Art. 36. Sanzioni per la violazione del codice etico 1. Sulle violazioni del codice etico decide il senato accademico, su proposta del rettore. 2. Le sanzioni previste, nel rispetto del principio di gradualita', sono: richiamo scritto; sospensione dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto, fino ad un anno; decadenza dalla carica accademica o dall'incarico di responsabilita' ricoperto; impossibilita' di ricoprire cariche accademiche o incarichi di responsabilita', per un periodo non superiore a cinque anni.