Art. 7. Designazione e presentazione 1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. 2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 3. Per i vini a denominazione di origine controllata Matera Rosso, Matera Primitivo, Matera Rosato, Matera Moro, Matera Moro Riserva, Matera Greco, Matera Bianco, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.