Art. 35. Incompatibilita' e decadenza 1. Il mandato di rettore e' esclusivo. L'assunzione di incarichi remunerati non legati al proprio ruolo istituzionale presso soggetti esterni all'Ateneo da parte del rettore, e' sottoposta all'autorizzazione del senato accademico. 2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono: ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte; essere componenti di altri organi dell'Ateneo salvo che del consiglio di Dipartimento; rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato ne' ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita' italiane statali, non statali o telematiche; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca e nell'ANVUR. 3. La mancata partecipazione continuativa ai lavori del senato accademico o del consiglio di amministrazione da parte di un suo componente ne determina la decadenza, secondo modalita' e termini previsti nel regolamento generale di Ateneo.