Art. 17. Comitato unico di garanzia 1. E' istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Il comitato ha compiti propositivi, consultivi e di verifica. Contribuisce a migliorare la qualita' complessiva del lavoro, garantendo un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunita', di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle connesse al genere, e di violenza morale o psichica per le lavoratrici, i lavoratori, nonche' tutti gli appartenenti alla comunita' universitaria. 2. Il comitato ha composizione paritetica, secondo quanto stabilito con apposito regolamento di Ateneo. E' formato da un componente individuato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di Ateneo, da un pari numero di rappresentanti del Politecnico, individuati dal consiglio di amministrazione, nonche' da altrettanti componenti supplenti. Il comitato e' costituito in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Al comitato afferiscono due rappresentanti degli studenti, di cui uno iscritto al dottorato di ricerca, eletti secondo le norme specificate nel «Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di governo ed in altri organi collegiali». In relazione alla complessita' e rilevanza dei compiti demandati al comitato unico di garanzia, le rappresentanze dovranno possedere requisiti di professionalita', esperienza e attitudine. Il consiglio di amministrazione individua la rappresentanza del Politecnico attraverso una procedura trasparente di selezione delle candidature. 3. Il comitato unico di garanzia e' nominato dal rettore e dura in carica sei anni. 4. Ai lavori del comitato e' ammessa la partecipazione, senza diritto di voto, di soggetti non appartenenti all'Ateneo, nonche' di esperti, con modalita' da disciplinare nel regolamento di cui al comma successivo. 5. Il comitato adotta un apposito regolamento per la disciplina delle modalita' di funzionamento. 6. Su proposta del comitato unico di garanzia, il rettore nomina una consigliera di fiducia, non appartenente all'Ateneo, con l'incarico di fornire consulenza e assistenza al personale e agli studenti nei casi di molestie sessuali, morali o comportamenti discriminatori.