(Statuto-art. 24)
                              Art. 24. 
                   Organizzazione della didattica 
 
    1. Il senato accademico identifica per ciascun corso di laurea  e
di laurea magistrale, un Dipartimento  di  riferimento,  responsabile
per lo svolgimento delle attivita' formative. 
    2. L'organizzazione e gestione dei corsi di laurea e dei corsi di
laurea magistrale e' realizzata tramite collegi dei corsi di  studio.
Un collegio dei corsi di studio e'  composto  dai  docenti  impegnati
negli insegnamenti previsti in uno o piu' corsi di  laurea  e  laurea
magistrale culturalmente omogenei o affini. Fa parte del collegio dei
corsi di studio una rappresentanza elettiva degli studenti. 
    3. I collegi sono individuati dal  senato  accademico  e  operano
secondo  le  indicazioni  di  coordinamento  provenienti  dal  senato
accademico ovvero  dalla  eventuale  struttura  di  raccordo  di  cui
all'art. 23, comma 2. 
    4. I professori di ruolo e i ricercatori del  collegio  eleggono,
su proposta del Dipartimento di riferimento, un  referente  per  ogni
corso di laurea e laurea  magistrale.  I  professori  di  ruolo  e  i
ricercatori del collegio eleggono un coordinatore, che  lo  presiede,
scegliendolo al suo interno tra i professori di ruolo e i ricercatori
a tempo indeterminato. 
    5. I referenti e i coordinatori durano in carica tre anni  e  non
possono rimanere in carica per piu' di due mandati consecutivi. 
    6. Le modalita' di elezione e di funzionamento sono  definite  da
appositi regolamenti.