(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, sinonimi e similari. 
    2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni  sociali  e  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre   in   inganno   il
consumatore. 
    3. Per i vini  a  denominazione  di  origine  controllata  Matera
Rosso, Matera Primitivo, Matera  Rosato,  Matera  Moro,  Matera  Moro
Riserva, Matera Greco,  Matera  Bianco,  l'indicazione  in  etichetta
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.