Art. 2 
 
  All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile  2014,  citato
in premessa il punto 6.3 lettera b) numero 4 e' abrogato e sostituito
dal seguente: 
    «4.  codice  alfanumerico  del  contenitore  o  dei   contenitori
cisterna. E' ammesso l'utilizzo del numero di booking con obbligo  da
parte dell'armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del
comandante  della  nave  di  inserire  il  codice  alfanumerico   del
contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico PMIS (o
in modalita' cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema  PMIS)
non appena in possesso dello stesso e  comunque  prima  dell'ingresso
del contenitore  in  porto,  pena  la  decadenza  dell'autorizzazione
rilasciata».