(Statuto-art. 40)
                              Art. 40. 
                        Modifiche di statuto 
 
    1.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate  dal   senato
accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i consigli
dei Dipartimenti e previo parere  favorevole,  espresso  con  analoga
maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione. 
    2. Le modifiche possono essere proposte dal rettore o  da  almeno
1/3  dei  componenti  del  senato  accademico  o  del  consiglio   di
amministrazione. Proposte di modifica dello statuto possono  altresi'
essere sottoposte al senato accademico a firma di almeno il  15%  del
personale strutturato dell'Ateneo. Il senato accademico  deve  essere
convocato per esprimersi in merito entro novanta giorni. 
    3. Lo statuto e' emanato dal rettore secondo le norme vigenti.