Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Matera» devono essere quelle normali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'. 2. I vigneti devono trovarsi sui terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui trattasi. 3. Densita' di impianto. Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densita' dei ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata, sia per le uve a bacca bianca che per le uve a bacca nera. 4. Forme di allevamento e sesti di impianto. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura consentiti sono quelli gia' usati nella zona. Per i nuovi impianti sono consentite solo forme di allevamento riconducibili alla spalliera semplice. 5. E' facolta' della regione, successivamente, consentire le forme di allevamento diverse (fatta esclusione per le pergole) qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve. 6. Forzature ed irrigazione. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 7. La produzione massima di uva ad ettaro e il titolo alcoolometrico volumico naturale minimo sono i seguenti: ===================================================================== | | | Titolo alcoolometrico | | | Produzione uva |Volumico naturale minimo %| | Tipologia | tonnellate/ ettaro | vol | +==================+=====================+==========================+ |«Matera» Rosso | 10 | 11,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Primitivo| 10 | 12,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Primitivo| | | |Passito | 10 | 14,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Rosato | 10 | 12,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Moro | 10 | 11,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Moro | | | |Riserva | 10 | 13,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Greco | 10 | 10,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Bianco | 10 | 10,50 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Bianco | | | |Passito | 10 | 13,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Spumante | 10 | 12,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+ |«Matera» Spumante | | | |Rose' | 10 | 12,00 | +------------------+---------------------+--------------------------+ 8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. 9. L'esubero potra' essere destinato, se ne sussistono i requisiti, all'ottenimento della I.G.T. «Basilicata». Qualora la produzione superi detto limite di tolleranza, l'intera partita non potra' essere rivendicata a D.O.C. «Matera». 10. Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata nella vite.