IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7  luglio  2006,  concernente
«Elenco  dei  medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24  novembre  2006,  n.  326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la domanda presentata in data 10 luglio 2018 con la quale  la
societa' Astrazeneca AB ha chiesto la classificazione ai  fini  della
rimborsabilita' delle confezioni con A.I.C. n. 044729034 e A.I.C.  n.
044729046 del medicinale «Tagrisso» (osimertinib); 
  Visti i pareri espressi dalla Commissione tecnico-scientifica nella
seduta del 13-15 novembre 2018 e del 4-6 febbraio 2019; 
  Visto il parere espresso  dal  Comitato  prezzi  e  rimborso  nella
seduta del 24-26 settembre 2019; 
  Vista la deliberazione n. 25 del 30 ottobre 2019 del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale
concernente  l'approvazione  delle  specialita'  medicinali  ai  fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La  nuova   indicazione   terapeutica   del   medicinale   TAGRISSO
(osimertinib): 
      «TAGRISSO in monoterapia e' indicato per: 
        il  trattamento  di  prima  linea  dei  pazienti  adulti  con
carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente avanzato
o metastatico con mutazioni attivanti il recettore per il fattore  di
crescita epidermico (EGFR).», 
  e' rimborsata come segue: 
      confezione: 40 mg - compresse rivestite con film - uso orale  -
blister  (ALU/ALU)  28-1  compresse  (dose  unitaria)  -  A.I.C.   n.
044729034/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6.110,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.083,94; 
      confezione: 80 mg - compresse rivestite con film - uso orale  -
blister  (ALU/ALU)  28-1  compresse  (dose  unitaria)  -  A.I.C.   n.
044729046/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': H; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6.110,00; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10.083,94. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Alla  specialita'   medicinale   «Tagrisso»   (osimertinib)   viene
riconosciuto   il   requisito   dell'innovativita',   in    relazione
all'indicazione terapeutica sopra indicata, da cui consegue: 
    l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi oncologici di  cui
all'art. 1, comma 401, della legge n.  232/2016  (Legge  di  bilancio
2017); 
    il beneficio economico della sospensione delle riduzioni di legge
di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei Prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge  n.
158/2012, convertito con modificazioni nella legge n.  189/2012).  Il
requisito  della  innovativita'  terapeutica  ha  una  validita'   di
diciotto mesi; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR). 
  La societa' rinuncia espressamente  al  beneficio  economico  della
sospensione delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3
luglio 2006 e del 27 settembre  2006,  derivante  dal  riconoscimento
dell'innovativita'. 
  Alla scadenza dei diciotto mesi, decorrenti dal  giorno  successivo
alla data di pubblicazione della presente  determina  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  o  dal  diverso  termine  ivi
stabilito,   l'innovativita'   dell'indicazione   terapeutica   sopra
indicata dovra' essere rivalutata sulla  base  dei  dati  di  Overall
Survival (OS). 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  relativo  all'intera
molecola,  da  praticarsi  alle  strutture  pubbliche  del   Servizio
sanitario nazionale, ivi comprese  le  strutture  di  natura  privata
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale come da  condizioni
negoziali. 
  Payback  per  l'intera  molecola,  con  pagamenti  in  tre  tranche
(competenza  2019-2020-2021)  all'interno   della   durata   biennale
dell'accordo come da condizioni negoziali. 
  Clausola di salvaguardia come da condizioni negoziali. 
  Le presenti condizioni negoziali sono  da  intendersi  novative  di
quelle recepite con determina  AIFA  n.  1403  del  28  luglio  2017,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto  2017  e  si
applicano ad entrambe le indicazioni terapeutiche  della  specialita'
medicinale ad oggi approvate. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determina. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni
rimborsate dal SSN attraverso la presente determina, dovranno  essere
effettuate in accordo ai criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza
prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul  portale
istituzionale                                           dell'Agenzia:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  determina,  tramite  la  modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio