Allegato RECEPIMENTO DIRETTIVA UE 2019/514 ELENCO MATERIALI D'ARMAMENTO ED. 2019 Introduzione. Il presente elenco comprende «materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie» ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, e recepisce le modifiche recate dalla direttiva (UE) 2019/514 all'elenco dei prodotti per la difesa allegato alla direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonche' dei regimi di controllo Missile Technology Control Regime (MTCR) e Australia Group (AG), e inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico. L'elenco e' suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformita' alla lista militare dell'intesa di Wassenaar. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'intesa multilaterale di riferimento: «#» non proliferazione nel settore missilistico (MTCR); «*» non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG). Tutti i riferimenti all'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso sono da intendersi fatti al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche. I materiali di armamento specificati nell'art. 2, comma 2 della legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle categorie in cui sono ricompresi: a) armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche - categorie 7 e 21; b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento - categorie 1, 3, 16 e 21; c) armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo munizionamento - categorie 2, 3, 16 e 21; d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri - categorie 4, 16 e 21; e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare - categorie 6, 16 e 21; f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti - categorie 9 e 21 per uso militare; g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare - categorie 10, 16 e 21; h) polveri, esplosivi, propellenti - categorie 8 e 21; i) sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare - categorie 5, 11, 15, 18 e 21; j) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare - categorie 13 e 21; k) materiali specifici per l'addestramento militare - categorie 14 e 21; l) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni - categorie 18, 21, 22; m) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare - categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. ELENCO MATERIALI D'ARMAMENTO Nota 1 - I termini tra «virgolette» sono termini definiti. Si rimanda alla sezione «Definizione dei termini usati nel presente elenco» allegata al presente elenco. Nota 2 - In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome e il numero CAS. L'elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiche' alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi. Categoria 1. Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi e «armi automatiche» di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici) e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati: Nota - La categoria (cat.) 1 non si applica a: a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e incapaci di scaricare un proiettile; b. armi da fuoco appositamente progettate per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m; c. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purche' non completamente automatiche; d. «armi da fuoco disattivate». a. Fucili e fucili combinati, armi corte, mitragliatrici, pistole mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna; Nota - La cat. 1.a. non si applica: a. ai fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938; b. alle riproduzioni di fucili e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890; c. alle armi corte, alle armi da fuoco pluricanna e alle mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni; d. ai fucili o armi corte, appositamente progettati per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO2. b. Armi ad anima liscia, come segue: 1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare; 2. altre armi ad anima liscia, come segue: a. completamente automatiche; b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa. Nota - La cat. 1.b.2. non si applica alle armi appositamente progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO2 . Nota - La cat. 1.b. non si applica: a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938; b. alle riproduzioni di armi ad anima liscia, i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890; c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche; d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini: 1. macellazione di animali domestici; 2. sedazione di animali; 3. test sismici; 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED); N.B.: per gli inibitori cfr. la categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso. c. Armi che impiegano munizioni senza bossolo. d. Accessori progettati per le armi di cui alle cat. 1.a., cat. 1.b. o cat. 1c. come segue: 1. caricatori staccabili; 2. soppressori o attenuatori di rumore; 3. affusti speciali; 4. soppressori di bagliore; 5. congegni di mira ottici con trattamento elettronico dell'immagine; 6. congegni di mira ottici appositamente progettati per uso militare. Categoria 2. Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm (calibro 0,50 pollici), lanciatori e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. Bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, cannoni senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi di riduzione di vampa; Nota 1 - La cat. 2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto. Nota 2 - La cat. 2.a. non si applica alle armi come segue: a. fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati fabbricati prima del 1938; b. riproduzioni di fucili, armi ad anima liscia e fucili combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890; c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima del 1890; d. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche; e. armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei seguenti fini: 1. macellazione di animali domestici; 2. sedazione di animali; 3. test sismici; 4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o 5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED); N.B.: per gli inibitori cfr. la categoria 4 e la voce 1A006 dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza link di comunicazione, aventi una gittata pari o inferiore a 500 metri; b. Lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali pirotecnici, appositamente progettati o modificati per uso militare; Nota - La cat. 2.b. non si applica alle pistole da segnalazione. c. Congegni di mira e supporti per congegni di mira, aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. appositamente progettati per uso militare; e 2. appositamente progettati per le armi di cui alla cat. 2.a.; d. Supporti e caricatori staccabili appositamente progettati per le armi di cui alla cat. 2.a. Categoria 3. Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. munizioni per le armi di cui alle categorie 1, 2 o 12; b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui alla cat. 3.a. Nota 1 - I componenti appositamente progettati di cui alla categoria 3 comprendono: a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, nastri per cartucce, caricatori, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni; b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco; c. dispositivi di alimentazione a elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta; d. bossoli combustibili per cariche esplosive; e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale. Nota 2 - La cat. 3.a. non si applica: a. alle munizioni a salve crimpate (con chiusura a stella) prive di proiettile; b. alle munizioni per esercitazione con bossolo forato; c. ad altre munizioni a salve e per esercitazione, che non contengono componenti progettati per munizioni attive; o d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o per esercitazione, di cui alla presente nota, lettere a., b. o c. Nota 3 - La cat. 3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini: a. segnalazione; b. allontanamento volatili; o c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi. Categoria 4. Bombe, siluri, razzi, #missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonche' relative apparecchiature e accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati: N.B. 1: per le apparecchiature di guida e navigazione, cfr. categoria 11; N.B. 2: per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili cfr. cat. 4c. a. Bombe, siluri, granate, contenitori fumogeni (fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondita', cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi «pirotecnici», cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali) appositamente progettati per uso militare; Nota - La cat. 4.a. comprende: a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi; b. #ugelli per motori a razzo di missile e ogive dei veicoli di rientro. b. Apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. appositamente progettate per uso militare; e 2. appositamente progettate per «attivita'» relative a quanto segue: a. i prodotti di cui alla cat. 4.a.; o b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED). Nota tecnica - Ai fini della cat. 4.b.2. il termine «attivita'» si applica al maneggio, al lancio, posizionamento, al controllo, al disinnesco, alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione per una sola missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione. Nota 1 - La cat. 4.b. comprende: a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o piu' al giorno di gas sotto forma liquida; b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche. Nota 2 - La cat. 4.b non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici. c. Sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (Aircraft Missile Protection Systems, AMPS). Nota - La cat. 4c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. sensori antimissile dei tipi seguenti: 1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o 2. sensori attivi ad impulsi Doppler; b. sistemi di contromisure; c. fiaccole con segnatura visibile e segnatura infrarossa per ingannare missili terra-aria; e d. installati su «aeromobile civile» e aventi tutte le seguenti caratteristiche: 1. l'AMPS e' utilizzabile solo nello specifico «aeromobile civile» nel quale e' installato e per il quale e' stato rilasciato: a. un certificato di omologazione di tipo civile, rilasciato dalle autorita' per l'aviazione civile di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO); 2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non autorizzato ai «software»; e 3. l'AMPS e' dotato di un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall» «aeromobile civile» in cui e' installato. Categoria 5. Apparecchiature per la direzione del tiro e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati: a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi; b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza o inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, fusione dati, riconoscimento o identificazione e apparecchiature per l'integrazione dei sensori; c. apparecchiature di contromisura per i materiali di cui alla cat. 5.a. o cat. 5.b.; Nota - Ai fini della cat. 5.c., le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione. d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui alla cat. 5.a. , cat. 5.b. o cat. 5c. Categoria 6. Veicoli terrestri e loro componenti, come segue: N.B.: per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. la categoria 11. a. Veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare; Nota tecnica: ai fini della cat. 6.a., l'espressione «veicoli terrestri» comprende anche i rimorchi. b. Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue: 1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore; b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore, inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno del carico, con o senza trazione; c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4.500 kg; e d. progettati o modificati come fuoristrada; 2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. appositamente progettati per i veicoli di cui alla cat. 6.b.1; e b. atti a fornire protezione balistica fino al livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985, o norma nazionale comparabile) o superiore. N.B.: cfr. anche la cat. 13.a. Nota 1 - La cat. 6.a. comprende: a. carri armati e altri veicoli militari armati e veicoli militari equipaggiati con supporti per armi o equipaggiati per la posa delle mine o per il lancio delle munizioni indicate categoria 4; b. veicoli corazzati; c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde; d. veicoli di soccorso e veicoli per il rimorchio o il trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari per movimentare carichi. Nota 2 - La modifica per uso militare di un veicolo terrestre di cui alla cat. 6.a. comporta una variante di natura strutturale, elettrica o meccanica che interessa uno o piu' componenti appositamente progettati per uso militare. Tali componenti comprendono: a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente progettato a prova di proiettile; b. protezioni corazzate per parti vitali (ad esempio, per serbatoi di carburante o per cabine di guida); c. speciali rinforzi o supporti o assemblaggi per armi; d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione. Nota 3 - La categoria 6 non si applica ai veicoli civili progettati o modificati per il trasporto di valori. Nota 4 - La categoria 6 non si applica ai veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. sono stati costruiti prima del 1946; b. non posseggono i prodotti di cui di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea e costruiti dopo il 1945, ad eccezione delle riproduzioni di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e c. non incorporano le armi di cui alla categoria 1, categoria 2 o categoria 4, a meno che le stesse siano inutilizzabili e incapaci di scaricare un proiettile. Categoria 7. Agenti chimici, «agenti biologici», «agenti antisommossa», materiali radioattivi, relative apparecchiature, componenti e materiali, come segue: a. «agenti biologici» o materiali radioattivi, selezionati o modificati per accrescerne l'efficacia nel causare vittime tra la popolazione o agli animali, degradare attrezzature o danneggiare le colture o l'ambiente; b. agenti per la guerra chimica, comprendenti: 1. agenti nervini per guerra chimica: a. O-alchil (uguale o inferiore a C10 , incluso il cicloalchil) alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) - fosfonofluorurati, quali: Sarin (GB): O-isopropil metilfosfonofluorurato (CAS 107-44-8); e Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0); b. O-alchil (uguale o inferiore a C10 , incluso il cicloalchil) N,N-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforamidocianurati, quali: Tabun (GA): O-etil N, N-dimetilfosforamidocianurati (CAS 77-81-6); c. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10 , incluso il cicloalchil) S-2-dialchil (metil, etil, npropil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonotiolati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali: VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS 50782-69-9); 2. agenti vescicanti per guerra chimica: a. ipriti allo zolfo, quali: 1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5); 2. solfuro di bis (2-cloroetile) - (CAS 505-60-2); 3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6); 4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8); 5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2); 6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7); 7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8); 8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1); 9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8); b. lewisiti, quali: 1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3); 2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1); 3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8); c. ipriti all'azoto, quali: 1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8); 2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2); 3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1); 3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali: a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) - (CAS 6581-06-2); 4. agenti defolianti per guerra chimica, quali: a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF); b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS 93-76-5) miscelato con acido 2,4 diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7) - (agente arancione - CAS 39277-47-9); c. precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come segue: 1. alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosforil difluoruri, quali: DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3); 2. O-alchil (H o uguale o inferiore a C10 , incluso il cicloalchil) O-2-dialchil (metil, etil, n-propil o isopropil)-aminoetil alchil (metil, etil, n-propil o isopropil) fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali: QL: O-etil-O-2-di - isopropilamminoetil metilfosfonato (CAS 57856-11-8); 3. Clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7); 4. Clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5); d. «agenti antisommossa», sostanze chimiche attive e relative combinazioni, comprendenti: 1. α-Bromobenzeneacetonitrile, (cianuro di bromobenzile) - (CA) - (CAS 5798-79-8); 2. [(2-Clorofenil) metilene] propanedinitrile, (o-clorobenzilidenemalononitrile) - (CS) - (CAS 2698-41-1); 3. 2-Cloro-1-feniletanone, fenil-acil-cloruro (ω-cloroacetofenone) - (CN) - (CAS 532-27-4); 4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina, (CR) - (CAS 257-07-8); 5. 10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina, (cloruro di fenarsazina), (adamsite), (DM) - (CAS 578-94-9); 6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) - (CAS 5299-64-9); Nota 1 - La cat. 7.d. non si applica agli «agenti antisommossa» singolarmente confezionati per difesa personale. Nota 2 - La cat. 7.d. non si applica alle sostanze chimiche attive, e relative combinazioni, identificate e confezionate per la produzione alimentare e per scopi sanitari. e. apparecchiature appositamente progettate o modificate per uso militare, progettate o modificate per la disseminazione dei seguenti materiali, e loro componenti appositamente progettati: 1. materiali o agenti di cui alla cat. 7.a., la cat. 7.b. o la cat. 7.d.; o 2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori di cui alla cat. 7.c.; f. equipaggiamenti di protezione e decontaminazione appositamente progettati o modificati per uso militare, componenti e miscele chimiche, come segue: 1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi contro i materiali di cui alla cat. 7.a., alla cat. 7.b. o alla cat. 7.d. e loro componenti appositamente progettati; 2. equipaggiamenti progettati o modificati per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui alla cat. 7.a. o la cat. 7.b. e loro componenti appositamente progettati; 3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per la decontaminazione di oggetti contaminati dai materiali di cui ala cat. 7.a. o alla cat. 7.b.; Nota - La cat. 7.f.1. comprende: a. i condizionatori d'aria appositamente progettati o modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico; b. gli indumenti protettivi. N.B.: per le maschere civili antigas e gli equipaggiamenti di protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso. g. equipaggiamenti appositamente progettati o modificati per uso militare, progettati o modificati per individuare o identificare i materiali di cui alla cat. 7.a., la cat. 7.b. o la cat. 7.d. e loro componenti appositamente progettati; Nota - La cat. 7.g. non si applica ai dosimetri personali per il controllo delle radiazioni. N.B.: cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso. h. «biopolimeri appositamente progettati o trattati per l'individuazione o l'identificazione degli agenti di guerra chimica di cui alla cat. 7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate per la loro produzione; i. «biocatalizzatori» per la decontaminazione o la degradazione di agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue: 1. «biocatalizzatori» appositamente progettati per la decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica di cui alla cat. 7.b., e risultanti da una appropriata selezione di laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici; 2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica per la produzione dei «biocatalizzatori» di cui alla cat. 7.i.1, come segue: a. «vettori di espressione»; b. virus; c. colture di cellule. Nota 1 - Le cat. 7.b. e cat. 7.d. non si applicano alle seguenti sostanze: a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. la voce 1C450.a.5 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso; b. acido cianidrico (CAS 74-90-8); c. cloro (CAS 7782-50-5); d. cloruro di carbonile (fosgene) - (CAS 75-44-5). Cfr. la voce 1C450.a.4 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso; e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) - (CAS 503-38-8); f. non utilizzato dal 2004; g. bromuro di xilile, orto- (CAS 89-92-9), meta- (CAS 620-13-3), para- butacene (CAS 104-81-4); h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0); i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3); j. bromo acetone (CAS 598-31-2); k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3); l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0); m. cloro-acetone (CAS 78-95-5); n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3); o. iodoacetone (CAS 3019-04-3); p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. Nota 2 - Le colture di cellule e i sistemi biologici di cui alle cat. 7.h. e cat. 7.i.2. sono esclusivi per la guerra chimica e pertanto i medesimi non si applicano alle cellule o ai sistemi biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici, sanitari, veterinari, ambientali, trattamento dei rifiuti o industria alimentare). Categoria 8. «Materiali energetici» e relative sostanze, come segue: N.B. 1: cfr. anche la voce 1C011 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. N.B. 2: per le cariche e i dispositivi, cfr. la categoria 4 e la voce 1A008 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. Note tecniche: 1. ai fini della categoria 8, eccetto la cat. 8.c.11. o la cat. 8.c.12., il termine «miscela» si riferisce a una composizione di due o piu' sostanze di cui almeno una e' elencata nelle sottovoci della categoria 8; 2. ogni sostanza elencata nelle sottovoci della categoria 8 e' oggetto del presente elenco, anche se utilizzata in un'applicazione diversa da quella indicata (ad esempio, il TAGN e' utilizzato prevalentemente come esplosivo, ma puo' essere utilizzato anche come combustibile o ossidante); 3. ai fini della categoria 8, per dimensione delle particelle si intende il diametro medio delle particelle in base al peso o al volume. Per il campionamento e la determinazione delle dimensioni delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o nazionali equivalenti; a. «esplosivi», come