Art. 109 
 
 
            Maggioranza per l'approvazione del concordato 
 
    1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano  la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso  in  cui  un  unico
creditore  sia  titolare  di  crediti  in   misura   superiore   alla
maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato  e'  approvato
se, oltre alla  maggioranza  di  cui  al  periodo  precedente,  abbia
riportato la maggioranza per teste dei voti  espressi  dai  creditori
ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di  creditori,  il
concordato e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto
e' raggiunta inoltre nel maggior numero di classi. 
    2. Quando sono poste al voto  piu'  proposte  di  concordato,  si
considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza piu'
elevata dei crediti ammessi al voto;  in  caso  di  parita',  prevale
quella del debitore o, in caso di parita' fra proposte di  creditori,
quella  presentata  per  prima.   Quando   nessuna   delle   proposte
concorrenti poste al voto sia stata approvata con le  maggioranze  di
cui al primo  e  secondo  periodo  del  presente  comma,  il  giudice
delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine  di
cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola  proposta  che
ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti  ammessi  al  voto,
fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine  a
partire dal quale i creditori, nei venti giorni  successivi,  possono
far pervenire il proprio voto per posta elettronica  certificata.  In
ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1. 
    3. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca,  ancorche'
la garanzia sia contestata,  dei  quali  la  proposta  di  concordato
prevede l'integrale pagamento, non  hanno  diritto  al  voto  se  non
rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione.  Qualora  i
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto  o
in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta  dalla
garanzia sono equiparati ai creditori chirografari;  la  rinuncia  ha
effetto ai soli fini del concordato. 
    4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta
di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati
ai chirografari per la parte residua del credito. 
    5. Sono esclusi dal voto  e  dal  computo  delle  maggioranze  il
coniuge o il convivente  di  fatto  del  debitore,  ovvero  la  parte
dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini  del  debitore
fino  al  quarto  grado,  la  societa'  che  controlla  la   societa'
debitrice, le societa' da questa controllate e  quelle  sottoposte  a
comune controllo, nonche'  i  cessionari  o  aggiudicatari  dei  loro
crediti da meno di un anno prima della domanda  di  concordato.  Sono
inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i  creditori
in conflitto d'interessi. 
    6. Il creditore che propone il concordato ovvero le  societa'  da
questo controllate, le societa' controllanti o  sottoposte  a  comune
controllo, ai sensi  dell'articolo  2359,  primo  comma,  del  codice
civile  possono  votare  soltanto   se   la   proposta   ne   prevede
l'inserimento in apposita classe. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.