(Statuto-art. 5)
                               Art. 5. 
                         Diritto allo studio 
 
    1. Il  Politecnico,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  ha
l'obiettivo della tutela del diritto allo  studio  universitario,  al
fine   di   garantirne   l'accessibilita',   l'equita',   migliorarne
l'efficacia e favorire la mobilita' internazionale degli studenti. 
    2. Il Politecnico realizza servizi e interventi  per  il  diritto
allo  studio,  compresa  la  gestione  di  residenze   e   ristoranti
universitari (anche  mediante  la  partecipazione  alla  gestione  di
collegi  universitari  legalmente  riconosciuti  o  di  residenze   e
ristoranti  universitari  di  enti  regionali),  nonche'  servizi  di
assistenza e di sostegno per gli studenti, di supporto  ad  attivita'
culturali e ricreative, anche sulla base di accordi e convenzioni con
enti pubblici e privati. 
    3. Il Politecnico realizza attivita' mirate all'orientamento e al
tutorato degli studenti in ingresso, in itinere e in  uscita  nonche'
attivita' di sostegno e consulenza personalizzate. 
    4. Il Politecnico adotta le misure utili a rendere  effettivo  il
diritto degli studenti diversamente abili allo svolgimento  del  loro
percorso formativo nonche' a partecipare ad attivita'  di  ricerca  e
culturali. 
    5. I servizi e gli interventi per il  diritto  allo  studio  sono
prioritariamente destinati, su base selettiva, agli studenti capaci e
meritevoli, con particolare riferimento a coloro che  si  trovano  in
condizioni economiche disagiate. 
    6. Il Politecnico favorisce, anche con il sostegno  di  eventuali
supporti finanziari, attivita' formative  e  progettuali  autogestite
dagli studenti nei settori della ricerca, della cultura, degli scambi
culturali, dello sport e del tempo libero. 
    7. Il Politecnico  puo'  istituire  borse  di  studio  e  sussidi
finalizzati a sostenere: giovani  che  abbiano  acquisito  un  titolo
presso l'Ateneo; tirocini pratici anche all'estero; periodi di studio
e tesi svolti fuori sede.  La  disciplina  di  questi  interventi  e'
dettata da apposita regolamentazione. 
    8. Il Politecnico  favorisce  le  iniziative  delle  associazioni
studentesche che, senza fini di lucro, promuovono attivita', anche di
carattere internazionale, in ambito culturale, sportivo, ricreativo e
di servizi;  a  tal  fine  e'  istituito  l'albo  delle  associazioni
studentesche del Politecnico. 
    9. Il Politecnico attiva, sulla  base  di  apposito  regolamento,
forme di collaborazione degli studenti in attivita' di supporto  alla
didattica, ai servizi e al diritto allo studio. 
    10. Le tasse e i contributi per la frequenza dei corsi di  studio
sono determinati  tenendo  conto  della  condizione  economica  degli
studenti e promuovendo la valorizzazione del merito.