Art. 3 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. Le disposizioni emanate dalla COVIP, ai  sensi  di  disposizioni
del  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  abrogate   o
modificate dal presente decreto, continuano a essere  applicate  fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla  COVIP
ai sensi degli articoli 4, 5-decies, 6, 12, 13, 15-bis, 15-quinquies,
19, 19-quater e  19-quinquies  del  medesimo  decreto  legislativo  5
dicembre 2005, n. 252.  La  COVIP  adotta  tali  provvedimenti  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto
legislativo. 
  2. Le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale 15 maggio 2007, n.  79,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, continuano ad essere applicate fino  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto di cui all'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  come  introdotto  dal  presente
decreto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta tale
decreto entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  3. Ai  procedimenti  sanzionatori  in  essere  ed  alle  violazioni
commesse prima dell'entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi le norme del decreto legislativo 5  dicembre  2005,  n.
252, in vigore il giorno precedente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto. 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 5
          dicembre 2005, n. 252 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale 15 maggio 2007, n. 79  (Regolamento  recante  norme
          per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di
          onorabilita'  dei  soggetti  che   svolgono   funzioni   di
          amministrazione, direzione  e  controllo  presso  le  forme
          pensionistiche complementari,  ai  sensi  dell'articolo  4,
          comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2007, n. 143. 
              - Il testo dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  5
          dicembre 2005, n. 252, citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione all'esercizio). - 1. I fondi  pensione  sono
          costituiti: 
                a) come soggetti giuridici di natura associativa,  ai
          sensi dell'articolo 36  del  codice  civile,  distinti  dai
          soggetti promotori dell'iniziativa; 
                b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
          tale caso, in deroga  alle  disposizioni  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,  n.  361,  il
          riconoscimento della  personalita'  giuridica  consegue  al
          provvedimento     di      autorizzazione      all'esercizio
          dell'attivita'  adottato  dalla  COVIP;  per   tali   fondi
          pensione, la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro  delle
          persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti. 
              2. I fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 3,
          comma 1, lettere g), h) e  i),  possono  essere  costituiti
          altresi' nell'ambito della singola societa' o  del  singolo
          ente attraverso la formazione, con apposita  deliberazione,
          di un patrimonio di  destinazione,  separato  ed  autonomo,
          nell'ambito  della  medesima  societa'  od  ente,  con  gli
          effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile. 
              3. L'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione di cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), e' subordinato
          alla preventiva autorizzazione da  parte  della  COVIP,  la
          quale trasmette al Ministro del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze l'esito
          del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza
          di  autorizzazione;  i  termini   per   il   rilascio   del
          provvedimento che  concede  o  nega  l'autorizzazione  sono
          fissati in sessanta giorni dalla  data  di  ricevimento  da
          parte  della  COVIP   dell'istanza   e   della   prescritta
          documentazione  ovvero  in  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento  dell'ulteriore  documentazione   eventualmente
          richiesta entro trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento
          dell'istanza;  la  COVIP  puo'  determinare   con   proprio
          regolamento le modalita' di presentazione  dell'istanza,  i
          documenti da allegare  alla  stessa  ed  eventuali  diversi
          termini per il rilascio  dell'autorizzazione  comunque  non
          superiori ad  ulteriori  trenta  giorni.  Con  uno  o  piu'
          decreti  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
          Repubblica  italiana,  il  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali determina: 
                a) i requisiti formali di costituzione,  nonche'  gli
          elementi essenziali sia  dello  statuto  sia  dell'atto  di
          destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai
          profili della trasparenza nei rapporti con gli iscritti  ed
          ai poteri degli organi collegiali; 
                b) i requisiti per  l'esercizio  dell'attivita',  con
          particolare riferimento all'onorabilita' e professionalita'
          dei componenti degli organi  collegiali  e,  comunque,  del
          responsabile  della  forma   pensionistica   complementare,
          facendo  riferimento   ai   criteri   definiti   ai   sensi
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
          n. 58, da graduare  sia  in  funzione  delle  modalita'  di
          gestione del fondo stesso sia in funzione  delle  eventuali
          delimitazioni operative contenute negli statuti; 
                c) i contenuti  e  le  modalita'  del  protocollo  di
          autonomia gestionale. 
              4. 
              5.  I  fondi   pensione   costituiti   nell'ambito   di
          categorie, comparti o raggruppamenti,  sia  per  lavoratori
          subordinati sia per lavoratori  autonomi,  devono  assumere
          forma di  soggetto  riconosciuto  ai  sensi  del  comma  1,
          lettera  b),  ed  i  relativi  statuti   devono   prevedere
          modalita' di raccolta delle  adesioni  compatibili  con  le
          disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio. 
              6.  La  COVIP  disciplina  le  ipotesi   di   decadenza
          dall'autorizzazione quando  il  fondo  pensione  non  abbia
          iniziato la propria attivita' ovvero quando non  sia  stata
          conseguita la base associativa minima  prevista  dal  fondo
          stesso, previa convocazione delle fonti istitutive.».