Art. 13. Direttore generale 1. Il direttore generale e' l'organo cui e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui all' art. 16 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche. 2. Il direttore generale, in particolare: a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e degli obiettivi definiti dagli organi di Ateneo affidandone la gestione ai dirigenti e ai funzionari con incarico di responsabilita'; b) adotta gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo provvedendo anche ad assegnare o trasferire tale personale alle unita' organizzative, tenuto conto delle concrete esigenze organizzative; c) coordina, verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei funzionari responsabili ed esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia degli stessi; d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati; e) puo' stipulare e sottoscrivere, all'esclusivo fine di assicurare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di cui e' responsabile, contratti e convenzioni secondo una specifica disciplina definita dal regolamento di amministrazione e contabilita'. 3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per il direttore generale, e' esclusa ogni competenza e attribuzione in ordine alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 4. Il direttore generale e' scelto, previa valutazione dei curriculum, tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali svolte nell'ambito della direzione di strutture organizzative complesse. L'incarico e' attribuito dal consiglio di amministrazione, con motivata delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico. 5. L'incarico e' a tempo determinato e ha la durata di tre anni, rinnovabile, ed e' regolato con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto privato. 6. Il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attivita' svolta. 7. La determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale e' fissata in conformita' a criteri e parametri stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, il medesimo e' collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto. 9. Il direttore generale designa un vicario, scelto tra i dirigenti in servizio presso il Politecnico, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento, di assenza e di cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo direttore generale.