segue, e relative «miscele»: 1. ADNBF (ammino dinitrobenzo-furoxano o 7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) - (CAS 97096-78-1); 2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato) tetra-ammina cobalto (III)] (CAS 117412-28-9); 3. CL-14 (diammino dinitrobenzofuroxano o 5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) - (CAS 117907-74-1); 4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaziosowurtzitano) - (CAS 135285-90-4); clatrati di CL-20 (cfr. anche voci cat. 8.g.3. e cat. 8.g.4. per i relativi precursori»); 5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina cobalto (III)] (CAS 70247-32-4); 6. DADE (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene, FOX7) - (CAS 145250-81-3); 7. DATB (diamminotrinitrobenzene) - (CAS 1630-08-6); 8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina); 9. DDPO (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido, PZO) - (CAS 194486-77-6); 10. DIPAM (3,3ƍ-diammino-2,2ƍ,4,4ƍ,6,6ƍ-esanitrobifenolo o dipicrammide) - (CAS 17215-44-0); 11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) - (CAS 55510-04-8); 12. Furazani, come segue: a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano); b. DAAzF (diamminoazofurazano) - (CAS 78644-90-3); 13. HMX e derivati (cfr. anche la cat. 8.g.5. per i relativi precursori ), come segue: a. HMX (ciclotetrametilentetranitroammina, ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina, 1,3,5,7- tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano, octogen o octogene) - (CAS 2691-41-0); b. difluoroamminati analoghi di HMX; c. K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciclo [3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o cheto-biciclico HMX) - (CAS 130256-72-3); 14. HNAD (esanitroadamantano) - (CAS 143850-71-9); 15. HNS (esanitrostilbene) - (CAS 20062-22-0); 16. Imidazoli, come segue: a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo); b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) - (CAS 5213-49-0); c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo); d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo); e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo); 17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina); 18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) - (CAS 932-64-9); 19. Polinitrocubani con piu' di quattro gruppi nitro; 20. PYX (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina) - (CAS 38082-89-2); 21. RDX e derivati, come segue: a. RDX (ciclotrimetilenetrinitrammina, ciclonite, T4, esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano, hexogen o hexogene) - (CAS 121-82-4); b. Keto-RDX (K-6 o 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone) - (CAS 115029-35-1); 22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) - (CAS 4000-16-2); 23. TATB (triamminotrinitrobenzene) - (CAS 3058-38-6) - (cfr. anche la cat. 8.g.7. per i relativi «precursori»); 24. TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina) ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina); 25. Tetrazoli, come segue: a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo); b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo); 26. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) - (CAS 479-45-8); 27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina) - (CAS 135877-16-6) - (vedi anche la cat. 8.g.6. per i relativi «precursori»); 28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) - (CAS 97645-24-4) - (vedi anche la cat. 8.g.2. per i relativi «precursori»); 29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) - (CAS 55510-03-7); 30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazina) - (CAS 229176-04-9); 31. Triazine, come segue: a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) - (CAS 19899-80-0); b. NNHT (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina) - (CAS130400-13-4); 32. Triazoli, come segue: a. 5-azido-2-nitrotriazolo; b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide) - (CAS 1614-08-0); c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo); d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo] ammina); e. DBT (3,3ƍ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) - (CAS 30003-46-4); f. DNBT (dinitrobistriazolo) - (CAS 70890-46-9); g. non utilizzato dal 2010; h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo); i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo); j. TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo) - (CAS 25243-36-1); 33. Esplosivi non elencati altrove nella cat. 8.a. e aventi una delle caratteristiche seguenti: a. una velocita' di detonazione superiore a 8 700 m/s a densita' massima; o b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar); 34. non utilizzato dal 2013; 35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) - (CAS 119-27-7); 36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano); 37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5); 38. Tetrazine, come segue: a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina); b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido); 39. materiali energetici ionici con temperatura di fusione compresa tra 343 K (70° C) e 373 K (100° C) e velocita' di detonazione superiore a 6 800 m/s o pressione di detonazione superiore a 18 GPa (180 kbar); 40. BTNEN [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3); 41. FTDO (5,6(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido); 42. EDNA (Etilenedinitrammina) - (CAS 505-71-5). Nota - La cat. 8.a. comprende i «co-cristalli esplosivi». Nota tecnica: un «co-cristallo esplosivo» e' un materiale solido costituito da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o piu' molecole esplosive, almeno una delle quali e' specificata nella cat. 8.a. b. «propellenti», come segue: 1. qualsiasi «propellente» solido avente un impulso teorico specifico (in condizioni standard) maggiore di: a. 240 secondi per i «propellenti» non metallizzati, non alogenizzati; b. 250 secondi per i «propellenti» non metallizzati, alogenizzati; o c. 260 secondi per i «propellenti» metallizzati; 2. non utilizzato dal 2013; 3. «propellenti» dotati di forza costante superiore a 1 200 Kjoule/kg; 4. «propellenti» che possono mantenere un tasso lineare di combustione costante superiore a 38 mm/s in condizioni standard di pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89 Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21° C); 5. «propellenti» basati su elastomeri modificati su doppia fusione (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al 5% a 233 K (-40° C); 6. qualsiasi «propellente» che contenga sostanze di cui alla cat. 8.a.; 7. «propellenti», non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, appositamente progettati per uso militare; c. materiali «pirotecnici», combustibili e relative sostanze, come segue, e loro miscele: 1. combustibili per «aeromobili» appositamente concepiti per uso militare; Nota 1 - La cat. 8.c.1. non si applica ai seguenti combustibili «per aeromobili»: LP-4, JP-5 e JP-8. Nota 2 - I combustibili per aeromobili di cui alla cat. 8.c.1. sono i prodotti finiti e non i loro costituenti. 2. alano (ibrido di alluminio) - (CAS 7784-21-6); 3. borani, come segue e relativi derivati: a. carborani; b. omologhi del borano, come segue: 1. decaborano (14) - (CAS 17702-41-9); 2. pentaborano (9) - (CAS 19624-22-7); 3. pentaborano (11) - (CAS 18433-84-6); 4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche la cat. 8.d.8. e la cat. 8.d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina): a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70%; b. monometilidrazina (CAS 60-34-4); c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8); d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); Nota - La cat. 8.c.4.a. non si applica alle «miscele» di idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione. 5. combustibili metallici, «miscele» di combustibili o «miscele pirotecniche», sotto forma di particelle sferiche, atomizzate, sferoidali, in fiocchi o polverizzate, fabbricati con materiali aventi tenore uguale o superiore al 99% di uno qualsiasi degli elementi seguenti: a. metalli, come segue, e relative «miscele»: 1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; 2. polvere di ferro (CAS 7439-89-6) con particelle di dimensioni uguali o inferiori a 3 µm prodotte per riduzione dell'ossido di ferro con l'idrogeno; b. «miscele» contenenti uno degli elementi seguenti: 1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o 2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di boro (CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85% e dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; Nota 1 - La cat. 8. c.5. si applica agli «esplosivi» e ai combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli o le leghe siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio. Nota 2 - La cat. 8.c.5.b. si applica esclusivamente ai combustibili metallici sotto forma di particelle quando sono miscelati con altre sostanze per formare una «miscele» formulata per uso militare, quali «propellenti» ad impasto liquido, «propellenti» solidi o «miscele pirotecniche». Nota 3 - La cat. 8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o superiore al 20%). 6. materiali militari che contengono gelificanti per carburanti idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei lanciafiamme o delle munizioni incendiarie, come gli stearati metallici (ad esempio Octal - CAS 637-12-7) o i palmitati; 7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico; 8. polvere di alluminio (CAS 7429-90-5) di forma sferica o sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o inferiori a 60 µm, fabbricate con materiali aventi tenore in alluminio uguale o superiore al 99%; 9. sub-idruri di titanio (TiHn ) con stechiometria equivalente a n = 0,65-1,68; 10. combustibili liquidi ad alta densita' di energia non contemplati alla cat. 8.c.1., come segue: a. combustibili misti che incorporano combustibili sia solidi che liquidi (ad esempio l'impasto di boro), aventi densita' di energia in base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg; b. altri combustibili e additivi di combustibili ad alta densita' di energia (ad esempio cubano, soluzioni ioniche, JP-7, JP-10) aventi densita' di energia in base al volume uguale o superiore a 37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293 K (20° C) e pressione di un'atmosfera (101,325 kPa); Nota - La cat. 8.c.10.b. non si applica ai combustibili fossili raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori omologati per l'uso nell'aviazione civile. 11. materiali «pirotecnici» e piroforici, come segue: a. materiali «pirotecnici» o piroforici appositamente formulati per migliorare o controllare la produzione di energia irradiata in una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR); b. miscele di magnesio, politetrafluoroetilene (PTFE) e copolimero di difluoruro-esafluoropropilene di vinilidene (ad esempio MTV); 12. miscele di combustibili, miscele «pirotecniche» o materiali energetici, non contemplati altrove nella categoria 8, aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. contenenti piu' dello 0,5% di particelle di uno qualunque dei seguenti: 1. alluminio; 2. berillio; 3. boro; 4. zirconio; 5. magnesio; o 6. titanio; b. particelle di cui alla cat. 8.c.12.a. con dimensione inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e c. particelle di cui alla cat. 8.c.12.a. con tenore in metallo pari o superiore al 60%; d. ossidanti, come segue, e relative «miscele»: 1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) - (CAS 140456-78-6); 2. AP (perclorato di ammonio) - (CAS 7790-98-9); 3. composti costituiti da fluoro e uno degli elementi seguenti: a. altri alogeni; b. ossigeno; o c. azoto; Nota 1 - La cat. 8.d.3. non si applica al trifluoruro di cloro (CAS 7790-91-2). Nota 2 - La cat. 8.d.3. non si applica al trifluoruro di azoto (CAS 7783-54-2) allo stato gassoso. 