Art. 11. Assemblea straordinaria 1. L'assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno l'assemblea straordinaria puo' deliberare quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno la meta' delle quote consortili complessive, e le deliberazioni devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. 2. L'assemblea straordinaria delibera: a) sulle modificazioni da apportare al presente Statuto. Le deliberazioni di modifica dello Statuto sono sottoposte all'approvazione del MATTM e del MISE; b) sull'approvazione del regolamento consortile e sulle relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nell'ipotesi indicata nel precedente art. 1, comma 4. In questo ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente art. 10 in materia di assemblea ordinaria.