Art. 8. Fonti di finanziamento 1. Le fonti di finanziamento sono costituite dalle assegnazioni, trasferimenti o erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici e privati nazionali e internazionali, dalla partecipazione a piani e programmi, dalle tasse e dai contributi degli iscritti ai corsi di studio, da proventi e corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi, purche' volte al perseguimento delle finalita' istituzionali, e da vendita di beni e servizi, nonche' da redditi patrimoniali, lasciti e donazioni. 2. Le modalita' di acquisizione e gestione delle fonti di finanziamento sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilita'.