Art. 16. Collegio di disciplina 1. Il collegio di disciplina, come previsto dall'art. 10 della legge n. 240/2010, e' l'organo di Ateneo competente a istruire procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. 2. Il collegio opera in applicazione del principio del giudizio tra pari e nel rispetto del contraddittorio. A tal fine il collegio si articola in tre sezioni ciascuna composta da professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, di cui tre membri effettivi e due supplenti. I presidenti effettivi e supplenti di ciascuna sezione sono esterni all'Ateneo. La prima sezione e' composta da professori di prima fascia e opera solo nei confronti dei professori di prima fascia, la seconda e' composta da professori di seconda fascia e opera solo nei confronti dei professori di seconda fascia, la terza sezione e' composta da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori. Un membro supplente subentrera' a un membro effettivo: nel caso in cui un membro effettivo sia dello stesso Dipartimento, o dello stesso settore scientifico-disciplinare, del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o affinita' sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; in ogni caso di assenza o di impedimento di un membro effettivo. In caso di illeciti commessi dal rettore la titolarita' del potere disciplinare e' in capo al decano dei professori di prima fascia di Ateneo. 3. Al fine di comporre il collegio, ogni Dipartimento propone una terna di nominativi (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia e un ricercatore a tempo indeterminato) individuati, a scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Tra tali nominativi, che costituiscono l'elettorato passivo, vengono eletti rispettivamente dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che costituiscono l'elettorato attivo, due componenti effettivi e uno supplente per ciascuna sezione. Le modalita' operative di tale procedura elettiva vengono definite dal «Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e per l'istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari». Il presidente effettivo e supplente di ciascuna delle tre sezioni e' un professore o un ricercatore a tempo indeterminato esterno all'Ateneo individuato attraverso apposito bando e designato dal senato accademico con modalita' definite nel «Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e per l'istruzione del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori universitari». 4. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale il voto piu' favorevole al professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare. 5. I membri del collegio di disciplina durano in carica sei anni.