Art. 5 
 
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in  conformita'  a  quanto
stabilito dal decreto 12 settembre  2000,  n.  410  di  adozione  del
regolamento concernente la ripartizione  dei  costi  derivanti  dalle
attivita' dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Melanzana
Rossa  di  Rotonda  DOP»  appartenenti  alla   categoria   produttori
agricoli, nella filiera «ortofrutticoli e  cereali  non  trasformati»
individuata dall'art. 4 del  decreto  12  aprile  2000  e  successive
modificazioni ed integrazioni recante disposizioni generali  relative
ai requisiti di  rappresentativita'  dei  Consorzi  di  tutela  delle
denominazioni  di  origine  protette  (DOP)   e   delle   indicazioni
geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al
comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al  Consorzio
di tutela.