Art. 11. Senato accademico 1. Il senato accademico rappresenta la comunita' costituita dal personale e dagli studenti del Politecnico. Propone le linee di indirizzo per le attivita' di ricerca e formazione dell'Ateneo. Formula proposte sulla gestione delle risorse dell'Ateneo. Promuove sedi di discussione e confronto scientifico e culturale dell'Ateneo. 2. In particolare, il senato accademico: a) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, anch'esso espresso con analoga maggioranza assoluta, lo statuto e ogni sua successiva modifica secondo le procedure definite nel Titolo V del presente statuto; b) approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento generale di Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione; c) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti; d) approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico di Ateneo e decide, su proposta del rettore, sulle relative violazioni, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, secondo le modalita' previste dall'art. 10 della legge n. 240/2010; e) svolge una funzione di coordinamento e di raccordo tra le strutture didattiche e di ricerca di cui al Titolo III del presente statuto; svolge altresi' una funzione di coordinamento delle attivita' didattiche e formative qualora non venga istituita la struttura di raccordo di cui all'art. 21, comma 2, del presente statuto; f) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; g) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio in merito al documento di programmazione triennale di Ateneo previsto dalle leggi vigenti e in merito al piano strategico di Ateneo; h) formula proposte ed esprime pareri obbligatori sull'attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, Dipartimenti e altre eventuali strutture didattiche e di ricerca; i) esprime un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo di Ateneo che vengono proposti dal rettore al consiglio di amministrazione per l'approvazione; j) designa, su proposta del rettore, il componente effettivo del collegio dei revisori dei conti con funzioni di presidente; k) designa i componenti del consiglio di amministrazione non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; l) esprime parere obbligatorio in merito alla proposta di conferimento dell'incarico di direttore generale; m) individua tematiche di ricerca di particolare interesse per l'Ateneo e formula proposte agli organi e alle strutture competenti in merito ad azioni di sostegno e di indirizzo della ricerca; n) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso sottoposte dal rettore; o) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e dal regolamento generale di Ateneo. 3. Il senato accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore almeno quattro volte l'anno e all'occorrenza in via straordinaria. Il senato accademico e' comunque convocato dal rettore quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata. Le norme per il funzionamento del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. 4. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore, con funzioni di presidente; b) da quindici a ventiquattro docenti di ruolo, eletti tenendo in considerazione le aree scientifico-disciplinari presenti in Ateneo, tra i quali: i) nove rappresentanti di fascia, professori e ricercatori a tempo indeterminato; ii) i rappresentanti di ciascun Dipartimento, tra i quali direttori di Dipartimento in numero almeno pari ad un terzo del numero complessivo dei docenti di ruolo; c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato; e) un rappresentante dei titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca; f) un numero di rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto al dottorato di ricerca, pari al 15% (arrotondato all'intero superiore) del numero complessivo di componenti del senato, compreso il rettore. 5. I rappresentanti dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4, lettera b), sono eletti per fasce. L'elettorato attivo e passivo relativo ai rappresentanti di fascia e' composto da tutti i professori o ricercatori a tempo indeterminato appartenenti alla fascia. Il numero di rappresentanti per fascia e' proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e ricercatori confermati di Ateneo. La numerosita' viene ricalcolata a ogni rinnovo del senato accademico. Le posizioni vengono assegnate prima per quozienti pieni e poi secondo i resti, cominciando dal maggiore. 6. L'elettorato passivo dei rappresentanti di Dipartimento, di cui al comma 4, lettera b) i, e' costituito da tutti i professori e ricercatori a tempo indeterminato del Dipartimento. L'elettorato attivo dei rappresentanti di Dipartimento, di cui al comma 4, lettera b) i, e' costituito da tutti i professori di ruolo ed i ricercatori del Dipartimento. L'elezione dei rappresentanti di Dipartimento ha luogo secondo modalita' individuate dal regolamento generale di Ateneo. Qualora il numero di Dipartimenti sia inferiore a sei o superiore a quindici, si provvede a ridefinire la composizione del senato accademico, secondo la normativa vigente. 7. I componenti di cui al comma 4, lettera c), sono eletti dal personale tecnico-amministrativo. Le candidature devono essere presentate corredate da firme di colleghi della medesima tipologia di personale e da un curriculum vitae che verra' pubblicato su apposito sito di Ateneo, secondo indicazioni contenute nel regolamento generale di Ateneo. 8. Il componente di cui al comma 4, lettera d), e' eletto da tutti i ricercatori a tempo determinato. Resta in carica fino all'interruzione del contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima della scadenza del senato accademico. 9. Il componente di cui al comma 4, lettera e), e' eletto da tutti i titolari di assegno di ricerca in possesso del titolo di dottore di ricerca. Resta in carica fino all'interruzione del contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima della scadenza del senato accademico. 10. I rappresentanti degli studenti in senato accademico sono eletti secondo le norme specificate nel regolamento generale di Ateneo. 11. Per i rappresentanti di professori e ricercatori a tempo indeterminato di cui al comma 4, lettera b) i, le candidature per ciascuna fascia devono necessariamente comprendere un numero minimo di candidati per ciascun genere non inferiore alla meta' del numero di rappresentanti. Per i componenti di cui al comma 4, lettere d) ed e), e per i rappresentanti dei Dipartimenti di cui al comma 4, lettera b) ii, le candidature devono necessariamente comprendere almeno un candidato per ciascun genere. Per i rappresentanti di cui al comma 4, lettera c), le candidature devono necessariamente comprendere almeno due candidati per ciascun genere. Qualora alla chiusura del termine per candidarsi, le candidature non rispecchino i requisiti sopra indicati, vengono riaperti i termini di candidatura, per una sola volta, per la fascia o tipologia in questione. 12. Partecipano alle sedute del senato accademico senza diritto di voto e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale: il direttore generale; il prorettore; i vice rettori per la didattica e per la ricerca; ulteriori vice rettori che il rettore puo' individuare con apposito provvedimento, sentito il senato accademico. 13. Il senato accademico dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti una sola volta. 14. Il senato accademico e' presieduto dal rettore. 15. Il senato accademico e' convocato obbligatoriamente dal suo decano (escluso il rettore) qualora almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto presentino richiesta scritta per proporre mozione di sfiducia del rettore da sottoporre al corpo elettorale. Tale mozione puo' essere proposta non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato del rettore. La convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e la riunione e' presieduta dal decano medesimo. La mozione e' approvata con il voto favorevole di due terzi dei componenti il senato accademico, escludendo dal computo il rettore. 16. Per il quorum strutturale e funzionale si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 33 del presente statuto.