(Statuto-art. 37)
                              Art. 37. 
                 Norme per le designazioni elettive 
 
    1.  Le  designazioni  elettive  previste  dal  presente   statuto
avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto vota per non  piu'  di
un  terzo,  arrotondato  all'intero  superiore,  dei  nominativi   da
designare. 
    2. Salvo diversa previsione di legge o del presente statuto,  gli
elettorati passivi previsti per le cariche elettive sono riservati  a
coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari  alla
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
    3. Quattro mesi prima della scadenza del mandato  del  rettore  e
dei direttori di Dipartimento, le elezioni sono  indette  dal  decano
dei professori di prima  fascia  rispettivamente  dell'Ateneo  e  del
Dipartimento.  Il  decano  provvede  alla  costituzione  del   seggio
elettorale e alla designazione del suo presidente nella persona di un
professore di prima o seconda fascia. 
    4. Il mandato di direttore di  Dipartimento,  di  componente  del
senato accademico, del consiglio di amministrazione o del collegio di
disciplina, di direttore della scuola di dottorato,  di  coordinatore
di dottorato, di  direttore  della  scuola  di  master  e  formazione
permanente, di referente di  corso  di  studio,  di  coordinatore  di
collegio e ogni incarico accademico elettivo  puo'  essere  rinnovato
per una sola volta. 
    5. I professori di prima e seconda fascia nonche' i ricercatori a
tempo indeterminato che hanno optato per il regime a  tempo  definito
sono incompatibili con l'esercizio di cariche accademiche. 
    6. I professori che assumono la funzione di: rettore, prorettore,
componente del senato accademico o del consiglio di  amministrazione,
direttore di Dipartimento, componente  del  collegio  di  disciplina,
direttore della  scuola  di  dottorato,  coordinatore  di  dottorato,
direttore  della  scuola   di   master   e   formazione   permanente,
coordinatore di collegio dei corsi di studio, devono avere esercitato
l'opzione  di  tempo  pieno  o  avere   presentato   una   preventiva
dichiarazione di opzione in tal senso,  da  far  valere  in  caso  di
nomina. 
    7. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo  gli  assistenti  del
ruolo a esaurimento sono  equiparati  ai  ricercatori  confermati.  I
ricercatori non confermati sono equiparati  ai  ricercatori  a  tempo
determinato di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24,  della
legge n. 240/2010. 
    8. Il personale a  tempo  determinato  titolare  di  un  rapporto
contrattuale che presuppone una  durata  almeno  triennale  partecipa
alle  consultazioni  elettive  secondo  le  modalita'  definite   nel
regolamento generale di Ateneo. 
    9. Qualora per la formazione di candidature si prevedano firme  a
supporto, il regolamento generale di  Ateneo  indica  sia  un  numero
minimo sia un numero massimo delle firme stesse. 
    10. L'avvio dei mandati dei nuovi organi accademici puo' avvenire
non in corrispondenza con l'inizio dell'anno accademico.