Art. 14. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione e' l'organo che adempie le funzioni di valutazione in tema di ricerca, didattica, diritto allo studio e gestione amministrativa. 2. Il nucleo di valutazione e' composto da cinque componenti tra cui un rappresentante eletto dagli studenti. I componenti non eletti sono scelti fra soggetti di elevata qualificazione professionale negli ambiti della formazione universitaria, della ricerca e della valutazione. Almeno tre componenti provengono da ambiti esterni all'Ateneo. Almeno due componenti devono essere esperti in materia di valutazione, anche in ambito non accademico. 3. Il nucleo di valutazione e' nominato con decreto rettorale su designazione del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una sola volta. Il senato accademico rende pubblici i criteri della selezione e i curriculum dei candidati. 4. Il nucleo di valutazione svolge le sue attivita' sulla base di criteri autonomamente determinati e in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, tenuto conto dei requisiti fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e da enti internazionali o sovranazionali nonche' degli indicatori individuati dal comitato paritetico per la didattica. 5. Il nucleo di valutazione propone al senato accademico, che li delibera, i criteri che l'Ateneo adotta, nelle sue diverse articolazioni, al fine di assicurare il presidio sulla qualita' e sul miglioramento continuo della didattica e della ricerca. 6. Il nucleo di valutazione tiene sotto osservazione l'efficacia del presidio sulla qualita' dell'Ateneo, le strategie istituzionali, il modo in cui queste sono messe in atto, monitorate e riesaminate, dai Dipartimenti e dalle altre unita' organizzative. 7. Al nucleo di valutazione sono attribuite tutte le funzioni previste dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo. 8. Il nucleo di valutazione, per adempiere la propria missione, ha libero accesso a tutti i dati riguardanti la didattica, la ricerca, le strutture e il personale e assicura la pubblicita' degli atti e la diffusione dei documenti approvati entro i limiti della normativa a tutela della riservatezza dei dati personali.