(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA  DI  MODIFICA   DEL   DISCIPLINARE   DI   PRODUZIONE   DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «TEROLDEGO ROTALIANO» 
 
    L'art. 7,  terzo  paragrafo,  relativo  alle  disposizioni  sulle
capacita' nominali e  la  tappatura  per  le  tipologie  Superiore  e
Riserva: 
    «Il vino "Teroldego Rotaliano" nelle  qualificazioni  di  cui  al
primo  comma,  deve  essere  immesso  al  consumo  esclusivamente  in
bottiglie di capacita' nominale non superiore a 750 cc con  tappo  di
sughero.». 
    e' modificato come segue: 
    «Il vino "Teroldego Rotaliano" nelle  qualificazioni  di  cui  al
primo  comma,  deve  essere  immesso  al  consumo  esclusivamente  in
bottiglie di capacita' nominale da 0,375, 0,75, 1,5 e 3,0  litri  con
chiusura costituita da tappo raso bocca in sughero.».