4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) - (CAS 78246-06-7); 5. HAN (nitrato di idrossiammonio) - (CAS 13465-08-2); 6. HAP (perclorato di idrossiammonio) - (CAS 15588-62-2); 7. HNF (nitroformiato di idrazinio) - (CAS 20773-28-8); 8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4); 9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7); 10. ossidanti liquidi costituiti da o contenenti acido nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) - (CAS 8007- 58-7); Nota - La cat. 8.d.10. non si applica all'acido nitrico fumante non inibito. e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue: 1. AMMO (azidometilmetilossetano e suoi polimeri) - (CAS 90683-29-7) - (cfr. anche la cat. 8.g.1. per i relativi «precursori»); 2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) - (CAS 17607-20-4) - (cfr. anche la cat. 8.g.1. per i relativi «precursori»); 3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide acetica] (CAS 5108-69-0); 4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil) di aldeide formica] (CAS 5917-61-3); 5. BTTN (trinitrato di butantriolo) - (CAS 6659-60-5) - (cfr. anche la cat. 8.g.8. per i relativi «precursori»); 6. monomeri energetici, plastificanti o polimeri, appositamente progettati per uso militare e contenenti uno degli elementi seguenti: a. gruppi nitrici; b. nitruri; c. nitrati; d. gruppi nitrazo; o e. difluoroammino; 7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e suoi polimeri; 8. FEFO [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal] (CAS 17003-79-1); 9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol formal) - (CAS 376-90-9); 10. FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-dio l formal); 11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) - (CAS 143178-24-9) e suoi derivati; 12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici terminali), avente funzionalita' ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e uguale o inferiore a 2,4, valore ossidrilico inferiore a 0,77 meq/g e viscosita' a 30° C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5); 13. alcool funzionalizzati, poli(epicloroidrina) con peso molecolare inferiore a 10 000, come segue: a. poli(epicloroidrindiolo); b. poli(epicloroidrintriolo); 14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) - (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 8248682-6 e 85954-06-9); 15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato o poli(nitratometil ossirano) - (CAS 27814-48-8); 16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano), poli-NMMO o poli(3-nitratometil-3-metilossetano) - (CAS 84051-81-0); 17. polinitroortocarbonati; 18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi] propano o tris vinossi propano addotto) - (CAS 53159-39-0); 19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR); 20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano); 21. TMETN (Trimetiloletano trinitrato) - (CAS 3032-55-1); f. «additivi», come segue: 1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9); 2. BHEGA (bis-(2-idrossietil) glicolammide) - (CAS 17409-41-5); 3. BNO (nitrileossido di butadiene); 4. derivati del ferrocene, come segue: a. butacene (CAS 125856-62-4); b. catocene (propano 2,2-bis-etilferrocenile) - (CAS 37206-42-l); c. acidi carbossilici del ferrocene e esteri degli acidi carbossilici del ferrocene; d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7); e. altri polimeri addotti derivati dal ferrocene non contemplati altrove al punto ML8.f.4.; f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8); g. propil-ferrocene; h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6); i. diciclopentil-ferrocene; j. dicicloesil-ferrocene; k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8); l. dipropil-ferrocene; m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4); n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8); o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1´-diacetil-ferrocene (CAS 1273-94-5); 5. betaresorcilato di piombo (CAS 20936-32-7) o betaresorcilato di rame (CAS 70983-44-7); 6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3); 7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati o salicilati (CAS 68411-07-4); 8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6); 9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9); 10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6); 11. MAPO (tris-1-(2-metil) aziridinil fosfin ossido) - (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (ossido di fosfina bis(2-metil aziridinil) 2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO; 12. metil BAPO (ossido di fosfina bis(2-metilaziridinil) metilammino) - (CAS 85068-72-0); 13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2); 14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9); 15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue: a. neopentil [diallile] ossi, tris [diottile] fosfato titanato (CAS 103850-22-2); chiamato anche titanio IV, 2,2[bis 2-propenolato-metil, butanolato, tris (diottile) fosfato] (CAS 110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2); b. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) pirofosfato o KR3538; c. titanio IV, [(2-propenolato-1)-metil, n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato; 16. policianodifluoramminoetilenossido; 17. agenti leganti come segue: a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina) - (HX-868, BITA) - (CAS 7722-73-8); b. ammidi di aziridina polifunzionali con strutture di rinforzo isoftaliche, trimesiche, isocianuriche o trimetiladipiche aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina; Nota - La cat. 8.f.17.b. comprende: a. 1,1H-Isoftaloile-bis (2-metilaziridina) (HX-752) - (CAS 7652-64-4); b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina (HX-874) - (CAS 18924-91-9); c. 1,1ƍ-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) - (HX-877) - (CAS 71463-62-2). 18. propilenimmina (2-metilaziridina) - (CAS 75-55-8); 19. ossido ferrico sopraffino (Fe2 O3 ) - (CAS 1317-60-8) avente una superficie specifica superiore a 250 m²/g e una dimensione media di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm; 20. TEPAN (tetraetilenepentamminaacrilonitrile) - (CAS 68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali; 21. TEPANOL (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile) - (CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate addotte con glicidolo e loro sali; 22. TPB (trifenilbismuto) - (CAS 603-33-8); 23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) - (CAS 90591-48-3); g. «precursori», come segue: N.B.: nella cat. 8.g. i riferimenti sono fatti ai «materiali energetici«ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti. 1. BCMO (3,3-bis(clorometil)ossetano) - (CAS 78-71-7) - (cfr. anche la cat. 8.e.1. e la cat. 8.e.2.); 2. sali di tert-butil-dinitroazotidina (CAS 125735-38-8) - (cfr..anche la cat. 8.a.28.); 3. derivati dell'esaazaisowurtzitano tra cui HBIW (esabenzilesaazaisowurtzitano) - (CAS 124782-156) - (cfr. anche la cat. 8.a.4.) e TAIW (tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano) - (CAS 182763-60-6) (cfr. anche la cat. 8.a.4.); 4. non utilizzato dal 2013; 5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciclo-ottano) - (CAS 41378-98-7) - (cfr. anche la cat. 8.a.13.); 6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) - (cfr. anche la cat. 8.a.27.); 7. 1,3,5-triclorobenzene (CAS 108-70-3) - (cfr. anche la cat. 8.a.23.); 8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) - (CAS 3068-00-6) - (cfr. anche la cat. 8.e.5.); 9. DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-cicloottano) - (cfr. anche la cat. 8.a.13.); h. polveri e forme di «materiale reattivo» come segue: 1. polveri di uno qualsiasi dei materiali seguenti, con dimensioni delle particelle inferiori a 250 µm in qualsiasi direzione e non altrove specificate dalla cat. 8: a. alluminio; b. niobio; c. boro; d. zirconio; e. magnesio; f. titanio; g. tantalio; h. tungsteno; i. molibdeno; o j. afnio; 2. forme, non specificate dalle cat. 3, cat. 4, cat. 12 o cat. 16, fabbricate da polveri specificate dalla cat. 8.h.1. Note tecniche: 1. i «materiali reattivi» sono progettati per produrre una reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da usare per rivestimento o involucro di testate belliche; 2. le polveri di «materiali reattivi» sono ottenute, ad esempio, mediante un processo di macinatura con mulino a sfere ad alta energia; 3. le forme di «materiale reattivo» sono prodotte, ad esempio, mediante sinterizzazione laser selettiva. Nota 1 - La cat. 8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno che siano composte o miscelate con i «materiali energetici» di cui alla cat. 8.a. o con le polveri di metallo di cui alla cat. 8.c.: a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8); b. polvere nera; c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7); d. difluoroammina (CAS 10405-27-3); e. nitroamido (CAS 9056-38-6); f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1); g. tetranitronaftalina; h. trinitroanisolo; i. trinitronaftalina; j. trinitrossilene; k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4); l. diottimaleato (CAS 142-16-5); m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7); n. trietilalluminio (TEA) - (CAS 97-93-8), trimetilalluminio (TMA) - (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici ed arili di litio, sodio, magnesio, zinco e boro; o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0); p. nitroglicerina (o trinitrato di glicerina, trinitroglicerina) - (NG) - (CAS 55-63-0); q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) - (CAS 118-96-7); r. etilendiamminodinitrato (EDDN) - (CAS 20829-66-7); s. pentaeritritetetranitrato (PETN) - (CAS 78-11-5); t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale di piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS 12403-82-6) ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti azoturi o complessi di azoturi; u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) - (CAS 111-22-8); v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) - (CAS 82-71-3); w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS 611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti]; x. N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica) - (CAS 603-54-3); y. metil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di metile); (CAS 13114-72-2); z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di etile) - (CAS 64544-71-4); aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) - (CAS 119-75-5); bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) - (CAS 836-30-6); cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5); dd. nitroguanidina (CAS 556-88-7) - (cfr. voce 1C011.d. dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso). Nota 2 - La cat. 8 non si applica a perclorato di ammonio (cat. 8.d.2.), NTO cat. 8.a.18.) o catocene (cat. 8.f.4.b.), aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. appositamente formulati per dispositivi per la generazione di gas per uso civile; b. composti o miscelati con leganti o plastificanti termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g; c. aventi