(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
                       Fonti di finanziamento 
 
    1. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle  assegnazioni,
trasferimenti o erogazioni da parte dello Stato, di enti  pubblici  e
privati nazionali e internazionali, dalla partecipazione  a  piani  e
programmi, dalle tasse e dai contributi degli iscritti  ai  corsi  di
studio, da proventi  e  corrispettivi  derivanti  da  prestazioni  di
servizi,   purche'   volte   al   perseguimento    delle    finalita'
istituzionali, e da vendita di beni e  servizi,  nonche'  da  redditi
patrimoniali, lasciti e donazioni. 
    2. Le  modalita'  di  acquisizione  e  gestione  delle  fonti  di
finanziamento sono disciplinate dal regolamento di amministrazione  e
contabilita'.