(Statuto-art. 25)
                              Art. 25. 
                Comitato paritetico per la didattica 
 
    1.  E'  istituita  una  commissione  paritetica  docenti-studenti
denominata comitato paritetico per la didattica con la  finalita'  di
cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. 
    2. Il comitato paritetico  per  la  didattica  e'  competente:  a
svolgere attivita' di monitoraggio  dell'offerta  formativa  e  della
qualita' della  didattica,  della  organizzazione  didattica  nonche'
dell'attivita' di servizio agli studenti e  di  supporto  al  diritto
allo  studio;  a  individuare  indicatori  per  la  valutazione   dei
risultati delle stesse. 
    3. Il comitato paritetico per la didattica redige annualmente una
relazione sulla didattica e sul complesso dei  servizi  forniti  agli
studenti,  formulando   pareri   ed   eventuali   proposte   per   il
miglioramento della didattica, la trasmette al senato  accademico  e,
per le parti di loro competenza, ai direttori  dei  Dipartimenti,  ai
referenti e ai coordinatori. 
    4. Il comitato paritetico per la  didattica  e'  composto  da  un
docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti.
I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito
nel regolamento generale di Ateneo. Il mandato dei docenti  dura  tre
anni ed e' rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale. 
    5. Il comitato paritetico per la didattica nomina al suo  interno
un presidente, scelto tra i docenti, e un vicepresidente  scelto  tra
gli studenti. 
    6. Il comitato paritetico per  la  didattica  nomina  il  garante
degli studenti.