(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
    1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo  in
recipienti di volume nominale fino a 10 litri. 
    2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e  nazionali  in
vigore. 
    3. Per tutti i vini i recipienti devono essere di vetro.