un massimo dell'80% di perclorato di ammonio (cat. 8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo; d. aventi un contenuto di NTO (cat. 8.a.18.) inferiore o uguale a 4 g; e e. aventi un contenuto di catocene (cat. 8.f.4.b.) inferiore o uguale a 1 g. Categoria 9. Navi da guerra (di superficie o subacquee), attrezzature navali speciali, accessori, componenti e altre navi di superficie, come segue: N.B.: per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. categoria 11. a. Navi e componenti, come segue: 1. navi (di superficie o subacquee) appositamente progettate o modificate per uso militare, qualunque sia il loro stato di riparazione o la loro condizione operativa, e dotate o meno di sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o parti di scafi, e loro componenti appositamente progettati per uso militare; 2. navi di superficie, diverse da quelle di cui alla cat. 9.a.1, aventi uno dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave: a. armi automatiche di cui al punto cat. 1 o armi di cui ai punti cat. 2, cat. 4, cat. 12 o cat. 19, o «supporti» o rinforzi per armi di calibro uguale o superiore a 12,7 mm; Nota tecnica - Il termine «supporti» si riferisce ai supporti per armi o ai rinforzi strutturali al fine di installare armi. b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto ML5; c. aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. «protezione di tipo chimico, biologico, radiologico e nucleare (CBRN)»; e 2. «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» progettato ai fini di decontaminazione; o Note tecniche: 1. la «protezione CBRN» e' uno spazio interno autonomo con caratteristiche quali sovrapressurizzazione, isolamento dei sistemi di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN e punti di accesso del personale limitati dotati di serrande per l'aria; 2. il «sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo» e' un sistema di nebulizzazione di acqua di mare in grado di bagnare simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti esterni di una nave. d. sistemi attivi di contromisura per armi di cui ai punti ML4.b, ML5.c o ML11.a e aventi una delle seguenti caratteristiche: 1. «protezione CBRN»; 2. scafo e sovrastruttura appositamente progettati per ridurre la superficie radar equivalente; 3. dispositivi di riduzione della segnatura termica, (ad esempio un sistema di raffreddamento dei gas di scarico), esclusi quelli appositamente progettati per aumentare l'efficienza complessiva dell'impianto di energia/propulsione o per ridurre l'impatto ambientale; o 4. un sistema di compensazione magnetica progettato per ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave. b. Motori e sistemi di propulsione, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati per uso militare: 1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini; 2. motori elettrici appositamente progettati per sottomarini, aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp); b. inversione rapida; c. raffreddati a liquido; e d. totalmente ermetici; 3. motori diesel amagnetici aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. potenza all'asse pari o superiore a 37,3 KW (50 hp); e b. contenuto di materiale amagnetico superiore al 75% della massa totale; 4. sistemi di «propulsione indipendenti dall'aria» appositamente progettati per sottomarini; Nota tecnica: la «propulsione indipendente dall'aria» consente al sottomarino in immersione di far funzionare il sistema di propulsione, senza accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore a quella altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto ML9.b.4, la propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare. c. Apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate per uso militare, loro sistemi di controllo e loro componenti appositamente progettati per uso militare; d. Reti antisommergibile e reti antisiluri, appositamente progettate per uso militare; e. Non utilizzato dal 2003; f. Passaggi a scafo e connettori appositamente progettati per uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne alla nave e loro componenti appositamente progettati per uso militare; Nota - Il punto ML9.f. include i connettori per uso navale a conduttore singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed i passaggi a scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le caratteristiche richieste a profondita' superiori a 100 m; ed i connettori a fibre ottiche e i passaggi a scafo di tipo ottico appositamente progettati per la trasmissione di fasci «laser» a qualsiasi profondita'. Il punto ML9.f. non si applica ai normali passaggi a scafo per gli assi di propulsione ne' agli assi di controllo delle superfici idrodinamiche. g. Cuscinetti silenziosi aventi almeno una delle caratteristiche seguenti, loro componenti e apparecchiature che contengono tali cuscinetti, appositamente progettati per uso militare: 1. sospensioni a gas o magnetiche; 2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o 3. controlli per la soppressione delle vibrazioni. Categoria 10. «Aeromobili», «veicoli piu' leggeri dell'aria», «velivoli senza pilota» («UAV»), motori aeronautici e apparecchiature per «aeromobili», relative apparecchiature e componenti, appositamente progettati o modificati per uso militare, come segue: N.B.: per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. categoria 11. a. «aeromobili» e «veicoli piu' leggeri dell'aria» con equipaggio e loro componenti appositamente progettati; b. non utilizzato dal 2011; c. aeromobili senza pilota e veicoli piu' leggeri dell'aria e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati: 1. «UAV», veicoli con guida a distanza (RPV), veicoli autonomi programmabili e «veicoli piu' leggeri dell'aria» senza equipaggio; 2. lanciatori, apparecchiature di recupero e apparecchiature e assiemi di supporto a terra; 3. attrezzature progettate per il comando o il controllo; d. motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente progettati; e. attrezzature per il rifornimento in volo, appositamente progettate o modificate per quanto segue, e loro componenti appositamente progettati: 1. «aeromobili» di cui alla cat. 0.a.; o 2. aeromobili senza pilota di cui alla cat. 10.c.; f. «apparecchiature a terra» specificamente progettate per gli aeromobili di cui alla cat. 10.a. o i motori aeronautici di cui alla cat. 10.d.; Nota tecnica: le «apparecchiature a terra» comprendono le apparecchiature per il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature progettate per facilitare il funzionamento in aree circoscritte. g. apparecchiature per la sopravvivenza dell'equipaggio, apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri dispositivi di eiezione di emergenza, non contemplate alla cat. 10.a., progettate per gli «aeromobili» di cui alla cat. 10.a.; Nota - La cat. 10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, ne' hanno supporti o accessori ad esse destinati. N.B.: per gli elmetti cfr. anche la cat. 13c. h. paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati: 1. paracadute non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; 2. paracadute frenanti; 3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti di alta quota (per esempio tute, caschi speciali, sistemi di respirazione, apparecchi di navigazione); i. apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di guida, progettati per carichi paracadutati. Nota 1 - La cat. 10.a non si applica agli «aeromobili» e ai «veicoli piu' leggeri dell'aria» o varianti di tali «aeromobili», appositamente progettati per uso militare e aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. non sono «aeromobili» da combattimento; b. non configurati per uso militare e non equipaggiati con apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati per uso militare; e c. certificati per uso civile dalle autorita' per l'aviazione civile di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o di uno o piu' Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Nota 2 - La cat. 10.d non si applica a: a. motori aeronautici progettati o modificati per uso militare certificati per essere utilizzati su aeromobili civili dalle autorita' per l'aviazione civile di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o di uno o piu' Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar o loro componenti appositamente progettati; b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati, eccetto quelli appositamente progettati per «UAV». Nota 3 - Ai fini delle cat. 10.a. e cat. 10.d., per quanto attiene ai componenti appositamente progettati e alle relative apparecchiature per aeromobili o motori aeronautici non militari modificati per uso militare, si applicano solo ai componenti militari e alle relative apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare. Nota 4 - Ai fini della cat. 10.a., l'uso militare comprende: combattimento, ricognizione militare, attacco, addestramento militare, supporto logistico, trasporto e lancio di truppe o di equipaggiamenti militari. Nota 5 - La cat. 10.a. non si applica agli aeromobili aventi tutte le caratteristiche seguenti: a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946; b. non incorporano prodotti specificati nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, a meno che i prodotti siano necessari per soddisfare norme di sicurezza o di aeronavigabilita' fissate dalle autorita' per l'aviazione civile di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o di uno o piu' Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; e c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, a meno che le stesse siano inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione. Categoria 11. Apparecchiature elettroniche, «veicoli spaziali» e loro componenti, non indicati in altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, come segue: a. Apparecchiature elettroniche appositamente progettate per uso militare, e loro componenti appositamente progettati; Nota - La cat. 11.a. comprende: a. apparati di contromisura elettronica (ECM) e di contro-contromisura elettronica (ECCM) - (cioe', apparati progettati per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei ricevitori di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori elettronici avversari, compresi i loro apparati di contromisura), incluse le apparecchiature di disturbo e di contro-disturbo; b. tubi ad agilita' di frequenza; c. sistemi elettronici o apparecchiature elettroniche progettati per la sorveglianza ed il monitoraggio dello spettro elettromagnetico a fini di intelligence o di sicurezza militare, o per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio; d. apparecchiature di contromisura subacquee, compresi ingannatori e disturbatori acustici e magnetici, progettate per introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar; e. apparecchiature di sicurezza per il trattamento dei dati, apparecchiature per la sicurezza dei dati ed apparecchiature di sicurezza per linee di trasmissione e di segnalazione, utilizzanti procedimenti di cifratura; f. apparecchiature per l'identificazione, l'autenticazione ed il caricamento di chiavi crittografiche ed apparecchiature per la gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche; g. apparecchiature di guida e navigazione; h. apparecchiatura per la trasmissione di comunicazioni radio digitali a diffusione troposferica; i. demodulatori digitali appositamente progettati per messaggi di intelligence; j. sistemi automatizzati di comando e di controllo. N.B.: per il software associato al sistema radio definito dal software (SDR), cfr. la cat. 21. b. Apparecchiature di disturbo dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) e loro componenti appositamente progettati; c. Veicoli spaziali appositamente progettati o modificati per uso militare, e componenti di veicoli spaziali appositamente progettati per uso militare. Categoria 12. Sistemi d'arma a energia cinetica ad alta velocita' e relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. sistemi d'arma ad energia cinetica appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati e modelli di collaudo, inclusi la strumentazione diagnostica e i bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia cinetica. N.B.: per i sistemi d'arma che impiegano munizioni costituite da sottocalibri o che utilizzano solo propulsione chimica, e relativo munizionamento, cfr. cat. da 1 a 4. Nota 1 - La cat. 12 comprende quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia cinetica: a. sistemi di lancio-propulsione in grado di accelerare masse superiori a 0,1 g a velocita' maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o rapido; b. