(Statuto-art. 15)
                              Art. 15. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Al collegio dei revisori dei conti spetta il  controllo  sulla
regolarita'  amministrativo-contabile  della  gestione,  secondo   le
disposizioni di legge vigenti. 
    2. Il collegio e' composto da: 
      a)  un  componente  effettivo,  con  funzioni  di   presidente,
individuato  tra  i  magistrati  amministrativi  e  contabili  e  gli
avvocati dello Stato; 
      b) un componente  effettivo  e  uno  supplente,  designati  dal
Ministero dell'economia e delle finanze; 
      c)  un  componente  effettivo  e  uno  supplente,  scelti   dal
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  tra
dirigenti e funzionari del Ministero stesso. 
    3. Il componente di cui alla  lettera  a)  del  comma  precedente
viene designato dal senato accademico su proposta del rettore. 
    4. Almeno due componenti del collegio devono essere  iscritti  al
Registro dei revisori contabili. 
    5.  L'incarico  di  componente  del  collegio  non  puo'   essere
conferito a dipendenti dell'Ateneo. 
    6. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati
dal rettore, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati
per una sola volta.