Art. 2 All'art. 6 dell'allegato al decreto in data 7 aprile 2014, citato in premessa il punto 6.3 lettera b) numero 4 e' abrogato e sostituito dal seguente: «4. codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna. E' ammesso l'utilizzo del numero di booking con obbligo da parte dell'armatore, ovvero del raccomandatario marittimo, ovvero del comandante della nave di inserire il codice alfanumerico del contenitore o dei contenitori cisterna su sistema informatico PMIS (o in modalita' cartacea per i porti ancora sprovvisti di sistema PMIS) non appena in possesso dello stesso e comunque prima dell'ingresso del contenitore in porto, pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata».