Art. 24. Organizzazione della didattica 1. Il senato accademico identifica per ciascun corso di laurea e di laurea magistrale, un Dipartimento di riferimento, responsabile per lo svolgimento delle attivita' formative. 2. L'organizzazione e gestione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale e' realizzata tramite collegi dei corsi di studio. Un collegio dei corsi di studio e' composto dai docenti impegnati negli insegnamenti previsti in uno o piu' corsi di laurea e laurea magistrale culturalmente omogenei o affini. Fa parte del collegio dei corsi di studio una rappresentanza elettiva degli studenti. 3. I collegi sono individuati dal senato accademico e operano secondo le indicazioni di coordinamento provenienti dal senato accademico ovvero dalla eventuale struttura di raccordo di cui all'art. 23, comma 2. 4. I professori di ruolo e i ricercatori del collegio eleggono, su proposta del Dipartimento di riferimento, un referente per ogni corso di laurea e laurea magistrale. I professori di ruolo e i ricercatori del collegio eleggono un coordinatore, che lo presiede, scegliendolo al suo interno tra i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato. 5. I referenti e i coordinatori durano in carica tre anni e non possono rimanere in carica per piu' di due mandati consecutivi. 6. Le modalita' di elezione e di funzionamento sono definite da appositi regolamenti.