «Materiali energetici»: sostanze o miscele che  reagiscono
chimicamente  producendo  l'energia  necessaria  per   l'applicazione
prevista.   Esplosivi,   materiali    pirotecnicie    propellentisono
sottoclassi dei materiali energetici. 
    Cat. 8, 18 «Esplosivi»: sostanze o miscele  di  sostanze  solide,
liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster
o cariche principali in teste esplosive, dispositivi  di  demolizione
ed altre applicazioni, servono per la detonazione. 
    Cat. 7 «Vettori di  espressione»:  portatori  (cioe'  plasmidi  o
virus)  utilizzati  per  introdurre  materiale  genetico  in  cellule
ospiti. 
    Cat. 13 «Materiali fibrosi o filamentosi»: comprendono: 
      a. monofilamenti continui; 
      b. filati e fasci di fibre continui; 
      c. nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria; 
      d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate; 
      e. materiali filiformi  monocristallini  o  policristallini  di
qualsiasi lunghezza; 
      f. pasta di poliammide aromatica. 
    Cat. 15 «Tubi intensificatori di immagine di prima  generazione»:
tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche  o
piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi  multi-alcalini
(S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali. 
    Cat. 17 «Cella a combustibile»: un dispositivo elettrochimico che
converte l'energia chimica direttamente in  elettricita'  a  corrente
continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna. 
    Cat. 22 «Di pubblico dominio»: si applica al  presente  elenco  e
qualifica la tecnologia o il software disponibile  senza  restrizioni
per un'ulteriore diffusione. 
    Nota - Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono
ad una tecnologia o software di essere considerati come  di  pubblico
dominio. 
    Cat. 9, 19 «Laser»: materiale  che  produce  nel  tempo  e  nello
spazio  luce  coerente  mediante   l'amplificazione   per   emissione
stimolata di radiazione. 
    Cat. 17 «Libreria» (banca dati tecnica parametrica): una raccolta
di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe  incrementare
le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti. 
    Cat. 10 «Veicoli piu' leggeri dell'aria»: palloni e  «dirigibili»
che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas  piu'  leggeri
dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno. 
    Cat. 21  «Microprogramma»:  sequenza  di  istruzioni  elementari,
contenuta in una memoria speciale, la  cui  esecuzione  e'  comandata
dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un  registro
di istruzioni. 
    Cat. 17 «Reattore nucleare»: comprende i materiali che si trovano
nel contenitore del reattore o  a  questo  direttamente  fissati,  le
apparecchiature di  regolazione  della  potenza  del  nocciolo  ed  i
componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario
del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo
fluido o ne permettono la regolazione. 
    Cat.  8  «Precursori»:  specialita'  chimiche   impiegate   nella
fabbricazione di esplosivi. 
    Cat. 18, 21,  22  «Produzione»:  comprende  tutti  gli  stadi  di
produzione  quali:  ingegneria   della   produzione,   fabbricazione,
integrazione,   assemblaggio   (montaggio),   ispezione,    collaudo,
assicurazione qualita'. 
    Cat. 21 «Programma»: sequenza di istruzioni per la messa in  atto
di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore  elettronico
o convertibile in tale forma. 
    Cat.  8  «Propellenti»:  sostanze  o   miscele   che   reagiscono
chimicamente per produrre ingenti quantita' di gas caldi a  velocita'
controllate per effettuare un lavoro meccanico. 
    Cat. 4, 8 «Pirotecnici»: miscele di combustibili e  di  ossidanti
solidi o  liquidi  che,  quando  innescati,  subiscono  una  reazione
chimica a velocita' controllata generatrice di energia con  l'intento
di produrre determinati ritardi pirici  o  quantita'  di  calore,  di
rumore, di fumo, di luce  visibile  o  di  radiazioni  infrarosse.  I
materiali piroforici sono un sottogruppo di materiali pirotecnici che
non contengono ossidanti  ma  che  si  infiammano  spontaneamente  al
contatto dell'aria. 
    Cat.  22  «Necessaria»:  nel  modo  in  cui  e'  applicato   alla
tecnologia, si riferisce soltanto a  quella  porzione  di  tecnologia
particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento  di
livelli di prestazione,  caratteristiche  o  funzioni  sottoposti  ad
autorizzazione. Tale tecnologia necessaria puo' essere  condivisa  da
prodotti differenti. 
    Cat. 7 «Agenti  antisommossa»:  sostanze  che,  nelle  condizioni
d'uso  previste  per   fini   antisommossa,   provocano   rapidamente
temporanea irritazione o incapacita' fisica che  scompare  in  alcuni
minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni
sono un sottogruppo degli agenti antisommossa). 
    Cat.  17  «Robot»:  meccanismo  di  manipolazione  del   tipo   a
traiettoria continua o punto a punto che puo' utilizzare  sensori  ed
avente tutte le caratteristiche seguenti: 
      a. in grado di eseguire piu' funzioni; 
      b. in grado  di  posizionare  od  orientare  materiali,  pezzi,
utensili o dispositivi speciali  tramite  movimenti  variabili  nello
spazio tridimensionale; 
      c. avente tre o piu'  dispositivi  di  asservimenti  ad  anello
chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo); e 
      d. dotato di programmabilita' accessibile all'utente usando  il
metodo di apprendimento (impara  e  ripeti)  o  mediante  calcolatore
elettronico che puo'  essere  un  controllore  logico  programmabile,
ossia senza intervento meccanico. 
