(Statuto-art. 35)
                              Art. 35. 
                    Incompatibilita' e decadenza 
 
    1. Il mandato di rettore e' esclusivo. L'assunzione di  incarichi
remunerati non legati al proprio ruolo istituzionale presso  soggetti
esterni   all'Ateneo   da   parte   del   rettore,   e'    sottoposta
all'autorizzazione del senato accademico. 
    2.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di
amministrazione non possono: 
      ricoprire altre cariche accademiche,  fatta  eccezione  per  il
rettore  limitatamente  al  senato  accademico  e  al  consiglio   di
amministrazione e, per i  direttori  di  Dipartimento,  limitatamente
allo stesso senato  accademico,  qualora  risultino  eletti  a  farne
parte; 
      essere componenti di altri organi  dell'Ateneo  salvo  che  del
consiglio di Dipartimento; 
      rivestire alcun incarico di natura politica per la  durata  del
mandato ne' ricoprire la carica di rettore o far parte del  consiglio
di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di  valutazione
o del collegio dei revisori dei conti di altre  universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      svolgere   funzioni   inerenti    alla    programmazione,    al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero  dell'Istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   e
nell'ANVUR. 
    3. La mancata partecipazione continuativa ai  lavori  del  senato
accademico o del consiglio di amministrazione  da  parte  di  un  suo
componente ne determina la decadenza,  secondo  modalita'  e  termini
previsti nel regolamento generale di Ateneo.