Art. 40. Modifiche di statuto 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti i consigli dei Dipartimenti e previo parere favorevole, espresso con analoga maggioranza assoluta, dal consiglio di amministrazione. 2. Le modifiche possono essere proposte dal rettore o da almeno 1/3 dei componenti del senato accademico o del consiglio di amministrazione. Proposte di modifica dello statuto possono altresi' essere sottoposte al senato accademico a firma di almeno il 15% del personale strutturato dell'Ateneo. Il senato accademico deve essere convocato per esprimersi in merito entro novanta giorni. 3. Lo statuto e' emanato dal rettore secondo le norme vigenti.