Art. 15. Collegio dei revisori dei conti 1. Al collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarita' amministrativo-contabile della gestione, secondo le disposizioni di legge vigenti. 2. Il collegio e' composto da: a) un componente effettivo, con funzioni di presidente, individuato tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; b) un componente effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; c) un componente effettivo e uno supplente, scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso. 3. Il componente di cui alla lettera a) del comma precedente viene designato dal senato accademico su proposta del rettore. 4. Almeno due componenti del collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili. 5. L'incarico di componente del collegio non puo' essere conferito a dipendenti dell'Ateneo. 6. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono nominati dal rettore, durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.