(Statuto-art. 17)
                              Art. 17. 
                     Comitato unico di garanzia 
 
    1. E' istituito  il  comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi  e
di verifica. Contribuisce a migliorare la  qualita'  complessiva  del
lavoro,  garantendo  un  ambiente  caratterizzato  dal  rispetto  dei
principi di pari  opportunita',  di  benessere  organizzativo  e  dal
contrasto di  qualsiasi  forma  di  discriminazione,  in  particolare
quelle connesse al genere, e di violenza morale  o  psichica  per  le
lavoratrici,  i  lavoratori,  nonche'  tutti  gli  appartenenti  alla
comunita' universitaria. 
    2.  Il  comitato  ha  composizione  paritetica,  secondo   quanto
stabilito con apposito  regolamento  di  Ateneo.  E'  formato  da  un
componente individuato da  ciascuna  delle  organizzazioni  sindacali
rappresentative  a  livello  di  Ateneo,  da  un   pari   numero   di
rappresentanti  del  Politecnico,  individuati   dal   consiglio   di
amministrazione, nonche'  da  altrettanti  componenti  supplenti.  Il
comitato e'  costituito  in  modo  da  assicurare  nel  complesso  la
presenza paritaria di entrambi i generi. Al comitato afferiscono  due
rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto  al  dottorato  di
ricerca, eletti secondo le norme specificate nel «Regolamento per  le
elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo ed
in  altri  organi  collegiali».  In  relazione  alla  complessita'  e
rilevanza dei compiti demandati al comitato  unico  di  garanzia,  le
rappresentanze  dovranno  possedere  requisiti  di  professionalita',
esperienza e attitudine. Il consiglio di amministrazione individua la
rappresentanza del Politecnico attraverso una  procedura  trasparente
di selezione delle candidature. 
    3. Il comitato unico di garanzia e' nominato dal rettore  e  dura
in carica sei anni. 
    4. Ai lavori del comitato e'  ammessa  la  partecipazione,  senza
diritto di voto, di soggetti non appartenenti all'Ateneo, nonche'  di
esperti, con modalita' da disciplinare  nel  regolamento  di  cui  al
comma successivo. 
    5. Il comitato adotta un apposito regolamento per  la  disciplina
delle modalita' di funzionamento. 
    6. Su proposta del comitato unico di garanzia, il rettore  nomina
una  consigliera  di  fiducia,  non  appartenente   all'Ateneo,   con
l'incarico di fornire consulenza e assistenza  al  personale  e  agli
studenti nei  casi  di  molestie  sessuali,  morali  o  comportamenti
discriminatori.