Art. 3. Zona geografica La zona di produzione del «Marrone di Castel del Rio» comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni in Provincia di Bologna: Castel del Rio, Fontanelice, Casal Fiumanese e Borgo Tossignano. Tale zona e' cosi' definita: Comune di Castel del Rio per tutto il territorio posto in destra idraulica del torrente Sillaro; Comune di Fontanelice per l'intera circoscrizione comunale; Comune di Casalfiumanese per la parte del territorio comunale incuneata tra i Comuni di Fontanelice e Castel del Rio e cosi' delimitata ad ovest: torrente Sillaro dall'uscita dal comune di Castel del Rio fino alla confluenza con il rio Firola, indi seguendo tale rio fino alla strada provinciale n. 22 «Sillaro» e per essa fino al bivio con la strada provinciale n. 24 «Mediana Montana», che segue fino al confine con il comune di Fontanelice; Comune di Borgo Tossignano per la parte del territorio comunale cosi' delimitato: da confine con la Provincia di Ravenna ed il Comune di Fontanelice segue quest'ultimo fino al rio Sgarba, indi per esso fino alla gola del «Tramusasso» e seguire la mulattiera che passando per le Banzole giunge fino al confine con la Provincia di Ravenna. Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento dei frutti con la «cura» in acqua fredda e/o calda, a seconda delle tecniche gia' acquisite dalla tradizione locale, debbono essere effettuate nell'ambito dei Comuni di Castel del Rio, Fontanelice, Casalfiumanese e Borgo Tossignano. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali locali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del Comune di Imola.