Art. 3 
 
  1. Il medicinale di cui all'art. 2 e' erogabile a totale carico del
Servizio  sanitario  nazionale  per  il  trattamento  della  sindrome
mielodisplastica, nel rispetto delle  condizioni  per  esso  indicate
nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario nazionale,  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi  pubblicati  sul  sito
istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it