(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione, la  spumantizzazione,  nonche'
l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di
produzione delimitata dall'art. 3. 
    Conformemente  all'art.  8  del  regolamento  CE   n.   607/2009,
l'imbottigliamento  o  il  condizionamento  deve  aver  luogo   nella
predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la  qualita'  o
la reputazione o garantire l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei
controlli; inoltre, a  salvaguardia  dei  diritti  precostituiti  dei
soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento  al
di  fuori  dell'area  di   produzione   delimitata,   sono   previste
autorizzazioni individuali in conformita' alla normativa  dell'unione
europea e nazionale. 
    2. La spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione
di origine controllata «Matera» Spumante e  «Matera»  Spumante  Rose'
deve essere effettuate con  fermentazione  in  bottiglia  secondo  il
metodo tradizionale. 
    3. E' consentito l'arricchimento dei mosti  e  dei  vini  di  cui
all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali. 
    4. La resa massima dell'uva in vino, comprese le aggiunte per  le
elaborazioni dei vini spumanti, sono le seguenti: 
 
 ===================================================================
 |                                                     | resa uva  |
 |                      tipologia                      |  /vino %  |
 +=====================================================+===========+
 |«Matera» Rosso                                       |    70     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Primitivo                                   |    70     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Primitivo Passito                           |    50     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Rosato                                      |    70     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Moro                                        |    70     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Moro Riserva                                |    70     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Greco                                       |    70     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Bianco                                      |    70     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Bianco Passito                              |    50     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Spumante                                    |    70     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 |«Matera» Spumante Rose'                              |    70     |
 +-----------------------------------------------------+-----------+
 
    5. Ai limiti suddetti e' ammessa una tolleranza  massima  del  5%
senza che abbia il diritto alla  rivendicazione  a  denominazione  di
origine controllata.  Oltre  detto  limite  decade  il  diritto  alla
denominazione di origine controllata per tutta la partita. 
    6.  L'immissione  al  consumo  delle  tipologie  «Matera»  Rosso,
«Matera» Primitivo, «Matera» Moro puo' avvenire solo dopo un  periodo
di maturazione obbligatorio di dodici mesi a partire dal 1°  novembre
dell'anno di produzione delle uve. 
    7. L'immissione al consumo della tipologia «Matera» Moro  Riserva
puo' avvenire solo dopo un periodo di maturazione obbligatorio di  36
mesi di cui almeno ventiquattro  mesi  in  botte  a  partire  dal  1°
novembre dell'anno di produzione delle uve