(Statuto-art. 36)
                              Art. 36. 
             Sanzioni per la violazione del codice etico 
 
    1. Sulle violazioni del codice etico decide il senato accademico,
su proposta del rettore. 
    2.  Le  sanzioni  previste,  nel  rispetto   del   principio   di
gradualita', sono: 
      richiamo scritto; 
      sospensione  dalla  carica  accademica   o   dall'incarico   di
responsabilita' ricoperto, fino ad un anno; 
      decadenza  dalla   carica   accademica   o   dall'incarico   di
responsabilita' ricoperto; 
      impossibilita' di ricoprire cariche accademiche o incarichi  di
responsabilita', per un periodo non superiore a cinque anni.