IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni, recante «Istituzione dell'Agenzia  italiana
del farmaco (AlFA)»; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.   159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e
successive modificazioni, che ha introdotto il  tetto  per  la  spesa
farmaceutica territoriale e la conseguente procedura del  payback  in
caso di superamento del medesimo tetto; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni che ha introdotto il tetto per  la  spesa  farmaceutica
ospedaliera e  la  conseguente  procedura  del  payback  in  caso  di
superamento del medesimo tetto; 
  Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113  e,  in
particolare,  il  comma  23  che  dispone  l'istituzione  presso   il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  di  un  apposito   Fondo
denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» e che con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
della salute, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore del decreto,  sono  stabilite  le  modalita'  operative  di
funzionamento del Fondo; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro della salute del 7 luglio  2016,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio  2016,  concernente  le
modalita'  operative  di  funzionamento  del   «Fondo   per   payback
2013-2014-2015»; 
  Visto in particolare l'art. 5, comma 3, del suddetto decreto del  7
luglio 2016 che dispone che entro il 20 novembre  2016  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  a  valere  sul  «Fondo  per  payback
2013-2014-2015» e dopo aver effettuato le  regolazioni  contabili  di
cui  al  comma  2  (rimborso  alle  aziende  farmaceutiche  di  somme
eventualmente versate in eccesso, come comunicato da AIFA), provvede,
nei limiti delle  risorse  residue,  ad  attribuire  alle  regioni  e
province autonome le quote di propria competenza distinte  per  anno,
dando comunicazione  degli  importi  a  carico  di  ciascuna  azienda
farmaceutica titolare di Autorizzazione all'immissione  in  commercio
(A.I.C.)  in  base  ad  apposito  decreto  di  riparto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, anche tenendo  conto  di  quanto  gia'
versato a ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi  di  quanto
comunicato dall'AIFA; 
  Vista la determinazione 20 ottobre 2016, n. 1406 dell'AIFA,  avente
ad  oggetto  «Attribuzione  definitiva   degli   oneri   di   ripiano
2013-2014-2015 della spesa farmaceutica territoriale  ed  ospedaliera
ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto-legge n. 113/2016»; 
  Rilevato  che  in  virtu'  del   rilevante   contenzioso   in   via
amministrativa  promosso  da  numerose  aziende  farmaceutiche  e  in
relazione al rinvio della decisione sul predetto contenzioso da parte
del Tribunale amministrativo regionale Lazio, non e' stato  possibile
procedere all'attribuzione alle regioni e province autonome le  quote
di propria competenza, ai sensi del suddetto art.  5,  comma  3,  del
decreto 7 luglio 2016; 
  Visto l'art. 1, commi 398 e 399, della legge 11 dicembre  2016,  n.
232, che ha rideterminato, a decorrere dall'anno  2017,  i  tetti  di
spesa farmaceutica introdotti dai richiamati art. 5 del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159 e art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95; 
  Visto l'art. 1, comma 390, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che autorizza l'AIFA a  concludere  le  transazioni  con  le  aziende
farmaceutiche titolari di A.I.C.  relativi  al  ripiano  della  spesa
farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni  2013,  2014  e
2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano  in  regola  con
l'adempimento relativo al payback 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il
quale dispone che l'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della suddetta legge,  anche  tenendo  conto  delle
transazioni  di  cui  al  comma  390,   adotti   una   determinazione
riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica
titolare di A.I.C. per ciascuno  degli  anni  2013,  2014  e  2015  e
comunichi altresi', sulla  base  della  predetta  determinazione,  al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della  salute,
con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 7 luglio 2016, per ciascuno degli  anni
2013,  2014  e  2015,  gli  importi  a  carico  di  ciascuna  azienda
farmaceutica titolare  di  A.I.C.  spettanti  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma; conseguentemente, fermo restando quanto  previsto
