(Statuto-art. 16)
                              Art. 16. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il collegio di disciplina, come previsto  dall'art.  10  della
legge n. 240/2010,  e'  l'organo  di  Ateneo  competente  a  istruire
procedimenti disciplinari nei confronti dei  professori  di  prima  e
seconda fascia e dei ricercatori. 
    2. Il collegio opera in applicazione del principio  del  giudizio
tra pari e nel rispetto del contraddittorio. A tal fine  il  collegio
si  articola  in  tre  sezioni  ciascuna  composta  da  professori  e
ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, di cui
tre membri effettivi  e  due  supplenti.  I  presidenti  effettivi  e
supplenti di ciascuna  sezione  sono  esterni  all'Ateneo.  La  prima
sezione e' composta da professori di prima fascia e  opera  solo  nei
confronti dei professori di prima fascia, la seconda e'  composta  da
professori  di  seconda  fascia  e  opera  solo  nei  confronti   dei
professori di  seconda  fascia,  la  terza  sezione  e'  composta  da
ricercatori a tempo indeterminato e  opera  solo  nei  confronti  dei
ricercatori. Un membro supplente subentrera' a un membro effettivo: 
      nel  caso  in  cui  un  membro  effettivo  sia   dello   stesso
Dipartimento, o dello stesso  settore  scientifico-disciplinare,  del
professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare; 
      nel caso in cui un membro effettivo abbia legami di parentela o
affinita' sino al 4° grado con il professore o ricercatore sottoposto
a procedimento disciplinare; 
      in  ogni  caso  di  assenza  o  di  impedimento  di  un  membro
effettivo. 
    In caso di illeciti  commessi  dal  rettore  la  titolarita'  del
potere disciplinare e' in capo al  decano  dei  professori  di  prima
fascia di Ateneo. 
    3. Al fine di comporre il collegio, ogni Dipartimento propone una
terna di nominativi (un professore di prima fascia, un professore  di
seconda fascia e un ricercatore a tempo indeterminato) individuati, a
scrutinio segreto, tra i suoi componenti. Tra  tali  nominativi,  che
costituiscono l'elettorato passivo,  vengono  eletti  rispettivamente
dai professori di prima e seconda fascia e dai  ricercatori  a  tempo
indeterminato  in  servizio  presso   l'Ateneo,   che   costituiscono
l'elettorato attivo, due componenti effettivi  e  uno  supplente  per
ciascuna sezione. Le modalita' operative di tale  procedura  elettiva
vengono definite dal «Regolamento per il funzionamento  del  collegio
di disciplina e per l'istruzione del  procedimento  disciplinare  nei
confronti  dei  professori  e  dei  ricercatori   universitari».   Il
presidente effettivo e supplente di ciascuna delle tre sezioni e'  un
professore o un ricercatore a tempo indeterminato esterno  all'Ateneo
individuato  attraverso  apposito  bando  e  designato   dal   senato
accademico  con  modalita'   definite   nel   «Regolamento   per   il
funzionamento del collegio  di  disciplina  e  per  l'istruzione  del
procedimento  disciplinare  nei  confronti  dei  professori   e   dei
ricercatori universitari». 
    4. Le delibere del collegio sono assunte a  maggioranza  assoluta
dei componenti e, in caso di parita' di voti, prevale  il  voto  piu'
favorevole al professore  o  ricercatore  sottoposto  a  procedimento
disciplinare. 
    5. I membri del collegio di disciplina durano in carica sei anni.