(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                        Metodo di produzione 
 
    Le condizioni ambientali di coltura dei castagneti destinati alla
produzione del «Marrone di  Castel  del  Rio»  devono  essere  quelle
tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto  che
ne deriva le specifiche caratteristiche. 
    I sesti di impianto, le forme di  allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura devono essere quelli in uso generalizzato, con una  densita'
per ettaro compresa tra un minimo di 75 ad un massimo di 125 piante. 
    Sono da considerarsi idonei solo i  castagneti  di  giacitura  ed
orientamento adatti e situati ad una altitudine compresa  tra  200  e
800 metri s.l.m. 
    Sono vietati ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed
il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva. 
    La produzione unitaria massima consentita di «Marrone  di  Castel
del Rio» e' fissata in q.li 25 di frutti per ettaro. Anche in  annate
eccezionalmente favorevoli la produzione per  ettaro  di  frutti,  da
utilizzare  con  indicazione  geografica  protetta,   dovra'   essere
riportata ai suddetti limiti  di  produttivita'  attraverso  accurata
cernita. 
    L'eventuale conservazione del «Marrone di Castel del Rio» al fine
di dilazionarne la commercializzazione deve essere effettuata secondo
i metodi tradizionali ed e' vietato l'uso di prodotti chimici.