(Allegato 1-art. 12)
                              Art. 12. 
 
       Composizione e funzioni del consiglio d'amministrazione 
 
    1. Il consiglio di  amministrazione  si  compone  di  quattordici
membri, salvo quanto previsto al comma 3. 
    2.  I  membri  del  consiglio  di  amministrazione  sono   eletti
dall'assemblea, in rappresentanza dei consorziati secondo la seguente
ripartizione: 
      a.  dodici  membri  in  rappresentanza  della   categoria   dei
Trasformatori (art. 2, comma 1, lettera a) del presente Statuto); 
      b. un membro in rappresentanza della categoria  dei  Produttori
(art. 2, comma 1, lettera b) del presente Statuto); 
      c. previo accordo con  gli  altri  consorziati,  un  membro  in
rappresentanza della categoria dei Recuperatori e  Riciclatori  (art.
2, comma 2 del presente Statuto). 
    In caso di partecipazione al Consorzio anche dei  Recuperatori  e
Riciclatori, previo accordo con gli altri consorziati, dovra'  essere
garantita l'eguaglianza del numero dei consiglieri in  rappresentanza
della categoria Recuperatori e Riciclatori con quella della categoria
Produttori. 
    3. Il  consiglio  di  amministrazione  si  considera  validamente
costituito anche con un numero di componenti inferiore a quattordici,
purche'  risultino  eletti  i  consiglieri  in  rappresentanza  della
categoria dei Trasformatori, qualora una categoria di consorziati non
si costituisca o  non  elegga,  per  qualsivoglia  motivo,  i  propri
rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione. 
    4. All'elezione dei membri del consiglio  di  amministrazione  si
procede mediante votazione su liste distinte per  ciascuna  categoria
di consorziati. I singoli consorziati votano per  i  candidati  della
lista  della  categoria  cui  appartengono.  Con  il  regolamento  da
adottarsi  a  norma  del  successivo  art.  19  sono  determinate  le
modalita' ed i sistemi di voto. 
    5. Alle riunioni del consiglio di amministrazione  partecipano  i
componenti del Collegio sindacale  e,  con  funzioni  consultive,  il
Direttore generale del Consorzio. 
    6. Il consiglio di amministrazione e'  investito  dei  piu'  ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed  ha
facolta' di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni  per
l'attuazione e il raggiungimento degli  scopi  consortili.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo il consiglio di amministrazione: 
      a)  nomina  fra  i  propri  componenti  il  Presidente  ed   il
Vicepresidente; 
      b) salvo quanto previsto all'art. 14,  comma  3,  determina  le
funzioni  ed  assegna  le  deleghe  operative   al   Presidente,   al
Vicepresidente e al Direttore generale; 
      c) convoca l'Assemblea, fissandone l'ordine del giorno; 
      d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante
aggiornamento; 
      e)  definisce  la  ripartizione  delle  quote  assembleari   in
conformita' alle disposizioni del presente  Statuto  e  dell'apposito
regolamento; 
      f)  redige  il  bilancio  preventivo  annuale  ed  il  bilancio
consuntivo annuale, da sottoporre all'assemblea  per  l'approvazione.
Questi documenti devono essere trasmessi al CONAI; 
      g)  redige  la  situazione  patrimoniale  ai  sensi   dell'art.
2615-bis del codice civile; 
      h)  definisce  annualmente  il   fabbisogno   finanziario   del
Consorzio ed i criteri di finanziamento e determina  l'entita'  degli
eventuali contributi, di cui al precedente art. 6, comma  2,  lettera
a), a carico dei consorziati e stabilisce le modalita'  del  relativo
versamento, da sottoporre alla delibera dell'assemblea; predispone  e
approva la documentazione da fornire  al  CONAI,  di  accompagnamento
alle eventuali richieste di  adeguamento  del  contributo  ambientale
CONAI di cui al comma 8  dell'art.  224  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
      i) predispone il piano specifico  di  prevenzione  previsto  al
precedente  art.  3,  comma  10,  da  sottoporre  all'assemblea   per
approvazione; 
      j) adotta gli schemi  di  regolamenti  consortili,  e  relative
modifiche, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; 
      k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attivita'  del
Consorzio; 
      l) delibera sulle eventuali proposte di articolazione regionale
ed interregionale del Consorzio nonche' sulle proposte di  accordi  e
di convenzioni di cui al precedente art. 3, comma 6; 
      m) delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di
ogni genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli  relativi  al
rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale; 
      n) delibera su tutte le materie di cui al precedente art. 3; 
      o)  nomina  e  revoca  il  Direttore  generale  del   Consorzio
stabilendone il compenso; 
      p) determina l'organico del personale del Consorzio; 
      q) delibera  sulle  richieste  di  adesione  al  Consorzio.  La
delibera che respinge la richiesta di ammissione deve essere motivata
e comunicata al CONAI; 
      r)  vigila   sull'esatto   adempimento   degli   obblighi   dei
consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione  di
eventuali sanzioni e la relativa entita'; 
      s) autorizza il Presidente  o  il  Vicepresidente  a  conferire
procure per singoli atti o categorie di atti; 
      t) compie tutti  gli  atti  e  le  operazioni  di  ordinaria  e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione  soltanto  per  quelli
che,  per  disposizione  di  legge  o  del  presente  statuto,  siano
riservati ad altri organi del Consorzio; 
      u) delibera su atti e iniziative opportuni  per  assicurare  il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il  CONAI,
gli altri consorzi e soggetti associativi costituiti ed  operanti  ai
sensi degli articoli 223 e  224  del  citato  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152; 
      v) delibera sull'esclusione dei consorziati; 
      w) approva le candidature da sottoporre all'assemblea del CONAI
per   l'elezione   dei   componenti   del   relativo   Consiglio   di
Amministrazione ai sensi dello Statuto e del regolamento CONAI; 
      x)  approva  il  testo  dell'allegato  tecnico  relativo   agli
imballaggi in vetro dell'accordo di programma  quadro  stipulato  dal
CONAI  con  l'Associazione  nazionali  comuni  italiani  (ANCI),  con
l'Unione delle province italiane (UPI)  o  con  i  soggetti  o  forme
associative previsti dall'art. 224, comma 5 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152; 
      y) approva il testo della  convenzione  da  stipularsi  con  il
CONAI per l'attribuzione del contributo  ambientale,  quale  prevista
dall'art. 224, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
      z) propone all'assemblea le modifiche dello Statuto. 
    7. Il consiglio di amministrazione puo'  avvalersi  del  supporto
consultivo   delle   associazioni   rappresentative    dei    settori
imprenditoriali di riferimento dei consorziati. 
    8. Nei  limiti  di  quanto  indicato  al  presente  articolo,  il
consiglio  di  amministrazione  puo'  delegare  al  Presidente  e  al
Vicepresidente talune  delle  proprie  attribuzioni,  determinando  i
limiti della delega. Il consiglio di  amministrazione  puo'  altresi'
affidare al Presidente o al Vicepresidente o al  Direttore  generale,
specifici incarichi. 
    9. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio
e gli altri adempimenti indicati alla lettera f).