Art. 26. Scuola di dottorato 1. E' istituita la scuola di dottorato con lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attivita' formative relative ai dottorati di ricerca e alle scuole di specializzazione. Il suo funzionamento e' definito da apposito regolamento. 2. Sono organi della scuola di dottorato: il consiglio, il direttore, il comitato esecutivo. a) Il consiglio ha i seguenti compiti: individuare i nominativi dei candidati alla funzione di direttore della scuola; nominare i componenti del comitato esecutivo; definire le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attivita' del dottorato e delle scuole di specializzazione; coordinare le attivita' didattiche inerenti i corsi di dottorato e di specializzazione. b) Il consiglio della scuola e' costituito da: cinque professori universitari o ricercatori a tempo indeterminato anche esterni al Politecnico, nominati dal rettore su designazione del senato accademico, notoriamente qualificati per la rilevanza dell'attivita' scientifica; i coordinatori dei collegi dei docenti dei corsi di dottorato di ricerca con sede nei Dipartimenti, anche interateneo, del Politecnico e i direttori delle scuole di specializzazione; tre rappresentanti degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione presso il Politecnico, eletti con modalita' definite dall'apposito regolamento. c) Il direttore della scuola di dottorato e' nominato dal rettore su indicazione del consiglio della scuola. Il mandato dura tre anni ed e' rinnovabile una sola volta. d) Il direttore rappresenta la scuola di dottorato nel comitato di Ateneo per la ricerca, trasferimento tecnologico e servizi al territorio. e) Il comitato esecutivo e' formato dal direttore della scuola e da cinque componenti del consiglio tra cui almeno uno studente di dottorato o di specializzazione, individuati secondo criteri stabiliti da apposito regolamento e delibera su tutte le materie per le quali e' stato delegato dal consiglio.