(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Condizioni naturali dell'ambiente.  Le  condizioni  ambientali
dei vigneti destinati alla produzione dei  vini  a  denominazione  di
origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della  zona
atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    2. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei  per  le
produzioni della denominazione di origine di cui trattasi. 
    3. Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti  la
densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore  a  3.300  in
coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a
bacca nera. 
    4. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto,
le forme di allevamento ed i  sistemi  di  potatura  consentiti  sono
quelli gia' usati nella zona. Per i nuovi  impianti  sono  consentite
solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice. 
    5. E' facolta'  della  regione,  successivamente,  consentire  le
forme di  allevamento  diverse  (fatta  esclusione  per  le  pergole)
qualora siano tali  da  migliorare  la  gestione  dei  vigneti  senza
determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 
    6.  Forzature  ed  irrigazione.  E'  vietata  ogni   pratica   di
forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    7.  La  produzione  massima  di  uva  ad  ettaro  e   il   titolo
alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti: 
 
=====================================================================
|                  |                     |  Titolo alcoolometrico   |
|                  |   Produzione uva    |Volumico naturale minimo %|
|    Tipologia     | tonnellate/ ettaro  |           vol            |
+==================+=====================+==========================+
|«Matera» Rosso    |         10          |          11,50           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Primitivo|         10          |          12,50           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Primitivo|                     |                          |
|Passito           |         10          |          14,50           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Rosato   |         10          |          12,00           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Moro     |         10          |          11,50           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Moro     |                     |                          |
|Riserva           |         10          |          13,00           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Greco    |         10          |          10,50           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Bianco   |         10          |          10,50           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Bianco   |                     |                          |
|Passito           |         10          |          13,00           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Spumante |         10          |          12,00           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
|«Matera» Spumante |                     |                          |
|Rose'             |         10          |          12,00           |
+------------------+---------------------+--------------------------+
 
    8. Anche in annate eccezionalmente  favorevoli,  la  resa  dovra'
essere riportata nei  limiti  di  cui  sopra  purche'  la  produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi. 
    9.  L'esubero  potra'  essere  destinato,  se  ne  sussistono   i
requisiti, all'ottenimento  della  I.G.T.  «Basilicata».  Qualora  la
produzione superi detto limite di tolleranza,  l'intera  partita  non
potra' essere rivendicata a D.O.C. «Matera». 
    10. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione  massima  di
uva a ettaro deve essere rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata nella vite.