al comma 3 dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 7 luglio 2016,
il Ministro dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi
trenta giorni ad adottare  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  3
dell'art. 5 del medesimo decreto ministeriale; 
  Visto l'art. 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018,  n.  136,
che dispone che le transazioni di cui all'art. 1,  comma  390,  della
citata legge n. 205/2017 sono valide per la  parte  pubblica  con  la
sola sottoscrizione dell'AIFA; 
  Visto l'art. 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  il
quale dispone che al fine  di  garantire  gli  equilibri  di  finanza
pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica  per  gli  anni
dal 2013 al 2015 e per l'anno 2016, ai sensi dell'art.  1,  commi  da
389 a 392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'  per  l'anno
2017 per la spesa per acquisti diretti, nel caso in  cui,  alla  data
del 15 febbraio 2019, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
mediante  l'apposito  Fondo  di  cui  all'art.  21,  comma  23,   del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonche' le regioni e  le  province
autonome non siano rientrati delle risorse finanziarie connesse  alle
procedure di ripiano di cui al presente comma, ogni  tetto  di  spesa
farmaceutica per acquisti diretti e  il  tetto  della  spesa  per  la
farmaceutica convenzionata sono parametrati al livello del fabbisogno
sanitario nazionale  standard  previsto  per  l'anno  2018,  fino  al
recupero   integrale   delle   predette   risorse,   accertato    con
determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti; 
  Visto l'art. 9-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.
12, che dispone che per le finalita' di cui al citato art.  1,  comma
582 della legge n. 145/2018,  nel  caso  in  cui  alla  data  del  15
febbraio 2019 non si sia perfezionato  il  recupero  integrale  delle
risorse finanziarie connesse alle procedure di  ripiano  della  spesa
farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015  e  per  l'anno  2016,  ai
sensi dell'art. 1, commi da 389 a 392, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa per acquisti diretti, il
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco  (AIFA)  accerti
che  entro  il  30  aprile  2019  sia  stato  versato  dalle  aziende
farmaceutiche titolari di  A.I.C.  almeno  l'importo  di  euro  2.378
milioni, a titolo di ripiano della  spesa  farmaceutica  stessa;  che
prevede inoltre, al fine di semplificare le modalita' di  versamento,
che le predette aziende si avvalgano del Fondo  istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 21, comma  23,  del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che  e'  ridenominato  allo  scopo
«Fondo per payback 2013-2017»; 
  Visto il comma 4 dello stesso art.  9-bis,  il  quale  prevede  che
l'accertamento di cui al comma 3 sia  compiuto  entro  il  31  maggio
2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e
delle finanze nonche' dalle regioni  interessate,  e  sia  effettuato
computando  gli  importi  gia'  versati  per  i  ripiani  degli  anni
2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito  degli  effetti,  che
restano fermi, delle transazioni  stipulate  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 390,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  e  dell'art.
22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;  che  dell'esito
dell'accertamento sia data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA; 
  Visto  il  comma  5  del  medesimo  art.  9-bis,  che  dispone  che
l'accertamento    positivo    del    conseguimento    della     somma
complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni
obbligazione a carico di ciascuna azienda  farmaceutica  titolare  di
A.I.C. tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per  gli  anni  dal
2013 al 2017 e ne  consegue  l'estinzione  di  diritto,  per  cessata
materia del contendere,  a  spese  compensate,  delle  liti  pendenti
dinanzi   al   giudice   amministrativo,   aventi   ad   oggetto   le
determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma  3;  che
l'AIFA sia tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento  di  cui  al
comma 4 alle segreterie degli organi giurisdizionali presso  i  quali
pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti all'attivita' di
recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017; 
  Visto il comma 6 del richiamato  art.  9-bis,  che  prevede  che  a
