(Statuto-art. 30)
                              Art. 30. 
                        Funzioni dirigenziali 
 
    1. I dirigenti e i titolari di incarico di  livello  dirigenziale
attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo le direttive
del direttore  generale,  i  programmi  deliberati  dagli  organi  di
Ateneo. 
    2. Dispongono dei mezzi e del personale tecnico-amministrativo ad
essi attribuiti  ed  esercitano  autonomi  poteri  di  spesa  per  le
attivita' e secondo i limiti ad essi assegnati dal direttore generale
e svolgono i compiti, in quanto compatibili, di cui all'art.  16  del
decreto  legislativo  n.  165/2001  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. 
    3.  Sono  titolari  di  competenze  proprie,  anche   in   ordine
all'adozione di atti con rilevanza esterna, e di competenze delegate. 
    4. Rispondono dei risultati conseguiti in termini  di  efficienza
nell'impiego delle risorse e di efficacia nella gestione in relazione
agli obiettivi prefissati, riferendone  periodicamente  al  direttore
generale. 
    5. Gli atti delegati alla competenza dei dirigenti possono essere
adottati dal direttore generale per particolari motivi di  necessita'
e urgenza, con provvedimento motivato.