(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini di cui all'art. 1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve
prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente
composizione ampelografica: 
      «Matera» Rosso: Sangiovese: minimo 60%; Primitivo: minimo  30%,
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca nera, non aromatici, idonei  alla  coltivazione  nella  regione
Basilicata, fino ad un massimo del 10%. 
      «Matera» Primitivo: Primitivo: minimo 90%,  possono  concorrere
alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a  bacca  nera,  non
aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad
un massimo del 10%. 
      «Matera» Primitivo  Passito:  Primitivo:  minimo  90%,  possono
concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca  nera,
non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  regione  Basilicata,
fino ad un massimo del 10%. 
      «Matera» Rosato: Primitivo: minimo 90%, possono concorrere alla
produzione di detto vino altri vitigni  a  bacca  nera,  idonei  alla
coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%. 
      «Matera»  Moro:  Cabernet  Sauvignon:  minimo  60%;  Primitivo:
minimo 20%; Merlot: minimo 10%, possono concorrere alla produzione di
detto vino altri vitigni a bacca nera,  non  aromatici,  idonei  alla
coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%. 
      «Matera»  Moro  Riserva:  Cabernet   Sauvignon:   minimo   60%;
Primitivo: minimo 20%; Merlot: minimo 10%,  possono  concorrere  alla
produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera,  non  aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo
del 10%. 
      «Matera» Greco: Greco:  minimo  85%,  possono  concorrere  alla
produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non  aromatici,
idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo
del 15%. 
      «Matera» Bianco: Malvasia bianca  di  Basilicata:  minimo  85%,
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca bianca non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione
Basilicata, fino ad un massimo del 15%. 
      «Matera» Bianco Passito: Malvasia bianca di Basilicata:  minimo
85%, possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione
Basilicata, fino ad un massimo del 15%. 
      «Matera» Spumante: Malvasia bianca di Basilicata:  minimo  85%;
possono concorrere alla produzione di  detto  vino  altri  vitigni  a
bacca bianca non aromatici, idonei alla  coltivazione  nella  Regione
Basilicata, fino ad un massimo del 15%. 
      «Matera»  Spumante  Rose':  Primitivo:  minimo   90%,   possono
concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca  nera,
idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo
del 10%.