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia (ad esempio condensatori con elevata capacita' di immagazzinare energia), di gestione del calore, di condizionamento, di commutazione o di manipolazione del combustibile; e interfacce elettriche tra l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando elettrico della torretta; N.B.: cfr. anche voce 3A001.e.2. dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso per i condensatori con elevata capacita' di immagazzinare energia. c. sistemi di acquisizione e di inseguimento del bersaglio, di controllo del tiro e di valutazione del danno; d. sistemi autoguidati di ricerca, di guida o di propulsione deviata (accelerazione laterale) per proiettili. Nota 2 - La cat. 12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano uno dei seguenti metodi di propulsione: a. elettromagnetico; b. elettrotermico; c. a plasma; d. a gas leggero; o e. chimico (se usato in combinazione con uno dei suddetti metodi). Categoria 13. Corazzature o equipaggiamenti di protezione e costruzioni e componenti, come segue: a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. costruite per ottemperare a uno standard o una specifica militare; o 2. impiegabili per uso militare; N.B.: per le piastre antibalistiche, cfr. la cat. 13.d.2. b. costruzioni di materiali metallici o non metallici o relative combinazioni appositamente progettate per fornire protezione balistica per sistemi militari, e loro componenti appositamente progettati; c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili, e gusci, cuffie e imbottiture di conforto degli elmetti appositamente progettati; N.B.: per altri componenti o accessori di elmetti militari, cfr. la relativa categoria dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. d. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi, e loro componenti, come segue: 1. giubbetti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti, e loro componenti appositamente progettati; Nota - Ai fini della cat. 13.d.1., gli standard o le specifiche militari includono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione. 2. piastre per giubbetti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali. Nota 1 - La cat. 13.b. include materiali appositamente progettati per realizzare blindature reattive all'esplosione o per costruire shelter militari. Nota 2 - La cat. 13.c. non si applica agli elmetti di acciaio di tipo convenzionale che non siano equipaggiati, modificati o progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio. Nota 3 - Le cat. 13.c. e cat. 13.d. non si applicano agli elmetti, ne' ai giubbetti antibalistici ne' agli indumenti protettivi se sono al seguito dell'utente a scopo di protezione personale. Nota 4 - Gli unici elmetti appositamente progettati per il personale addetto alla bonifica di ordigni esplosivi ad essere sottoposti ad autorizzazione dalla cat. 13 sono quelli appositamente progettati per uso militare. N.B. 1: cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso. N.B. 2: per i «materiali fibrosi o filamentosi» utilizzati per la fabbricazione di indumenti antibalistici ed elmetti, cfr. voce 1C010 dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso. Categoria 14. Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare» o per la simulazione di scenari militari, simulatori appositamente progettati per l'addestramento all'uso delle armi o delle armi da fuoco di cui alla cat. 1 o cat. 2, e loro componenti ed accessori appositamente progettati. Nota tecnica: il termine apparecchiature specializzate per l'addestramento militare comprende modelli militari di addestratori d'attacco, di simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar, di generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento al tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile, di simulatori di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate alla formazione di piloti ed astronauti), di addestratori radar, di simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione, di simulatori di lancio di missili, di materiali per bersagli, di aeromobili teleguidati, di addestratori d'armamento, di addestratori per la guida di aeromobili teleguidati, di unita' di addestramento mobili e di apparecchiature di addestramento per operazioni militari terrestri. Nota 1 - La cat. 14 comprende i sistemi di generazione di immagine e sistemi interattivi di scenari per simulatori appositamente progettati o modificati per uso militare. Nota 2 - La cat. 14 non si applica alle apparecchiature appositamente progettate per l'addestramento all'uso di armi da caccia o armi sportive. Categoria 15. Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e accessori appositamente progettati: a. registratori e apparecchiature per il trattamento delle immagini; b. apparecchi da ripresa, apparecchiature fotografiche e apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini; d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica; e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar; f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per le apparecchiature di cui ai alla cat. da 15.a. alla cat. 15.e. Nota - La cat. 15.f. comprende apparecchiature appositamente progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia dei sistemi militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione. Nota - La cat. 15 non si applica ai «tubi intensificatori di immagine di prima generazione» o alle apparecchiature appositamente progettate per incorporarli. N.B.: per la classificazione dei congegni di mira incorporanti «tubi intensificatori di immagine di prima generazione», cfr. cat. 1, cat. 2 e cat. 5.a. N.B.: cfr. anche voci 6A002.a.2. e 6A002.b. dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso. Categoria 16. Forgiati, fusioni ed altri prodotti semilavorati, appositamente progettati per i materiali di cui alle cat. 1 alla cat. 4, cat. 6, cat. 9, cat. 10, cat. 12 o cat. 19. Nota - La cat. 16 si applica ai prodotti semilavorati quando sono identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o dalla funzione. Categoria 17. Apparecchiature varie, materiali e «librerie» come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate o modificate per uso militare, come segue: 1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather), a circuito chiuso e semichiuso; 2. apparecchiature per il nuoto subacqueo appositamente progettate per l'uso con le apparecchiature subacquee di cui alla cat. 17.a.1.; N.B.: cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'Unione europea dei prodotti e tecnologie a duplice uso. b. apparecchiature da costruzione appositamente progettate per uso militare; c. accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione delle segnature, appositamente progettati per uso militare; d. apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente progettate per essere utilizzate in zona di combattimento; e. «robot», unita' di comando di «robot» e «dispositivi di estremita'» di «robot», aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. appositamente progettati per uso militare; 2. dotati di mezzi di protezione dei collegamenti idraulici contro perforazioni prodotte dall'esterno causate da frammenti balistici (ad esempio sistemi di autosigillatura dei collegamenti idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici con punto di infiammabilita' superiore a 839 K (566° C); o 3. appositamente progettati o predisposti per funzionare in ambiente sottoposto a impulsi elettromagnetici (EMP); Nota tecnica: l'espressione «impulsi elettromagnetici» non si riferisce all'interferenza non intenzionale causata dalle radiazioni elettromagnetiche provenienti da materiale situato nelle vicinanze (ad esempio macchine, apparecchiature o materiali elettronici) o da un fulmine. f. «librerie» appositamente progettate o modificate per uso militare con sistemi, apparecchiature o componenti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; g. apparecchiature nucleari per la generazione di energia o apparecchiature per la propulsione, compresi i «reattori nucleari», appositamente progettate per uso militare e loro componenti appositamente progettati o «modificati» per uso militare; h. apparecchiature e materiali, rivestiti o trattati per la soppressione della segnatura, appositamente progettati per uso militare, diversi da quelli di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; i. simulatori appositamente progettati per i «reattori nucleari» militari; j. officine mobili appositamente progettate o «modificate» per la manutenzione di apparecchiature militari; k. generatori da campo appositamente progettati o «modificati» per uso militare; l. containers intermodali ISO o carrozzerie amovibili (ossia casse mobili) appositamente progettati o modificati per uso militare; m. traghetti non contemplati altrove nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, ponti e pontoni, appositamente progettati per uso militare; n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo sviluppo dei prodotti di cui alle cat. 4, cat. 6, cat. 9 o cat. 10; o. apparecchiature di protezione «laser» (ad esempio, protezione degli occhi o dei sensori) appositamente progettate per uso militare; p. celle a combustibile diverse da quelle di cui ad altre voci dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, appositamente progettate o modificate per uso militare. Note tecniche: 1. non utilizzato dal 2014; 2. ai fini della cat. 17, per modificatosi intende qualsiasi cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro genere che conferisce a un prodotto non militare capacita' equivalenti a quelle di un prodotto appositamente progettato per uso militare. Categoria 18. Apparecchiature di «produzione» e relativi componenti, come segue: a. apparecchiature di produzione appositamente progettate o modificate per la produzione dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea e loro componenti appositamente progettati; b. impianti appositamente progettati per prove ambientali, e loro apparecchiature appositamente progettate, per la certificazione, la qualificazione o il collaudo di prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. Nota tecnica: ai fini della cat. 18 il termine «produzione» comprende sviluppo, valutazione, lavorazione, controllo e collaudo. Nota - Le cat. 18.a. e cat. 18.b.comprendono le seguenti apparecchiature: a. nitratori di tipo continuo; b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la forza centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti: 1. azionati da uno o piu' motori di potenza nominale totale superiore a 298 kW (400 hp); 2. in grado di sopportare un carico utile uguale o superiore a 113 kg; o 3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga uguale o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg; c. presse per disidratazione; d. estrusori a vite appositamente progettati o modificati per l'estrusione di esplosivi militari; e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi; f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi una capacita' di prodotto superiore a 227 kg; g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi; h. mole idrauliche per frantumare o macinare gli ingredienti degli «esplosivi» militari; i. apparecchiature per ottenere sia la sfericita' che l'uniformita' delle particelle della polvere metallica di cui alla cat. 8.c.8.; j. convertitori di corrente di convezione per la conversione delle sostanze di cui alla cat. 8.c.3. Categoria 19. Sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature associate o di contromisura e modelli di collaudo, come segue, e loro componenti appositamente progettati: a. sistemi a «laser» appositamente progettati per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; b. sistemi a fascio di particelle in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; c. sistemi a radio frequenza ad elevata potenza in grado di distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; d. apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione o l'identificazione dei sistemi dalla cat. 19.a. alla cat. 19.c., o per la difesa contro tali sistemi; e. modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i componenti di cui alla cat. 19; f. sistemi «laser» appositamente progettati per causare cecita' permanente alla visione non corretta, cioe' alla visione a occhio o alla visione con dispositivi di correzione visiva. Nota 1 - I sistemi d'arma ad energia diretta sottoposti ad autorizzazione dalla cat. 19 includono i sistemi le cui possibilita' derivano dall'applicazione controllata di: a. «laser» di potenza sufficiente per effettuare una distruzione simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali; b. acceleratori di particelle che proiettano un fascio di particelle cariche o neutre con potenza distruttiva; c. trasmettitori a fascio di onde a radiofrequenza di elevata potenza impulsiva o di elevata potenza media, in grado di produrre campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili i circuiti elettronici di un bersaglio distante. Nota 2 - La cat. 19 include quanto segue se appositamente progettato per sistemi d'arma a energia diretta: a. apparecchiature di produzione di potenza immediatamente disponibile, di immagazzinamento o di commutazione di energia, di condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile; b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio; c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio, la distruzione o il fallimento della missione del medesimo; d. apparecchiature di gestione, di propagazione o di puntamento del fascio; e. apparecchiature a scansione rapida del fascio per le operazioni rapide contro bersagli multipli; f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di coniugazione di fase; g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno; h. componenti di acceleratore «qualificati per impiego spaziale»; i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi; j. apparecchiature per il controllo e la scansione di un fascio di ioni ad alta energia; k. nastri «qualificati per impiego spaziale» per la neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi. Categoria 20. Apparecchiature criogeniche e a «superconduttori», come segue, e loro componenti e accessori appositamente progettati: a. apparecchiature appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in grado di funzionare durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103 K (-170° C); Nota - La cat. 20.a include i sistemi mobili contenenti o utilizzanti accessori o componenti fabbricati con materiali non metallici o non conduttori di elettricita', come le materie plastiche o i materiali impregnati di resine epossidiche. b. apparecchiature elettriche a «superconduttori» (macchine rotanti o trasformatori), appositamente progettate o configurate per essere installate a bordo di veicoli per applicazioni militari terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante il moto. Nota - La cat. 20.b. non si applica ai generatori omopolari ibridi di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo polo ruotante in un campo magnetico prodotto dalle bobine superconduttrici, a condizione che queste bobine rappresentino il solo elemento superconduttore del generatore. Categoria 21. #«Software», come segue: a. «software» appositamente progettato o modificato per uno dei seguenti fini: 1. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di apparecchiature contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; 2. «sviluppo» o «produzione» di materiali contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; o 3. «sviluppo», «produzione», funzionamento o manutenzione di «software» contemplato dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; b. «software» specifico, diverso da quello di cui alla cat. 21.a, come segue: 1. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare, simulare o valutare sistemi d'arma militari; 2. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per modellare o simulare scenari operativi militari; 3. «software» per determinare gli effetti di armi convenzionali, nucleari, chimiche o biologiche; 4. «software» appositamente progettato per uso militare e appositamente progettato per applicazioni di comando, controllo, comunicazioni e informazioni (C3I) o applicazioni di comando, controllo, comunicazioni, computer e informazioni (C4I); c. «software», non indicato nelle cat. ML21.a. o cat. 21.b. appositamente progettato o modificato per consentire alle apparecchiature non contemplate dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea di espletare le funzioni militari delle apparecchiature di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. Categoria 22. «Tecnologia», come segue: a. tecnologia, diversa dalla tecnologia di cui alla cat. 22.b., necessaria allo sviluppo, alla produzione, al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea; b. «tecnologia», come segue: 1. «tecnologia necessaria» per la progettazione di impianti completi di produzione, per l'assemblaggio di componenti in tali impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di detti impianti per i prodotti contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, anche se i componenti medesimi non sono contemplati; 2. «tecnologia necessaria» allo «sviluppo» e alla «produzione» di armi portatili, anche se utilizzata per la riproduzione di armi portatili antiche; 3. non utilizzato dal 2013; N.B.: cfr. la cat. 22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata alla cat. 22.b.3. 4. non utilizzato dal 2013; N.B.: cfr. la cat. 22.a. per la «tecnologia» in precedenza contemplata alla cat. 22.b.4. 5. «tecnologia necessaria» esclusivamente per l'incorporazione dei «biocatalizzatori», di cui alla cat. 7.i.1., in sostanze vettori militari o materiali militari. Nota 1 - La tecnologia necessaria allo sviluppo, alla produzione, al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per prodotti non contemplati dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea. Nota 2 - La cat. 22 non si applica a: a. alla «tecnologia» minima necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione, di quei prodotti che non sono sottoposti ad autorizzazione o la cui esportazione sia stata autorizzata; b. alla «tecnologia» di «pubblico dominio», alla «ricerca scientifica di base» e alle informazioni minime necessarie per la richiesta di brevetti; c. alla «tecnologia» per l'induzione magnetica per la propulsione continua di dispositivi di trasporto civile. DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO Le definizioni dei termini usati nel presente elenco, in ordine alfabetico, sono le seguenti: Nota 1 - Le definizioni si applicano a tutto l'elenco. I riferimenti sono puramente indicativi e non hanno effetto sull'applicazione universale dei termini definiti nell'elenco. Nota 2 - Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco di definizioni assumono il significato definito solo quando sono riportati «tra virgolette doppie». Le definizioni di termini tra «virgolette singole» saranno riportate in una nota tecnica: che segue la pertinente voce. Negli altri casi le espressioni e i termini hanno il significato comunemente accettato (dizionario). Cat. 8 «Additivi»: sostanze impiegate nella formulazione di un esplosivo per migliorarne la qualita'. Cat. 8, 10, 14 «Aeromobile»: veicolo aereo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante. Cat. 10 «Dirigibile»: veicolo aereo a motore mantenuto in aria da gas piu' leggeri dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno. Cat. 11 «Sistemi automatizzati di comando e di controllo»: sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza operativa del gruppo, della formazione principale, della formazione tattica, dell'unita', della nave, della sottounita' o delle armi soggette al comando. Cio' si realizza tramite l'uso di calcolatori o altro hardware specializzato progettato per sostenere un'organizzazione militare di comando e controllo nelle sue funzioni. Le principali funzioni di un sistema automatizzato di comando e di controllo sono le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed elaborazione automatizzate efficaci delle informazioni; visualizzazione della situazione e delle circostanze che influiscono sulla preparazione e sulla condotta di operazioni di combattimento; calcoli operativi e tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o gli elementi dell'ordine operativo di battaglia o dello spiegamento di battaglia in funzione della missione o della fase dell'operazione; preparazione di dati per la valutazione della situazione e la presa di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della battaglia; simulazione delle operazioni tramite calcolatore. Cat. 22 «Ricerca scientifica di base»: lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici. Cat. 7, 22 «Biocatalizzatori»: enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche o altri composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica e ne accelerano la degradazione. Nota tecnica: per enzimi si intendono i biocatalizzatori per specifiche reazioni chimiche o biochimiche. Cat. 7 «Agenti biologici»: patogeni o tossine, selezionati o modificati (in modo da alterare la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche di disseminazione o la resistenza ai raggi UV) al fine di causare vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le attrezzature, o danneggiare i raccolti o l'ambiente. Cat. 7 «Biopolimeri»: macromolecole biologiche come segue: a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche; b. «anticorpi monoclonali», «policlonali» o «anti-idiotipici»; c. «recettori» appositamente progettati o trattati. Note tecniche: 1. per «anticorpi anti-idiotipici» si intendono gli anticorpi che si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri anticorpi; 2. per «anticorpi monoclonali» si intendono le proteine che si fissano al sito antigenico e sono prodotte da un singolo clone di cellule; 3. per «anticorpi policlonali» si intende un insieme di proteine che si fissa ad un antigene specifico e e' prodotto da piu' di un clone di cellule; 4. per «recettori» si intendono le strutture macromolecolari biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto sulle funzioni fisiologiche. Cat. 4, 10 «Aeromobile civile»: gli «aeromobili» elencati per designazione nelle liste pubbliche di certificazione di aeronavigabilita' stilate dalle autorita' per l'aviazione civile di uno o piu' Stati membri dell'Unione europea o di uno o piu' Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar per rotte commerciali civili nazionali ed internazionali o per legittimo uso civile, privato o di affari. Cat. 1 «Arma da fuoco disattivata»: arma da fuoco resa inerte (non in grado di sparare proiettili) mediante processi definiti dalle autorita' nazionali degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar. Tali processi modificano in modo permanente le parti essenziali dell'arma da fuoco. Ai sensi delle legislazioni e delle regolamentazioni nazionali la disattivazione dell'arma da fuoco puo' essere attestata da un certificato rilasciato da un'autorita' competente e puo' essere indicata mediante marcatura su una parte essenziale dell'arma. Cat. 17, 21, 22 «Sviluppo»: e' relativo a tutti gli stadi che precedono la produzione di serie, quali: progettazione, ricerca di progetto, analisi di progetto, metodologia di progetto, assemblaggio e collaudo di prototipi, piani di produzione pilota, dati di progettazione, processo di trasformazione dei dati di progetto in un prodotto, progettazione di configurazione, progettazione di integrazione, rappresentazioni grafiche. Cat. 17 «Dispositivi di estremita'»: pinze, unita' attive di lavorazione ed ogni altro attrezzo collegato alla piastra terminale del braccio di manipolazione del robot. Nota tecnica: «Unita' attiva di lavorazione»: dispositivo per l'applicazione di potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilita' al pezzo da lavorare. Cat. 8 «Materiali energetici»: sostanze o miscele che reagiscono chimicamente producendo l'energia necessaria per l'applicazione prevista. Esplosivi, materiali pirotecnicie propellentisono sottoclassi dei materiali energetici. Cat. 8, 18 «Esplosivi»: sostanze o miscele di sostanze solide, liquide o gassose che, utilizzate come cariche di innesco, di booster o cariche principali in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni, servono per la detonazione. Cat. 7 «Vettori di espressione»: portatori (cioe' plasmidi o virus) utilizzati per introdurre materiale genetico in cellule ospiti. Cat. 13 «Materiali fibrosi o filamentosi»: comprendono: a. monofilamenti continui; b. filati e fasci di fibre continui; c. nastri, tessuti e mat irregolari e passamaneria; d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate; e. materiali filiformi monocristallini o policristallini di qualsiasi lunghezza; f. pasta di poliammide aromatica. Cat. 15 «Tubi intensificatori di immagine di prima generazione»: tubi focalizzati elettrostaticamente, che utilizzano fibre ottiche o piastre vetrificate in ingresso ed uscita, fotocatodi multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di piastra a microcanali. Cat. 17 «Cella a combustibile»: un dispositivo elettrochimico che converte l'energia chimica direttamente in elettricita' a corrente continua (c.c.) consumando combustibile da una fonte esterna. Cat. 22 «Di pubblico dominio»: si applica al presente elenco e qualifica la tecnologia o il software disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione. Nota - Le restrizioni conseguenti ad un copyright non impediscono ad una tecnologia o software di essere considerati come di pubblico dominio. Cat. 9, 19 «Laser»: materiale che produce nel tempo e nello spazio luce coerente mediante l'amplificazione per emissione stimolata di radiazione. Cat. 17 «Libreria» (banca dati tecnica parametrica): una raccolta di informazioni tecniche, la cui consultazione potrebbe incrementare le prestazioni di sistemi, apparecchiature o componenti pertinenti. Cat. 10 «Veicoli piu' leggeri dell'aria»: palloni e «dirigibili» che, per innalzarsi, utilizzano aria calda o altri gas piu' leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno. Cat. 21 «Microprogramma»: sequenza di istruzioni elementari, contenuta in una memoria speciale, la cui esecuzione e' comandata dall'introduzione della sua istruzione di riferimento in un registro di istruzioni. Cat. 17 «Reattore nucleare»: comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore o a questo direttamente fissati, le apparecchiature di regolazione della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono il fluido refrigerante primario del nocciolo del reattore, che entrano in contatto diretto con questo fluido o ne permettono la regolazione. Cat. 8 «Precursori»: specialita' chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi. Cat. 18, 21, 22 «Produzione»: comprende tutti gli stadi di produzione quali: ingegneria della produzione, fabbricazione, integrazione, assemblaggio (montaggio), ispezione, collaudo, assicurazione qualita'. Cat. 21 «Programma»: sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale forma. Cat. 8 «Propellenti»: sostanze o miscele che reagiscono chimicamente per produrre ingenti quantita' di gas caldi a velocita' controllate per effettuare un lavoro meccanico. Cat. 4, 8 «Pirotecnici»: miscele di combustibili e di ossidanti solidi o liquidi che, quando innescati, subiscono una reazione chimica a velocita' controllata generatrice di energia con l'intento di produrre determinati ritardi pirici o quantita' di calore, di rumore, di fumo, di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I materiali piroforici sono un sottogruppo di materiali pirotecnici che non contengono ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria. Cat. 22 «Necessaria»: nel modo in cui e' applicato alla tecnologia, si riferisce soltanto a quella porzione di tecnologia particolarmente responsabile del raggiungimento o del superamento di livelli di prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione. Tale tecnologia necessaria puo' essere condivisa da prodotti differenti. Cat. 7 «Agenti antisommossa»: sostanze che, nelle condizioni d'uso previste per fini antisommossa, provocano rapidamente temporanea irritazione o incapacita' fisica che scompare in alcuni minuti dal termine dell'esposizione alle medesime. (I gas lacrimogeni sono un sottogruppo degli agenti antisommossa). Cat. 17 «Robot»: meccanismo di manipolazione del tipo a traiettoria continua o punto a punto che puo' utilizzare sensori ed avente tutte le caratteristiche seguenti: a. in grado di eseguire piu' funzioni; b. in grado di posizionare od orientare materiali, pezzi, utensili o dispositivi speciali tramite movimenti variabili nello spazio tridimensionale; c. avente tre o piu' dispositivi di asservimenti ad anello chiuso od aperto (compresi i motori passo-passo); e d. dotato di programmabilita' accessibile all'utente usando il metodo di apprendimento (impara e ripeti) o mediante calcolatore elettronico che puo' essere un controllore logico programmabile, ossia senza intervento meccanico. Per programmabilita' accessibile all'utente si intende la possibilita' per l'utente di inserire, modificare o sostituire «programmi» con mezzi diversi da: a. una modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni; o b. la messa a punto di comandi di funzioni, compresa l'introduzione di parametri. Nota - La definizione sopra riportata non comprende i dispositivi seguenti: 1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o controllabili tramite telecomando; 2. meccanismi di manipolazione a sequenza fissa, cioe' dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti secondo movimenti programmati con limitazione meccanica. I movimenti programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli non sono variabili o modificabili con mezzi meccanici, elettronici o elettrici; 3. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile ed a regolazione meccanica, cioe' dispositivi mobili automatizzati i cui movimenti sono programmati e delimitati tramite mezzi meccanici. I movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da fermi fissi ma regolabili quali spine o camme. La sequenza dei movimenti e la scelta delle traiettorie o degli angoli sono variabili nel quadro della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche della configurazione programmata (ad esempio cambi di spine o scambi di camme) su uno o piu' assi di movimento sono realizzate esclusivamente con operazioni meccaniche; 4. meccanismi di manipolazione a sequenza variabile non servoassistiti, cioe' dispositivi che si muovono in modo automatizzato, funzionanti secondo movimenti programmati fissati meccanicamente. Il programma e' variabile, ma la sequenza e' attivata solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari o dai fermi regolabili fissati meccanicamente; 5. carrelli gru a piattaforma definiti come sistemi di manipolazione funzionanti a coordinate cartesiane, costruiti come parte integrante di una cortina verticale di scompartimenti di immagazzinamento e progettati per accedere al contenuto degli scompartimenti per immagazzinare o prelevare. Cat. 21 «Software»: raccolta di uno o piu' programmi o microprogrammi fissati su qualsiasi supporto tangibile di espressione. Cat. 11 «Veicoli spaziali»: satelliti attivi e passivi e sonde spaziali. Cat. 19 «Qualificato per impiego spaziale»: progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove con esito positivo, per funzionare ad altitudini superiori a 100 km dalla superficie terrestre. Nota - La determinazione di qualificato per impiego spaziale di uno specifico prodotto mediante prove non implica che altri prodotti della stessa serie o dello stesso modello di fabbricazione siano qualificati per impiego spaziale se non sono stati sottoposti a prove individuali. Cat. 20 «Superconduttori»: materiali, cioe' metalli, leghe o composti che possono perdere tutta la resistenza elettrica (cioe' che possono raggiungere una conduttivita' elettrica infinita e trasportare grandissime correnti elettriche senza produrre calore per effetto Joule). La temperatura critica (a volte denominata temperatura di transizione) di un uno specifico materiale superconduttore e' la temperatura alla quale il materiale perde ogni resistenza al flusso di una corrente elettrica continua. Nota tecnica: lo stato «superconduttore» di un materiale e' individualmente caratterizzato da una temperatura critica, un campo magnetico critico, che e' funzione della temperatura, e una densita' di corrente critica, che e' funzione sia del campo magnetico sia della temperatura. Cat. 22 «Tecnologia»: informazioni specifiche necessarie allo sviluppo, produzione, al funzionamento, all'installazione, alla manutenzione (verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa a nuovo di un prodotto. L'informazione puo' rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica. La tecnologia specifica per l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea figura alla cat. 22. Note tecniche: 1. i dati tecnici possono presentarsi sotto forma di copie cianografiche, piani, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi quali dischi, nastri, memorie a sola lettura; 2. la «assistenza tecnica» puo' rivestire varie forme quali istruzione, trasferimento di specializzazioni, addestramento, organizzazione del lavoro e servizi di consulenza. La assistenza tecnica puo' comportare il trasferimento di dati tecnici. Cat. 10 «Velivoli senza pilota» (UAV): qualsiasi aeromobile capace di alzarsi in volo e di eseguire il volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo.