Art. 4. Metodo di produzione Le condizioni ambientali di coltura dei castagneti destinati alla produzione del «Marrone di Castel del Rio» devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque atte a conferire al prodotto che ne deriva le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli in uso generalizzato, con una densita' per ettaro compresa tra un minimo di 75 ad un massimo di 125 piante. Sono da considerarsi idonei solo i castagneti di giacitura ed orientamento adatti e situati ad una altitudine compresa tra 200 e 800 metri s.l.m. Sono vietati ogni somministrazione di fertilizzanti di sintesi ed il ricorso a fitofarmaci nella fase produttiva. La produzione unitaria massima consentita di «Marrone di Castel del Rio» e' fissata in q.li 25 di frutti per ettaro. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la produzione per ettaro di frutti, da utilizzare con indicazione geografica protetta, dovra' essere riportata ai suddetti limiti di produttivita' attraverso accurata cernita. L'eventuale conservazione del «Marrone di Castel del Rio» al fine di dilazionarne la commercializzazione deve essere effettuata secondo i metodi tradizionali ed e' vietato l'uso di prodotti chimici.