Art. 37. Norme per le designazioni elettive 1. Le designazioni elettive previste dal presente statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto vota per non piu' di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare. 2. Salvo diversa previsione di legge o del presente statuto, gli elettorati passivi previsti per le cariche elettive sono riservati a coloro che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 3. Quattro mesi prima della scadenza del mandato del rettore e dei direttori di Dipartimento, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Ateneo e del Dipartimento. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo presidente nella persona di un professore di prima o seconda fascia. 4. Il mandato di direttore di Dipartimento, di componente del senato accademico, del consiglio di amministrazione o del collegio di disciplina, di direttore della scuola di dottorato, di coordinatore di dottorato, di direttore della scuola di master e formazione permanente, di referente di corso di studio, di coordinatore di collegio e ogni incarico accademico elettivo puo' essere rinnovato per una sola volta. 5. I professori di prima e seconda fascia nonche' i ricercatori a tempo indeterminato che hanno optato per il regime a tempo definito sono incompatibili con l'esercizio di cariche accademiche. 6. I professori che assumono la funzione di: rettore, prorettore, componente del senato accademico o del consiglio di amministrazione, direttore di Dipartimento, componente del collegio di disciplina, direttore della scuola di dottorato, coordinatore di dottorato, direttore della scuola di master e formazione permanente, coordinatore di collegio dei corsi di studio, devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina. 7. Ai fini dell'elettorato attivo e passivo gli assistenti del ruolo a esaurimento sono equiparati ai ricercatori confermati. I ricercatori non confermati sono equiparati ai ricercatori a tempo determinato di cui alla lettera a), del comma 3, dell'art. 24, della legge n. 240/2010. 8. Il personale a tempo determinato titolare di un rapporto contrattuale che presuppone una durata almeno triennale partecipa alle consultazioni elettive secondo le modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo. 9. Qualora per la formazione di candidature si prevedano firme a supporto, il regolamento generale di Ateneo indica sia un numero minimo sia un numero massimo delle firme stesse. 10. L'avvio dei mandati dei nuovi organi accademici puo' avvenire non in corrispondenza con l'inizio dell'anno accademico.