(Statuto-art. 13)
                              Art. 13. 
                         Direttore generale 
 
    1. Il direttore generale e' l'organo  cui  e'  attribuita,  sulla
base degli indirizzi forniti dal  consiglio  di  amministrazione,  la
complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse
strumentali  e  del  personale  tecnico-amministrativo   dell'Ateneo,
nonche' i compiti, in quanto compatibili, di cui  all'  art.  16  del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche. 
    2. Il direttore generale, in particolare: 
      a) cura l'attuazione, sul piano amministrativo, dei programmi e
degli obiettivi  definiti  dagli  organi  di  Ateneo  affidandone  la
gestione   ai   dirigenti   e   ai   funzionari   con   incarico   di
responsabilita'; 
      b)   adotta   gli    atti    di    gestione    del    personale
tecnico-amministrativo provvedendo anche ad  assegnare  o  trasferire
tale personale alle unita' organizzative, tenuto conto delle concrete
esigenze organizzative; 
      c) coordina, verifica e controlla l'attivita' dei  dirigenti  e
dei funzionari responsabili ed esercita i poteri sostitutivi in  caso
di inerzia degli stessi; 
      d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita
i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle  entrate  rientranti
nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati; 
      e)  puo'  stipulare  e  sottoscrivere,  all'esclusivo  fine  di
assicurare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di cui  e'
responsabile,  contratti  e   convenzioni   secondo   una   specifica
disciplina   definita   dal   regolamento   di   amministrazione    e
contabilita'. 
    3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
165/2001, per il direttore generale, e'  esclusa  ogni  competenza  e
attribuzione   in   ordine   alla   gestione    della    ricerca    e
dell'insegnamento. 
    4. Il  direttore  generale  e'  scelto,  previa  valutazione  dei
curriculum,   tra   persone   dotate   di   elevata    qualificazione
professionale  e  comprovata  esperienza  pluriennale  con   funzioni
dirigenziali  svolte  nell'ambito  della   direzione   di   strutture
organizzative complesse. L'incarico e' attribuito  dal  consiglio  di
amministrazione, con motivata delibera assunta a maggioranza assoluta
dei componenti, su proposta del rettore, sentito il parere del senato
accademico. 
    5. L'incarico e' a tempo determinato e ha la durata di tre  anni,
rinnovabile, ed e' regolato con un contratto di lavoro subordinato  a
tempo determinato di diritto privato. 
    6. Il direttore generale presenta  annualmente  al  consiglio  di
amministrazione una relazione sull'attivita' svolta. 
    7. La  determinazione  del  trattamento  economico  spettante  al
direttore generale e' fissata in conformita' a  criteri  e  parametri
stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
    8. In caso di conferimento dell'incarico a  dipendente  pubblico,
il medesimo e' collocato in aspettativa senza assegni  per  tutta  la
durata del contratto. 
    9. Il  direttore  generale  designa  un  vicario,  scelto  tra  i
dirigenti in servizio presso il Politecnico, che  lo  sostituisce  in
tutte le sue funzioni  in  caso  di  impedimento,  di  assenza  e  di
cessazione anticipata, fino all'entrata in carica del nuovo direttore
generale.