Art. 112 
 
 
                      Giudizio di omologazione 
 
  1.  Se  un  creditore  dissenziente  appartenente  a   una   classe
dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi,
i creditori dissenzienti che rappresentano il  venti  per  cento  dei
crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il
tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito
possa risultare soddisfatto dal concordato in  misura  non  inferiore
rispetto alla liquidazione giudiziale. 
  2. Le somme  spettanti  ai  creditori  contestati,  condizionali  o
irreperibili sono depositate nei modi stabiliti  dal  tribunale,  che
fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo. 
 
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Nota redazionale  
    Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale.  
    La prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'  visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.