    Per  programmabilita'  accessibile  all'utente  si   intende   la
possibilita'  per  l'utente  di  inserire,  modificare  o  sostituire
«programmi» con mezzi diversi da: 
      a.   una   modifica   materiale   del   cablaggio    o    delle
interconnessioni; o 
      b.  la  messa  a  punto  di  comandi  di   funzioni,   compresa
l'introduzione di parametri. 
    Nota - La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi
seguenti: 
      1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale
o controllabili tramite telecomando; 
      2.  meccanismi  di  manipolazione  a  sequenza   fissa,   cioe'
dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti  secondo
movimenti  programmati  con  limitazione   meccanica.   I   movimenti
programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o
camme. La sequenza dei movimenti e  la  scelta  delle  traiettorie  o
degli angoli non sono variabili o modificabili con  mezzi  meccanici,
elettronici o elettrici; 
      3. meccanismi  di  manipolazione  a  sequenza  variabile  ed  a
regolazione meccanica, cioe' dispositivi mobili automatizzati  i  cui
movimenti sono programmati e delimitati tramite  mezzi  meccanici.  I
movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da  fermi  fissi
ma regolabili quali spine o camme. La sequenza  dei  movimenti  e  la
scelta delle traiettorie o degli angoli  sono  variabili  nel  quadro
della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche  della
configurazione programmata (ad esempio cambi di  spine  o  scambi  di
camme) su uno o piu' assi di movimento sono realizzate esclusivamente
con operazioni meccaniche; 
      4.  meccanismi  di  manipolazione  a  sequenza  variabile   non
servoassistiti,  cioe'   dispositivi   che   si   muovono   in   modo
automatizzato,  funzionanti  secondo  movimenti  programmati  fissati
meccanicamente. Il programma e' variabile, ma la sequenza e' attivata
solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari
o dai fermi regolabili fissati meccanicamente; 
      5.  carrelli  gru  a  piattaforma  definiti  come  sistemi   di
manipolazione funzionanti a  coordinate  cartesiane,  costruiti  come
parte integrante  di  una  cortina  verticale  di  scompartimenti  di
immagazzinamento  e  progettati  per  accedere  al  contenuto   degli
scompartimenti per immagazzinare o prelevare. 
    Cat.  21  «Software»:  raccolta  di  uno  o  piu'   programmi   o
microprogrammi   fissati   su   qualsiasi   supporto   tangibile   di
espressione. 
    Cat. 11 «Veicoli spaziali»: satelliti attivi e  passivi  e  sonde
spaziali. 
    Cat.  19  «Qualificato   per   impiego   spaziale»:   progettato,
fabbricato o qualificato attraverso prove  con  esito  positivo,  per
funzionare  ad  altitudini  superiori  a  100  km  dalla   superficie
terrestre. 
    Nota - La determinazione di qualificato per impiego  spaziale  di
uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri  prodotti
della stessa serie o dello  stesso  modello  di  fabbricazione  siano
qualificati per impiego spaziale se non sono stati sottoposti a prove
individuali. 
    Cat. 20 «Superconduttori»:  materiali,  cioe'  metalli,  leghe  o
composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioe' che
possono  raggiungere   una   conduttivita'   elettrica   infinita   e
trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per
effetto  Joule).  La  temperatura   critica   (a   volte   denominata
temperatura  di  transizione)   di   un   uno   specifico   materiale
superconduttore e' la temperatura alla quale il materiale perde  ogni
resistenza al flusso di una corrente elettrica continua. 
    Nota tecnica: lo  stato  «superconduttore»  di  un  materiale  e'
individualmente caratterizzato da una temperatura critica,  un  campo
magnetico critico, che e' funzione della temperatura, e una  densita'
di corrente critica, che e' funzione  sia  del  campo  magnetico  sia
della temperatura. 
    Cat. 22 «Tecnologia»:  informazioni  specifiche  necessarie  allo
sviluppo,  produzione,  al  funzionamento,  all'installazione,   alla
manutenzione (verifica), alla  riparazione,  alla  revisione  o  alla
rimessa a nuovo di un  prodotto.  L'informazione  puo'  rivestire  la
forma sia di dati tecnici che di assistenza  tecnica.  La  tecnologia
specifica per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione
europea figura alla cat. 22. 
    Note tecniche: 
      1. i dati tecnici possono  presentarsi  sotto  forma  di  copie
cianografiche,  piani,  diagrammi,   modelli,   formule,   schemi   e
specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o  registrate
su supporti o  dispositivi  quali  dischi,  nastri,  memorie  a  sola
lettura; 
      2. la «assistenza tecnica» puo'  rivestire  varie  forme  quali
istruzione,   trasferimento   di   specializzazioni,   addestramento,
organizzazione del lavoro e  servizi  di  consulenza.  La  assistenza
tecnica puo' comportare il trasferimento di dati tecnici. 
    Cat. 10  «Velivoli  senza  pilota»  (UAV):  qualsiasi  aeromobile
capace di alzarsi in volo e di eseguire  il  volo  controllato  e  la
navigazione senza presenza umana a bordo.