Art. 25. Comitato paritetico per la didattica 1. E' istituita una commissione paritetica docenti-studenti denominata comitato paritetico per la didattica con la finalita' di cooperare al miglioramento dei servizi forniti agli studenti. 2. Il comitato paritetico per la didattica e' competente: a svolgere attivita' di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualita' della didattica, della organizzazione didattica nonche' dell'attivita' di servizio agli studenti e di supporto al diritto allo studio; a individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse. 3. Il comitato paritetico per la didattica redige annualmente una relazione sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti, formulando pareri ed eventuali proposte per il miglioramento della didattica, la trasmette al senato accademico e, per le parti di loro competenza, ai direttori dei Dipartimenti, ai referenti e ai coordinatori. 4. Il comitato paritetico per la didattica e' composto da un docente di ruolo per ogni Dipartimento e un ugual numero di studenti. I componenti sono designati su base elettiva secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo. Il mandato dei docenti dura tre anni ed e' rinnovabile; quello degli studenti ha durata biennale. 5. Il comitato paritetico per la didattica nomina al suo interno un presidente, scelto tra i docenti, e un vicepresidente scelto tra gli studenti. 6. Il comitato paritetico per la didattica nomina il garante degli studenti.