seguito  dell'accertamento  positivo,  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'AIFA,  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sia  ripartito  tra  le
regioni e le province  autonome  l'importo  giacente  sul  Fondo  per
payback 2013-2017; 
  Vista la determinazione del direttore generale dell'AIFA n. 897 del
31 maggio 2019, emanata ai sensi del citato comma 4  dell'art.  9-bis
della legge n. 12/2019, con la quale e' stato accertato che: 
    alla data del 30 aprile 2019,  e'  stato  versato  dalle  aziende
farmaceutiche un importo pari a  euro  2.148  milioni,  a  titolo  di
ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017; 
    nel periodo 1° maggio 2019-30 maggio  2019,  sono  stati  versati
dalle  aziende  farmaceutiche  ulteriori  importi   per   un   valore
complessivo  pari  a  2.379,3  a  titolo  di  ripiano   della   spesa
farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017; 
  Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60,  il
quale prevede, tra l'altro, che al fine di garantire il  riparto  tra
le regioni, gli effetti previsti dal citato art. 9-bis, commi 5 e  6,
s'intendono altresi' prodotti qualora l'importo di cui al comma 3 del
medesimo art. 9-bis, computato e accertato ai sensi del comma 4 dello
stesso articolo, risulti versato entro il 30 maggio 2019; 
  Vista l'ulteriore determinazione del direttore  generale  dell'AIFA
n. 1150 del 5 luglio 2019, che conferma  l'accertamento  positivo  di
cui alla citata determinazione n. 897/2019, anche ai sensi e per  gli
effetti del richiamato art. 14, comma 1 della legge n. 60/2019; 
  Ritenuto pertanto, a seguito dell'accertamento positivo di cui alla
suddetta determinazione n. 1150/2019 dell'AIFA,  di  dover  procedere
alla predisposizione del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze concernente il riparto tra le regioni e le province  autonome
dell'importo giacente sul Fondo per payback 2013-2017, ai  sensi  del
comma 6 dell'art. 9-bis del  decreto-legge  n.  135/2018,  convertito
dalla legge n. 12/2019; 
  Considerato che sono stati complessivamente versati  dalle  aziende
farmaceutiche sul capitolo 3630 - capo X dello stato di previsione di
entrata del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  1.689.475.873
euro; 
  Considerato che il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ha
provveduto, sulla base delle  comunicazioni  pervenute  da  AIFA,  ad
effettuare rimborsi in favore delle aziende farmaceutiche  che  hanno
versato  in  eccesso  rispetto  all'importo  dovuto,  per  una  somma
complessiva pari a 38.118.261 euro, a valere sul capitolo 2704  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerato, pertanto, che residua da ripartire tra le regioni e le
Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  l'importo  complessivo  di
1.651.357.612 euro; 
  Considerato  che  allo  stato  sul  citato  capitolo  2704  risulta
disponibile l'importo di 1.650.267.593 euro; 
  Ritenuto, pertanto,  con  il  presente  decreto  di  provvedere  al
riparto tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del
predetto importo di 1.650.267.593 euro, rinviando  ad  un  successivo
decreto il riparto della restante quota di 1.090.019 euro; 
  Considerato che l'AIFA con nota n. STDG/P/81350 del 15 luglio  2019
ha indicato quale  criterio  di  riparto  l'applicazione  dei  valori
percentuali del payback spettante  a  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma per  gli  anni  dal  2013  al  2017,  di  cui  alle  proprie
determinazioni n. 1406/2016 per gli anni 2013-2015, n.  177/2018  per
l'anno 2016 e n. 64/2019 per l'anno 2017; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in
data 10 ottobre 2019 (rep. atti 162/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Riparto tra le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
  dell'importo affluito sul fondo per payback 2013-2017 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135,  convertito  dalla  legge  Il  febbraio  2019,  n.  12,
l'importo versato dalle aziende farmaceutiche sul fondo  per  payback
2013-2017, pari a 1.651.357.612 euro al netto delle somme  restituite
alle aziende farmaceutiche, e' ripartito per 1.650.267.593  euro  tra
le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  secondo  gli
importi indicati nella colonna (3) della allegata tabella 1. 
  2.  La  restante  quota  di  1.090.019  euro  sara'  ripartita  con
successivo decreto. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 30 ottobre 2019 
 
                                               Il Ministro: Gualtieri 

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1396