Art. 5. Norme per la vinificazione 1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonche' l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3. Conformemente all'art. 8 del regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli; inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa dell'unione europea e nazionale. 2. La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Matera» Spumante e «Matera» Spumante Rose' deve essere effettuate con fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale. 3. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. 4. La resa massima dell'uva in vino, comprese le aggiunte per le elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti: =================================================================== | | resa uva | | tipologia | /vino % | +=====================================================+===========+ |«Matera» Rosso | 70 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Primitivo | 70 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Primitivo Passito | 50 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Rosato | 70 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Moro | 70 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Moro Riserva | 70 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Greco | 70 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Bianco | 70 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Bianco Passito | 50 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Spumante | 70 | +-----------------------------------------------------+-----------+ |«Matera» Spumante Rose' | 70 | +-----------------------------------------------------+-----------+ 5. Ai limiti suddetti e' ammessa una tolleranza massima del 5% senza che abbia il diritto alla rivendicazione a denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. 6. L'immissione al consumo delle tipologie «Matera» Rosso, «Matera» Primitivo, «Matera» Moro puo' avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di dodici mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. 7. L'immissione al consumo della tipologia «Matera» Moro Riserva puo' avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di 36 mesi di cui almeno ventiquattro mesi in botte a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve