(Statuto-art. 11)
                              Art. 11. 
                          Senato accademico 
 
    1. Il senato accademico rappresenta la comunita'  costituita  dal
personale e dagli studenti  del  Politecnico.  Propone  le  linee  di
indirizzo per le  attivita'  di  ricerca  e  formazione  dell'Ateneo.
Formula proposte sulla gestione delle risorse  dell'Ateneo.  Promuove
sedi di discussione e confronto scientifico e culturale dell'Ateneo. 
    2. In particolare, il senato accademico: 
      a) approva,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  previo
parere  favorevole  del  consiglio  di   amministrazione,   anch'esso
espresso con analoga maggioranza assoluta,  lo  statuto  e  ogni  sua
successiva modifica secondo le procedure definite nel  Titolo  V  del
presente statuto; 
      b)  approva,  a  maggioranza  assoluta   dei   componenti,   il
regolamento   generale   di   Ateneo,   sentito   il   consiglio   di
amministrazione; 
      c)  approva,  previo  parere  favorevole   del   consiglio   di
amministrazione, i regolamenti di Ateneo in materia di didattica e di
ricerca, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti; 
      d)  approva,  previo  parere  favorevole   del   consiglio   di
amministrazione, il codice etico di Ateneo e decide, su proposta  del
rettore, sulle relative violazioni, qualora  non  ricadano  sotto  la
competenza del collegio di disciplina, secondo le modalita'  previste
dall'art. 10 della legge n. 240/2010; 
      e) svolge una funzione di coordinamento e di  raccordo  tra  le
strutture didattiche e di ricerca di cui al Titolo III  del  presente
statuto;  svolge  altresi'  una  funzione  di   coordinamento   delle
attivita' didattiche e  formative  qualora  non  venga  istituita  la
struttura di raccordo di cui  all'art.  21,  comma  2,  del  presente
statuto; 
      f) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di
didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; 
      g) formula proposte ed esprime un parere obbligatorio in merito
al documento di programmazione triennale  di  Ateneo  previsto  dalle
leggi vigenti e in merito al piano strategico di Ateneo; 
      h)   formula   proposte   ed   esprime    pareri    obbligatori
sull'attivazione,   modifica   o   soppressione   di   corsi,   sedi,
Dipartimenti e altre eventuali strutture didattiche e di ricerca; 
      i) esprime un parere obbligatorio sul  bilancio  di  previsione
annuale e triennale e sul conto  consuntivo  di  Ateneo  che  vengono
proposti  dal   rettore   al   consiglio   di   amministrazione   per
l'approvazione; 
      j) designa, su proposta del rettore,  il  componente  effettivo
del collegio dei revisori dei conti con funzioni di presidente; 
      k) designa i componenti del consiglio  di  amministrazione  non
appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; 
      l) esprime parere  obbligatorio  in  merito  alla  proposta  di
conferimento dell'incarico di direttore generale; 
      m) individua tematiche di ricerca di particolare interesse  per
l'Ateneo e formula proposte agli organi e alle  strutture  competenti
in merito ad azioni di sostegno e di indirizzo della ricerca; 
      n) esprime pareri su tutte le altre materie ad esso  sottoposte
dal rettore; 
      o) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
da norme generali e dal regolamento generale di Ateneo. 
    3. Il senato accademico e' convocato in via ordinaria dal rettore
almeno quattro volte l'anno e all'occorrenza in via straordinaria. Il
senato accademico e' comunque convocato dal rettore quando almeno  un
terzo dei suoi componenti ne faccia domanda motivata. Le norme per il
funzionamento del senato accademico sono  contenute  nel  regolamento
generale di Ateneo. 
    4. Il senato accademico e' composto da: 
      a) il rettore, con funzioni di presidente; 
      b) da quindici a ventiquattro docenti di ruolo, eletti  tenendo
in  considerazione  le  aree  scientifico-disciplinari  presenti   in
Ateneo, tra i quali: 
        i) nove rappresentanti di fascia, professori e ricercatori  a
tempo indeterminato; 
        ii) i rappresentanti di ciascun  Dipartimento,  tra  i  quali
direttori di Dipartimento in numero  almeno  pari  ad  un  terzo  del
numero complessivo dei docenti di ruolo; 
      c) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; 
      d) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato; 
      e) un rappresentante dei titolari  di  assegno  di  ricerca  in
possesso del titolo di dottore di ricerca; 
      f) un numero di  rappresentanti  degli  studenti,  di  cui  uno
iscritto al dottorato di ricerca, pari al 15% (arrotondato all'intero
superiore) del numero complessivo di componenti del senato,  compreso
il rettore. 
    5. I rappresentanti dei professori  e  dei  ricercatori  a  tempo
indeterminato di cui al comma 4, lettera b), sono eletti  per  fasce.
