(( Art. 9 bis 
 
               Finanziamento della proroga della CIGS 
 
  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «180 milioni di euro per l'anno 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2019»; 
  b) al comma 3, le parole «a 180 milioni di euro  per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «a 270 milioni  di  euro  per  l'anno
2019». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'art. 22-bis del decreto legislativo  del
          14 settembre 2015, n. 148  (Disposizioni  per  il  riordino
          della normativa in materia  di  ammortizzatori  sociali  in
          costanza di rapporto di lavoro, in attuazione  della  legge
          10 dicembre 2014, n. 183), come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 22-bis (Proroga del periodo di cassa integrazione
          guadagni  straordinaria  per   riorganizzazione   o   crisi
          aziendale). - 1. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in  deroga
          agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite  complessivo
          di spesa di 100 milioni di euro per  l'anno  2018,  di  270
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per
          l'anno 2020, per imprese con rilevanza economica strategica
          anche  a  livello  regionale   che   presentino   rilevanti
          problematiche occupazionali con esuberi  significativi  nel
          contesto territoriale, previo  accordo  stipulato  in  sede
          governativa  presso  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
          politiche   sociali   con   la   presenza   della   regione
          interessata,  o  delle  regioni  interessate  nel  caso  di
          imprese con unita' produttive coinvolte ubicate  in  due  o
          piu'   regioni,   puo'   essere   concessa    la    proroga
          dell'intervento straordinario  di  integrazione  salariale,
          sino al limite massimo di dodici mesi, qualora il programma
          di riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21, comma  2,
          sia caratterizzato da investimenti complessi non  attuabili
          nel limite temporale di durata di ventiquattro mesi di  cui
          all'art. 22,  comma  1,  ovvero  qualora  il  programma  di
          riorganizzazione aziendale di cui  all'art.  21,  comma  2,
          presenti   piani   di   recupero   occupazionale   per   la
          ricollocazione   delle   risorse   umane   e   azioni    di
          riqualificazione  non   attuabili   nel   medesimo   limite
          temporale. Alle medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, puo' essere
          concessa  la  proroga   dell'intervento   di   integrazione
          salariale straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  sei
          mesi, qualora il piano di risanamento di cui  all'art.  21,
          comma 3, presenti interventi correttivi complessi  volti  a
          garantire la continuazione dell'attivita'  aziendale  e  la
          salvaguardia  occupazionale,  non  attuabili   nel   limite
          temporale di durata di dodici  mesi  di  cui  all'art.  22,
          comma 2.  Alle  medesime  condizioni  e  nel  limite  delle
          risorse finanziarie sopra indicate,  in  deroga  ai  limiti
          temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3  e  5,  puo'
          essere concessa la proroga dell'intervento di  integrazione
          salariale  straordinaria  per  la  causale   contratto   di
          solidarieta' sino al limite massimo  di  12  mesi,  qualora
          permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale  gia'
          dichiarato nell'accordo di cui all'art. 21, comma 5,  e  si
          realizzino le condizioni di cui al comma 2. 
              1-bis.   In   presenza   di   piani   pluriennali    di
          riorganizzazione  gia'   oggetto   di   specifico   accordo
          stipulato in sede ministeriale ai sensi dei  comma  1,  che
          coinvolgono  imprese  operanti  in  piu'  regioni  con   un
          organico  superiore  a  500  unita'  lavorative  con  gravi
          ricadute occupazionali  concentrate  nelle  aree  di  crisi
          complessa, conseguenti alle difficolta' di  implementazione
          delle azioni di riorganizzazione e di accesso alle fonti di
          finanziamento, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, valutate le problematiche di ordine  occupazionale
          e la necessita' di successive verifiche per accertare tutti
          i requisiti di cui al medesimo comma 1,  sulla  base  della
          preventiva istruttoria da parte  degli  uffici  competenti,
          puo' autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione
          salariale  straordinaria,   al   fine   di   garantire   la
          continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori sospesi.
          Le  mensilita'  di  integrazione  salariale  straordinaria,
          erogate  dall'INPS,  sono   computate   nell'ambito   delle
          mensilita' autorizzabili ai sensi del  comma  1,  a  valere
          sulle risorse finanziarie di cui al comma  3.  Qualora  sia
          rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'art.
          1-bis del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172. 
              2. Ai fini dell'ammissione  all'intervento  di  cui  al
          comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione  volti
          alla salvaguardia occupazionale  che  prevedano  specifiche
          azioni  di  politiche  attive  concordati  con  la  regione
          interessata, o con  le  regioni  interessate  nel  caso  di
          imprese con unita' produttive coinvolte ubicate  in  due  o
          piu' regioni. 
              3. All'onere derivante dai commi 1  e  2,  pari  a  100
          milioni di euro per l'anno 2018, a 270 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e a 50 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede a carico  del  Fondo  sociale  per  occupazione  e
          formazione, di cui all'art. 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».