Art. 108 
 
 
            Ammissione provvisoria dei crediti contestati 
 
    1. Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o
in parte i crediti contestati ai soli fini del  voto  e  del  calcolo
delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive
sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso  modo  in
caso di rinuncia al privilegio. 
    2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di
omologazione del concordato  nel  caso  in  cui  la  loro  ammissione
avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.