Allegato PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TEROLDEGO ROTALIANO» L'art. 7, terzo paragrafo, relativo alle disposizioni sulle capacita' nominali e la tappatura per le tipologie Superiore e Riserva: «Il vino "Teroldego Rotaliano" nelle qualificazioni di cui al primo comma, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' nominale non superiore a 750 cc con tappo di sughero.». e' modificato come segue: «Il vino "Teroldego Rotaliano" nelle qualificazioni di cui al primo comma, deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacita' nominale da 0,375, 0,75, 1,5 e 3,0 litri con chiusura costituita da tappo raso bocca in sughero.».