L'elettorato attivo e passivo relativo ai rappresentanti di fascia e'
composto da tutti i professori o ricercatori  a  tempo  indeterminato
appartenenti alla fascia. Il numero di rappresentanti per  fascia  e'
proporzionale al peso che la fascia ha sul complesso dei professori e
ricercatori confermati di Ateneo. La numerosita' viene ricalcolata  a
ogni rinnovo del senato accademico. Le  posizioni  vengono  assegnate
prima per quozienti pieni e poi  secondo  i  resti,  cominciando  dal
maggiore. 
    6. L'elettorato passivo dei rappresentanti  di  Dipartimento,  di
cui al comma 4, lettera b) i, e' costituito da tutti i  professori  e
ricercatori a  tempo  indeterminato  del  Dipartimento.  L'elettorato
attivo dei rappresentanti di Dipartimento, di cui al comma 4, lettera
b) i, e' costituito da tutti i professori di ruolo ed  i  ricercatori
del Dipartimento. L'elezione dei rappresentanti  di  Dipartimento  ha
luogo secondo  modalita'  individuate  dal  regolamento  generale  di
Ateneo. Qualora il numero di  Dipartimenti  sia  inferiore  a  sei  o
superiore a quindici, si provvede a ridefinire  la  composizione  del
senato accademico, secondo la normativa vigente. 
    7. I componenti di cui al comma 4, lettera c),  sono  eletti  dal
personale  tecnico-amministrativo.  Le  candidature   devono   essere
presentate corredate da firme di colleghi della medesima tipologia di
personale e da un curriculum vitae che verra' pubblicato su  apposito
sito  di  Ateneo,  secondo  indicazioni  contenute  nel   regolamento
generale di Ateneo. 
    8. Il componente di cui al comma 4,  lettera  d),  e'  eletto  da
tutti i  ricercatori  a  tempo  determinato.  Resta  in  carica  fino
all'interruzione del contratto di lavoro, qualora  questa  intervenga
prima della scadenza del senato accademico. 
    9. Il componente di cui al comma 4,  lettera  e),  e'  eletto  da
tutti i titolari di assegno di ricerca  in  possesso  del  titolo  di
dottore  di  ricerca.  Resta  in  carica  fino  all'interruzione  del
contratto di lavoro, qualora questa intervenga prima  della  scadenza
del senato accademico. 
    10. I rappresentanti degli studenti  in  senato  accademico  sono
eletti secondo le  norme  specificate  nel  regolamento  generale  di
Ateneo. 
    11. Per i rappresentanti di  professori  e  ricercatori  a  tempo
indeterminato di cui al comma 4, lettera b)  i,  le  candidature  per
ciascuna fascia devono necessariamente comprendere un  numero  minimo
di candidati per ciascun genere non inferiore alla meta'  del  numero
di rappresentanti. Per i componenti di cui al comma 4, lettere d)  ed
e), e per i rappresentanti  dei  Dipartimenti  di  cui  al  comma  4,
lettera b) ii,  le  candidature  devono  necessariamente  comprendere
almeno un candidato per ciascun genere. Per i rappresentanti  di  cui
al  comma  4,  lettera  c),  le  candidature  devono  necessariamente
comprendere almeno due candidati per  ciascun  genere.  Qualora  alla
chiusura del termine per candidarsi, le candidature non rispecchino i
requisiti sopra indicati, vengono riaperti i termini di  candidatura,
per una sola volta, per la fascia o tipologia in questione. 
    12. Partecipano alle sedute del senato accademico  senza  diritto
di voto e senza che la loro presenza  concorra  alla  formazione  del
numero legale: 
      il direttore generale; 
      il prorettore; 
      i vice rettori per la didattica e per la ricerca; 
      ulteriori vice rettori che  il  rettore  puo'  individuare  con
apposito provvedimento, sentito il senato accademico. 
    13. Il senato accademico dura in carica quattro  anni  e  i  suoi
componenti possono essere rieletti una sola volta. 
    14. Il senato accademico e' presieduto dal rettore. 
    15. Il senato accademico e' convocato obbligatoriamente  dal  suo
decano  (escluso  il  rettore)  qualora  almeno  un  terzo  dei  suoi
componenti con diritto  di  voto  presentino  richiesta  scritta  per
proporre mozione di sfiducia  del  rettore  da  sottoporre  al  corpo
elettorale. Tale mozione puo' essere proposta  non  prima  che  siano
trascorsi  due  anni  dall'inizio  del  mandato   del   rettore.   La
convocazione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento  della
richiesta e la riunione e' presieduta dal decano medesimo. La mozione
e' approvata con il voto favorevole di due terzi  dei  componenti  il
senato accademico, escludendo dal computo il rettore. 
    16. Per il quorum strutturale e funzionale si  fa  riferimento  a
quanto disposto dall'art. 33 del presente statuto.