(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                           Zona geografica 
 
    La zona di produzione del «Marrone di Castel del  Rio»  comprende
in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni in Provincia di
Bologna:  Castel  del  Rio,  Fontanelice,  Casal  Fiumanese  e  Borgo
Tossignano. 
    Tale zona e' cosi' definita: 
      Comune di Castel del Rio  per  tutto  il  territorio  posto  in
destra idraulica del torrente Sillaro; 
      Comune di Fontanelice per l'intera circoscrizione comunale; 
      Comune di Casalfiumanese per la parte del  territorio  comunale
incuneata tra i Comuni di  Fontanelice  e  Castel  del  Rio  e  cosi'
delimitata ad ovest:  torrente  Sillaro  dall'uscita  dal  comune  di
Castel del Rio fino alla confluenza con il rio Firola, indi  seguendo
tale rio fino alla strada provinciale n. 22 «Sillaro» e per essa fino
al bivio con la strada provinciale n. 24 «Mediana Montana», che segue
fino al confine con il comune di Fontanelice; 
      Comune di Borgo Tossignano per la parte del territorio comunale
cosi' delimitato: da confine con la Provincia di Ravenna ed il Comune
di Fontanelice segue quest'ultimo fino al rio Sgarba, indi  per  esso
fino alla gola del «Tramusasso» e seguire la mulattiera che  passando
per le Banzole giunge fino al confine con la Provincia di Ravenna. 
    Le operazioni di cernita,  di  calibratura,  di  trattamento  dei
frutti con la «cura» in acqua  fredda  e/o  calda,  a  seconda  delle
tecniche gia'  acquisite  dalla  tradizione  locale,  debbono  essere
effettuate nell'ambito dei Comuni di  Castel  del  Rio,  Fontanelice,
Casalfiumanese e  Borgo  Tossignano.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle
situazioni tradizionali locali, e'  consentito  che  tali  operazioni
siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio del  Comune
di Imola.